Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24739 del 03/10/2019

Cassazione civile sez. II, 03/10/2019, (ud. 15/02/2019, dep. 03/10/2019), n.24739

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8265-2015 proposto da:

A.A., rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNI

PIETRO GOLOTTA;

– ricorrente –

contro

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE REGGIO CALABRIA, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA VIRGINIO ORSINI, 19, presso RESEARCH STUDIO

LEGAL, rappresentato e difeso dall’avvocato MARIA GRAZIA BOTTARI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 327/2014 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 23/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/02/2019 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Rilevato:

che la corte di appello di Reggio Calabria, con sentenza n. 327/2014, confermando la sentenza del tribunale della medesima città, ha rigettato la domanda proposta dal signor A.A. nei confronti della Provincia di Reggio Calabria avente ad oggetto l’usucapione di un appartamento per civile abitazione originariamente concesso in locazione, quale alloggio di servizio, al nonno dell’attore, signor C.A. e, dopo la morte di quest’ultimo, rimasto per decenni nella detenzione degli aventi causa di costui, tra i quali, da ultimo, il suddetto A.A.;

che, a fondamento della propria decisione, la corte territoriale ha posto due distinte ragioni, la prima concernente la non usucapibilità dell’immobile de quo, in quanto appartenente al patrimonio indisponibile della Provincia, e la seconda concernente la mancata prova, da parte dell’attore, di atti di interversione idonei a trasformare in possesso la detenzione esercitata sull’immobile da C.A. e, dopo la morte di costui, dai suoi successori;

che la corte territoriale, in accoglimento delle domande riconvenzionali della Provincia, ha condannato il signor A. al rilascio dell’immobile e al risarcimento del danno da occupazione senza titolo;

che il signor A. ha proposto ricorso per cassazione sulla scorta di tre motivi;

che la Provincia di Reggio Calabria ha depositato controricorso;

che la causa è stata chiamata all’adunanza di camera di consiglio del 15 febbraio 2019, in prossimità della quale l’Amministrazione provinciale ha depositato una istanza, ritualmente comunicata al ricorrente nelle forme di cui all’art. 372 c.p.c., per la liquidazione delle spese del procedimento incidentale ex art. 373 c.p.c. introdotto dal sig. A. davanti alla corte di appello di Reggio Calabria per la sospensione (negata da tale corte) dell’esecuzione della sentenza qui gravata;

considerato:

che con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 184 c.p.c. in cui la corte territoriale sarebbe incorsa fondando il proprio convincimento su di un documento (la sentenza del Pretore di Reggio Calabria del 8.4.69/21.4.69 in cui si accertava l’appartenenza dell’immobile de quo al patrimonio indisponibile della Provincia) depositato oltre i termini di cui all’art. 184 c.p.c.;

che con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 826 c.c., comma 3, in cui la corte territoriale sarebbe incorsa affermando l’appartenenza dell’immobile de quo al patrimonio indisponibile della Provincia; nel mezzo di impugnazione si argomenta che, nella specie, difetterebbe il requisito della concreta ed effettiva destinazione del bene ad un pubblico servizio;

che con il terzo motivo di ricorso si censura la statuizione di condanna dell’odierno ricorrente a risarcire alla Provincia il danno da occupazione abusiva dell’immobile;

che in tale ultimo mezzo di gravame, rubricato con riferimento al vizio di violazione di legge (art. 2947 c.c.), il sig. A. si duole del mancato accoglimento della sua eccezione di prescrizione del diritto della Provincia al risarcimento del danno e sostiene, in particolare, l’erroneità della declaratoria di inammissibilità di tale eccezione, pronunciata dalla corte territoriale sul rilievo che la stessa era stata sollevata per la prima volta in appello; nel motivo si argomenta che, alla stregua del testo dell’art. 345 c.p.c. applicabile ratione temporis, l’eccezione di prescrizione poteva essere sollevata anche in appello e che d’altra parte, il fatto che tale eccezione non fosse stata sollevata in primo grado non integrava alcuna tacita rinuncia alla stessa;

