Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24737 del 19/10/2017


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Cassazione civile, sez. II, 19/10/2017, (ud. 13/07/2017, dep.19/10/2017),  n. 24737

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13287-2014 proposto da:

A.M., A.A., elettivamente domiciliate in ROMA, VIA

ITALO CARLO FALBO 2, presso lo studio dell’avvocato ANGELO COLUCCI,

rappresentate e difese dall’avvocato MARIO DE GIORGIO;

– ricorrenti –

contro

C.S., A.D., A.C. elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA CICERONE 44, presso lo studio dell’avvocato PIETRO

ANNESE, rappresentati e difesi dall’avvocato FRANCESCO LAROCCA;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 839/2013 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 20/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/07/2017 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1 Per quanto ancora interessa in questa sede, la Corte d’Appello di Lecce, con sentenza depositata il 20.11.2013, in parziale accoglimento del gravame proposto da M. e A.A. contro la sentenza 89/2008 del Tribunale di Brindisi (sez. Francavilla Fontana), ha condannato C.S., C. e A.D. al pagamento, in favore delle appellanti, della somma di Euro 15.493,70 oltre interessi legali a titolo di penale per l’inadempimento di una transazione conclusa col loro dante causa A.G. nel luglio del 1992 con scrittura privata (non trascritta).

Secondo la Corte territoriale – e sempre per quanto ancora rileva l’avere alienato a terzi alcuni immobili che, secondo gli accordi della transazione, risultavano invece assegnati alle appellanti, comportava responsabilità contrattuale degli appellati con l’obbligo di risarcire il danno nella misura convenuta nella clausola penale inserita nella scrittura transattiva.

2 Contro tale decisione M. e A.A. ricorrono per cassazione con due motivi a cui resistono con controricorso la C. nonchè C. e A.D..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1-2 Col primo motivo le ricorrenti denunziano violazione e falsa applicazione degli artt. 2043,1218 e 1223 c.c.; insufficiente o contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5). Premesso lo stupore per la decisione adottata rispetto alla precedente ordinanza di nomina di un consulente tecnico per stimare il valore di mercato dei beni trasferiti ai terzi, le due ricorrenti censurano la Corte d’Appello per avere ravvisato una responsabilità contrattuale nel comportamento dei convenuti-appellati e non piuttosto una responsabilità a doppio titolo (contrattuale ed extracontrattuale) con la conseguenza della inoperatività del contenimento della responsabilità entro i limiti della penale.

Col secondo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1382 e 1229 c.c.; insufficiente o contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5). Stigmatizzando il comportamento della controparte (ritenuto doloso o gravemente colposo), le ricorrenti ricordano che la clausola penale non può mai operare come strumento elusivo della responsabilità del debitore e richiamano a tal fine il principio di cui all’art. 1229 cc (invalidità dei patti volti a limitare la responsabilità del debitore in caso di dolo o colpa grave).

2 I due motivi, che ben si prestano ad esame unitario, sono inammissibili nella parte in cui denunziano il vizio di “insufficiente o contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia”.

Come già esposto, la sentenza impugnata è stata depositata in data 20.11.2013 e pertanto (v. la norma transitoria di cui al D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 3 convertito con modificazioni nella L. n. 134 del 2012) trova applicazione nella fattispecie in esame il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che prevede, tra i motivi di ricorso per cassazione, solo “l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

Le ricorrenti non considerano l’intervenuta modifica normativa che, per una precisa scelta del legislatore, preclude la proposizione del ricorso per cassazione per far valere i vizi di motivazione della sentenza sotto il profilo della assenza, insufficienza o contraddittorietà.

Come già chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenze 22.9.2014 n. 19881 e 7.4.2014 n. 8053) la ratio del recente intervento normativo è ben espressa dai lavori parlamentari lì dove si afferma che la riformulazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c. ha la finalità di evitare l’abuso dei ricorsi per cassazione basati sul vizio di motivazione, non strettamente necessitati dai precetti costituzionali, e, quindi, di supportare la funzione nomofilattica propria della Corte di cassazione, quale giudice dello ius constitutionis e non dello ius litigatoris, se non nei limiti della violazione di legge. Il vizio di motivazione, quindi, rileva solo allorquando l’anomalia si tramuta in violazione della legge costituzionale, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (v. anche Sez. L, Sentenza n. 4015 del 2017 non massimata).

Nessuna di dette eccezionali ipotesi ricorre nella fattispecie, poichè la Corte territoriale ha dato conto delle ragioni a sostegno del proprio convincimento sulla sussistenza di una responsabilità dei convenuti-appellati di tipo contrattuale e sulla applicabilità, quanto alla determinazione del danno, della clausola penale a suo tempo convenuta tra gli eredi A. (v. pagg. 8 e ss a cui si rinvia per evidenti ragioni di sintesi espositiva).

3 Quanto alle dedotte violazioni di legge, il ricorso è infondato.

Premesso che “le ordinanze, comunque motivate, non possono mai pregiudicare la decisione della causa”(art. 177 comma 1 cpc) e che quindi non c’è da stupirsi se la decisione adottata dal giudice di merito non collimi con le aspettative della parte sorte per effetto di una ordinanza istruttoria, osserva il Collegio, richiamando un principio costantemente ricorrente nella giurisprudenza di questa Corte, che qualora una determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata nè indicata nelle conclusioni ivi epigrafate, il ricorrente che riproponga la questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale scritto difensivo o atto del giudizio precedente Io abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (tra le varie, sez. 1, Sentenza n. 25546 del 30/11/2006 Rv. 593077; Sez. 3, Sentenza n. 15422 del 22/07/2005 Rv. 584872) Sez. 3, Sentenza n. 5070 del 03/03/2009 Rv. 606945).

Nel caso di specie, la sentenza non affronta assolutamente il tema della ipotizzabilità di un doppio titolo di responsabilità (questione di diritto implicante inevitabili apprezzamenti in fatto), nè i ricorrenti dimostrano di averla tempestivamente devoluta ai giudici del merito, sicchè deve ritenersi proposta per la prima volta in questa sede con la conseguenza dell’impossibilità del suo esame.

Stesso discorso vale per la tematica sulle clausole di esonero della responsabilità (art. 1229 c.c.).

Per il resto, la critica delle ricorrenti si risolve in una censura di tipo fattuale tendente ad ottenere una diversa valutazione del comportamento della controparte, che invece il giudice di merito ha apprezzato inquadrandolo nella schema della responsabilità contrattuale per essere venuta meno agli obblighi assunti da A.G. con la sottoscrizione della scrittura transattiva dell’8.7.1992 con conseguente applicazione della penale nella misura pattuita, soluzione, questa, giuridicamente corretta perchè tiene conto degli effetti della clausola penale fissati dall’art. 1382 c.c. (limitazione preventiva del risarcimento del danno nel caso in cui la parte che non è inadempiente preferisca, anzichè recedere dal contratto, domandarne l’esecuzione o la risoluzione).

In conclusione, il ricorso va respinto con addebito di spese alla parte soccombente.

Considerato infine che il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è stato rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1 – quater al testo unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, a carico delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

la Corte rigetta il ricorso e condanna in solido le ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio che liquida in Euro 3.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2017

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