Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24739 del 05/12/2016


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Cassazione civile sez. un., 05/12/2016, (ud. 08/11/2016, dep. 05/12/2016), n.24739

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente Sezione –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente Sezione –

Dott. PETITTI Stefano – Presidente Sezione –

Dott. NAPPI Aniello – rel. Consigliere –

Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

M.M., domiciliato in Roma, via Ugo de Carolis 181, presso

l’avv. Gianni Dell’Aiuto, che lo rappresenta e difende, come da

procura speciale allegata;

– ricorrente –

Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Siena, Consiglio Nazionale

Forense, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siena,

Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Firenze,

Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione;

– intimati –

avverso la sentenza n. 125/2015 del Consiglio nazionale forense,

depositata il 23 luglio 2015;

Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Aniello Nappi;

udito il difensore del ricorrente, avv. Dell’Aiuto;

Udite le conclusioni del P.M., Dott. SALVATO Luigi, che ha chiesto il

rigetto del ricorso.

Fatto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con la sentenza impugnata il Consiglio nazionale forense ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall’avv. M.M. avverso la decisione del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Siena che gli aveva irrogato la sanzione della censura per violazione degli obblighi formativi.

Ha ritenuto il Consiglio nazionale forense che il ricorso dell’avv. M.M. fosse tardivo e che non potesse essere accolta la richiesta di rimessione in termini, giustificata dal ricorrente con difficoltà economiche inidonee a determinare un impedimento assoluto.

Proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Consiglio nazionale forense, l’avv. M.M. ha chiesto la sospensione della decisione impugnata, deducendo che la sanzione irrogatagli gli prelude l’esercizio dell’attività di difensore d’ufficio, unica sua possibile fonte attuale di reddito; ma la richiesta è stata rigettata da questa corte con ordinanza n. 10926/2016, depositata il 26 maggio 2016.

A sostegno del ricorso per cassazione l’avv. M.M. deduce due motivi d’impugnazione, mentre non hanno spiegato difese gli intimati.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è stato inammissibilmente proposto anche contro il Consiglio Nazionale Forense, che non è parte ma giudice nel presente giudizio. Va pertanto esaminato solo in quanto proposto nei confronti del Consiglio dell’ordine degli avvocati di Siena.

Con il primo motivo il ricorrente censura la mancata restituzione nei termini per proporre impugnazione, lamentando che sia stata erroneamente disconosciuta la forza maggiore che gli ha impedito la tempestiva impugnazione decisione del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Siena.

Il motivo è inammissibile.

Infatti il ricorrente non ha neppure allegato le specifiche ragioni per cui le sue condizioni reddituali gli abbiano precluso una tempestiva impugnazione.

2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione del suo diritto di difesa per non essere stato convocato dal Consiglio nazionale forense per l’udienza in cui fu decisa la sua impugnazione.

Il motivo è infondato, perchè l’avviso dell’udienza fu notificato al ricorrente presso il Consiglio nazionale forense, non essendo stata possibile la notifica presso il domicilio eletto. Secondo la giurisprudenza di questa corte, infatti, “nel giudizio disciplinare a carico di avvocati, in analogia alla disciplina del giudizio in cassazione, il trasferimento del domiciliatario rende l’elezione di domicilio priva di effetti, a norma dell’art. 336 cpv. c.p.c., e R.D. n. 37 del 1934, art. 60, comma 3, onde le comunicazioni, come le notificazioni, dovranno essere fatte nella segreteria del Consiglio nazionale forense” (Cass., sez. un., 13 novembre 1997, n. 11220, m. 509834).

Non c’è pronuncia sulle spese in mancanza di difese degli intimati.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso nei confronti del Consiglio nazionale forense, rigetta il ricorso nei confronti del Consiglio dell’ordine degli avvocati di Siena.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, il 8 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2016

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