che i primi due mezzi di impugnazione, relativi al rigetto della domanda di usucapione, vanno giudicati inammissibili per carenza di interesse; entrambi tali motivi, infatti, attingono la prima ratio decidendi di detto rigetto (vale a dire, la ritenuta inusucapibilità dell’immobile de quo, in quanto bene patrimoniale indisponibile), ma nel ricorso non viene censurata la seconda ratio decidendi della decisione, autonomamente idonea a sorreggere la stessa, vale a dire la mancata dimostrazione di atti di interversione in possesso della detenzione iniziata dal nonno dell’odierno ricorrente e proseguita dagli eredi di costui (cfr. pag. 3, ultimo capoverso, della sentenza impugnata: “anche a voler ritenere non ricompreso tra i beni pubblici indisponibili l’immobile de quo, la domanda di usucapione avanzata dall’ A. sarebbe stata comunque da rigettare (…) non essendovi prova di atti di interversione della detenzione in possesso posti in essere dall’ A. o dai suoi danti causa”);

che le Sezioni Unite di questa Corte hanno infatti chiarito, con la sentenza n. 7931/13 che “il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata ed a cognizione determinata dall’ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti. Ne consegue che, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali rationes decidendi, neppure sotto il profilo del vizio di motivazione.”;

che il terzo motivo di ricorso – concernente la statuizione di condanna dell’odierno ricorrente al risarcimento in favore dell’Amministrazione provinciale dei danni da occupazione senza titolo dell’immobile – va a propria volta giudicato inammissibile, sotto due distinti profili;

che, infatti, nella parte in cui si deduce che l’eccezione di prescrizione sarebbe stata proponibile anche in appello, in ragione del disposto dell’art. 345 c.p.c. applicabile ratione temporis, il motivo risulta inammissibile per difetto di specificità, in quanto nella narrativa del processo si riferisce che il presente giudizio è stato introdotto “con atto di citazione in riassunzione” del 18.10.2000 (epoca in cui già vigeva il testo dell’art. 345 c.p.c. modificato dalla L. n. 353 del 1990), senza specificare a quale data (eventualmente anteriore al 1995) risalga l’originaria introduzione del giudizio, riassunto nel 2000; la rappresentazione delle vicende processuali svolta nel ricorso è dunque tale da non consentire a questa Suprema Corte di apprezzare la fondatezza della doglianza sulla base del contenuto del ricorso medesimo; donde l’inammissibilità della stessa;

che poi, nella parte in cui si critica l’impugnata sentenza per aver ritenuto che l’odierno ricorrente avrebbe rinunciato alla prescrizione, il motivo risulta inammissibile perchè privo di pertinenza alla motivazione della sentenza impugnata, la quale non afferma che l’odierno ricorrente avrebbe rinunciato alla prescrizione, ma che l’eccezione di prescrizione dal medesimo sollevata era inammissibile perchè avanzata per la prima volta in appello;

che, infine, del tutto in conferente si palesa il richiamo del ricorrente al principio, espresso in Cass. 8710/09, che l’eccezione di interruzione della prescrizione, configurandosi come eccezione in senso lato, può essere rilevata anche d’ufficio dal giudice in qualsiasi stato e grado del processo, giacchè nell’impugnata sentenza non si fa alcuna menzione di atti interruttivi della prescrizione del credito risarcitorio della Provincia, ma si giudica inammissibile, perchè proposta solo in appello, l’eccezione di prescrizione di tale credito sollevata dall’odierno ricorrente;

che quindi, in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile, per l’inammissibilità di tutti i relativi motivi;

che le spese seguono la soccombenza;

che deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, del raddoppio del contributo unificato D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ex art. 13, comma 1 quater;

che, in accoglimento dell’istanza della Amministrazione provinciale, devono regolarsi le spese del procedimento incidentale ex art. 373 c.p.c. svoltosi dinanzi alla corte di appello di Reggio Calabria per la sospensione dell’esecuzione della sentenza qui impugnata (sul principio che compete alla Corte di cassazione la pronuncia sulle spese del procedimento incidentale ex art. 373 c.p.c., cfr., ex multis, Cass. 19544/15);

che, in ragione del rigetto della istanza di sospensiva, le spese del relativo procedimento, liquidate in dispositivo, vanno a carico del sig. A..

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente a rifondere all’Amministrazione controricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 7.000, oltre Euro 200 per esborsi ed oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Condanna A.A. a rifondere alla Provincia di Reggio Calabria le spese del procedimento incidentale ex art. 373 c.p.c. svoltosi dinanzi alla corte di appello di Reggio Calabria, che liquida in Euro 5.000, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2019

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