Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24739 del 08/10/2018

Cassazione civile sez. I, 08/10/2018, (ud. 05/07/2018, dep. 08/10/2018), n.24739

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Luigi Pietro – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 18963/2017 proposto da:

S.Q., elettivamente domiciliato presso la cancelleria della

Corte Suprema e presso lo studio dell’avv. Marianna Console, che lo

rappres. e difende, con procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t.;

– intimato non costituito –

avverso la sentenza n. 210/17, emessa dalla Corte d’appello di

Torino, depositata il 27/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/07/2018 dal cons. Dott. CAIAZZO ROSARIO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

Con ordinanza del 28.1.2016 il giudice unico del Tribunale di Torino respinse il ricorso con cui S.Q. aveva chiesto l’annullamento del provvedimento di diniego del rilascio della carta di soggiorno per lavoro subordinato per familiare extracomunitario di cittadino dell’UE, emesso dal Questore di Torino il 13.2.2015, in quanto aveva subito una sentenza di condanna nel 2013, emessa dal Tribunale di Catania, a sette anni di reclusione per i delitti di spaccio di stupefacenti e di associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga.

Lo S. ha proposto reclamo lamentando che: il provvedimento impugnato era in contrasto con lo stato di detenzione; il Tribunale aveva erroneamente considerato prevalente il disvalore della condanna penale rispetto alla tutela del diritto all’unità familiare, e non aveva tenuto conto nè del fatto che dal 2009 non risultavano altre denunce a suo carico, nè dei legami familiari oltre che dell’inserimento lavorativo successivo ai fatti di rilevanza penale.

Si è costituito il Ministero dell’Interno.

La Corte d’appello di Torino ha rigettato il reclamo, argomentando che: lo stato di detenzione non era preclusivo del provvedimento impugnato; i precedenti penali in materia di spaccio di stupefacenti e di associazione a delinquere rientravano nell’ambito dei motivi imperativi di pubblica sicurezza che giustificano l’allontanamento dal territorio nazionale di cittadini extracomunitari anche nel caso di coniugio con cittadino comunitario D.Lgs. n. 30 del 2007, ex art. 20 e sono ostativi alla permanenza nel territorio nazionale; la valutazione di pericolosità del reclamante era aumentata a causa del fatto che risultavano oscure le fonti di reddito dal 2007 fino al 2013; la nascita della figlia del reclamante era anteriore all’attività delittuosa, mentre il matrimonio era stato contratto poco prima della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno; l’assenza di un automatismo nella valutazione dell’interesse del minore all’unità familiare comporta un bilanciamento precluso al giudice adito e per cui è competente il Tribunale dei minorenni.

Lo S. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

Non è costituito il Ministero cui il ricorso risulta notificato con pec.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Con il primo motivo è stata denunziata violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 30 del 2007, art. 20 e degli artt. 27 e 28 della direttiva 2004/38 CE e art. 27 Cost., in quanto la Corte d’appello non aveva correttamente applicato il suddetto art. 20 poichè i delitti oggetto della condanna non erano di per sè ostativi al permesso di soggiorno, mentre avrebbe dovuto valutare altri principi afferenti alla attuale pericolosità del soggetto condannato e al suo reinserimento sociale.

Con il secondo motivo è stata denunziata violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 30 del 2007, art. 20 degli artt. 29,30,31 e 117 Cost., dell’art. 8 CEDU nonchè dell’art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989, in quanto la Corte d’appello non aveva applicato le norme a tutela del minore nell’ambito della situazione familiare, pur in presenza di condanne penali del genitore.

Il ricorso è inammissibile.

Con il primo motivo il ricorrente si duole che il giudice d’appello avrebbe erroneamente considerato la sussistenza di motivi ostativi ed omesso di valutare altri elementi, personali e familiari, che avrebbero indotto al rilascio del permesso di soggiorno, pur in presenza della sentenza di condanna penale.

Il motivo è inammissibile in quanto è diretto al riesame del merito dei fatti valutati dalla Corte d’appello che ha fatto corretta applicazione del principio affermato da questa Corte secondo cui “il divieto di espulsione dello straniero convivente con parente entro il secondo grado o con il coniuge di nazionalità italiana, stabilito al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 2, lett. c), e il conseguente obbligo di rilascio del permesso di soggiorno per coesione familiare, possono essere derogati, anche in sede di rinnovo, esclusivamente se ricorrono le condizioni ostative contenute nell’art. 13, comma 1 D.Lgs. cit., consistenti in motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, oggetto di specifica valutazione del Questore in se de di diniego di rilascio e, successivamente, del giudice eventualmente adito, non essendo sufficiente, a tal fine, invocare i precedenti penali e la frequentazione di pregiudicati, atteso che tali elementi di fatto possono essere idonei ad integrare le ragioni di sicurezza poste a base dei provvedimenti di allontanamento di un cittadino comunitario D.Lgs. n. 30 del 2007, ex art. 20 ma non le più restrittive condizioni previste nel citato art. 13 (Cass., ord. n. 701/18).

Invero, nel caso concreto, il giudice d’appello ha affermato che la valutazione di pericolosità del ricorrente, preclusiva del rilascio del permesso di soggiorno per familiare extracomunitario di cittadino dell’Unione Europea, era desumibile non solo dai precedenti penali, ma anche da altri fatti, quali: la mancata prova del ricorrente di essersi mantenuto in Italia con fonti lecite, mentre invece erano risultati, oscuri i redditi percepiti dal 2007/09 al 2013; l’aver commesso i reati oggetto delle suddette condanne dopo la nascita della figlia, nel (OMISSIS), essendo ciò indice della mancanza di remore dello S. a svolgere attività illecita.

Ne consegue che il motivo in esame tende alla mera rivalutazione dei fatti esaminati dalla Corte territoriale in ordine alla sussistenza degli indici espressivi della pericolosità del ricorrente, ostativi al rilascio del permesso richiesto all’autorità amministrativa.

Il secondo motivo è parimenti inammissibile. Al riguardo, prescindendo dalla questione della competenza del Tribunale dei minori, segnalata nell’ordinanza impugnata, occorre richiamare l’orientamento di questa Corte a tenore del quale “in tema di immigrazione, il decreto di espulsione emesso nei confronti dello straniero avente figli minori che si trovano nel territorio italiano e che abbia omesso di chiedere, nei termini di legge, al Tribunale per i minorenni il rinnovo dell’autorizzazione al soggiorno per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico degli stessi, tenuto conto della loro età e delle loro condizioni di salute, è illegittimo per violazione della clausola di salvaguardia della coesione familiare di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 5, e art. 31, comma 3, ove non contenga alcun riferimento alle ragioni per cui non è stata presa in considerazione la sua situazione familiare” (Cass., n. 3004/16).

Ora, nel caso concreto, dagli atti emerge che il ricorrente aveva chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno, per lavoro subordinato, per familiare extracomunitario, senza allegare i gravi motivi specifici, di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31inerenti alla situazione psicofisica del figlio minore o alle conseguenze negative che il suo allontanamento avrebbe potuto comportare in ordine allo condizioni di vita dello stesso minore. In particolare, si ritiene che i gravi motivi di cui al citato art. 31 non si prestano ad essere catalogati o standardizzati, spettando al giudice di merito valutare le circostanze del caso concreto con particolare attenzione (Cass., n. 4197/18); tuttavia, nella fattispecie, il ricorrente ha omesso di allegare qualsivoglia grave motivo afferente alla situazione del minore, sicchè il motivo in questione è altresì privo di decisività.

Nulla per le spese.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2018

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