Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24738 del 05/12/2016
Cassazione civile sez. un., 05/12/2016, (ud. 11/10/2016, dep. 05/12/2016), n.24738
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CANZIO Giovanni – Primo Presidente –
Dott. RORDORF Renato – Presidente aggiunto –
Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente aggiunto –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
Dott. BIELLI Stefano – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
Dott. BRONZINI Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 6729-2015 proposto da:
T.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA E.Q. VISCONTI
11, presso lo studio dell’avvocato ANGELA FIORENTINO – ABV LEGAL
PARTNERS, rappresentato e difeso dall’avvocato ENZO NAPOLANO, per
delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
B.O., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA E.Q. VISCONTI
11, presso lo studio dell’avvocato ANGELA FIORENTINO – ABV LEGAL
PARTNERS, rappresentata e difesa dall’avvocato ENZO NAPOLANO, per
delega a margine dell’atto di costituzione;
– resistente –
e contro
R.L., AZIENDA SANITARIA LOCALE AVELLINO (già ASL
AVELLINO (OMISSIS)), DI TROLIO MARIA ROSARIA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 3670/2014 del CONSIGLIO DI STATO, depositata
il 14/07/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza
dell’11/10/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE BRONZINI;
udito l’Avvocato Enzo NAPOLANO;
udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. FRANCESCO MAURO
IACOVIELLO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ASL Avellino (OMISSIS) indiceva un concorso per la copertura, tra l’altro, di un posto di dirigente avvocato; la quarta classificata R.L. impugnava la graduatoria e gli atti di ammissione in ruolo dei primi classificati deducendo, per quel che rileva in questa sede, che i classificati T.R. e B.O. erano privi del requisito dell’anzianità professionale quinquennale nel settore privato non essendo possibile a tal fine considerare il periodo di pratica forense. Il Tar respingeva il ricorso ed il C.D.S., con sentenza del 14 Luglio 2014, accoglieva il ricorso della R.. Il C.D.S. osservava che, pur lasciando impregiudicata la questione controversa nella giurisprudenza amministrativa se sia o meno equiparabile la pratica forense all’esercizio della professionale legale ai fini della partecipazione a concorsi pubblici, nel caso in esame non era stato documentato il tipo di attività svolta, le materie seguite, l’impegno richiesto e profuso per cui non era comunque possibile formulare in concreto alcun giudizio di analogia e rilevanza.
Ricorre avverso quest’ultima sentenza il T.R. con un motivo. Si è costituita la B.O. con atto di costituzione chiedeva adesivamente l’accoglimento del ricorso; le altre parti sono rimaste intimate. Il procuratore della parte ricorrente produceva documentazione in ordine alla notifica alla R.L..
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il motivo proposto si allega la violazione dell’art. 111 Cost. ed il difetto di giurisdizione; si denuncia l’eccesso di potere giurisdizionale e l’invasione della sfera riservata alla discrezionalità amministrativa per avere deciso il Consiglio di Stato su una questione non oggetto di motivi di ricorso (che riguardavano soltanto l’astratta equiparabilità ai fini del bando di concorso del periodo di praticantato allo svolgimento dell’attività di avvocato) e per avere invaso la sfera della discrezionalità amministrativa perchè, affermando in sostanza che l’equiparazione poteva avvenire attraverso una valutazione caso per caso, il C.D.S. aveva escluso in concreto che nella specie sussistessero i presupposti per la suddetta equiparazione.
Il ricorso è inammissibile in quanto, relativamente ai pretesi errores in procedendo per avere il Consiglio di Stato deciso su un aspetto della vicenda non oggetto dei motivi di ricorso (peraltro non documentati nel motivo che non ricostruisce analiticamente i motivi di ricorso in appello che, da quel che emerge dalla sentenza impugnata, comunque riguardavano il tema del riconoscimento del periodo di praticantato), va ricordato che tali errori possono rilevare per il denunciato eccesso di potere giurisdizionale solo se si sono tradotti o in diniego di giustizia o nell’invasione della sfera riservata all’amministrazione (cfr. Cass. Sez. Un. N. 24468/2013, Cass. Sez. Un. N. 7847/2014; Cass. n. 8993/2014, Cass. Sez. Un. N. 22951/2014), per cui occorre esaminare se la sentenza oggi impugnata abbia effettivamente invaso lo spazio riservato all’amministrazione. Sotto questo profilo il ricorso appare inammissibile perchè, come emerge dalla stessa ricostruzione di parte ricorrente dei passaggi salienti della sentenza impugnata, il Consiglio di stato non ha valutato la documentazione prodotta nel merito ma si è limitato, come ben poteva fare, ad evidenziare come la documentazione fosse radicalmente priva degli elementi essenziali per operare una qualsiasi valutazione posto che non era stato documentato il tipo di attività svolta, le materie seguite, l’impegno richiesto e profuso (come peraltro previsto dal Bando) onde non era possibile formulare in concreto alcun giudizio di analogia e rilevanza. Quindi emerge dallo stesso motivo che, in piena evidenza, il Giudice amministrativo non si è sostituito affatto all’attività di valutazione che competeva all’amministrazione perchè per tale valutazione mancavano in radice gli stessi presupposti; pertanto le doglianze mosse sono palesemente inconferenti rispetto al preteso eccesso di potere giurisdizionale con conseguente inammissibilità del ricorso (il che rende pleonastico un rinvio per l’acquisizione della documentazione attestante il perfezionamento della notifica a mezzo posta nei confronti della R., inoltrata comunque tempestivamente).
Si devono compensare le spese tra la ricorrente e la B. il cui atto di costituzione è adesivo al ricorso; nulla nei confronti delle parti non costituite.
La Corte ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte:
Dichiara l’inammissibilità del ricorso. Compensa tra la ricorrente e la B. le spese del giudizio di legittimità.
La Corte ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 ottobre 2016.
Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2016