Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24737 del 05/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 05/11/2020, (ud. 31/01/2020, dep. 05/11/2020), n.24737

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. MELE Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16923-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato on ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

COMMER TGS SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RODI 32,

presso lo studio dell’avvocato MARTINO UMBERTO CHIOCCI,

rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIO SPADETTA, ANNAMARIA

SPADETTA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 209/2013 della COMM.TRIB.REG. della Lombardia,

depositata il 19/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

31/01/2020 del Consigliere Dott. MELE FRANCESCO;

Per la cassazione della sentenza della commissione tributaria

regionale della Lombardia n. 209/7/2013 depositata il 19.12.2013,

non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

31 gennaio 2020 svolta dal relatore, consigliere Dott. Mele

Francesco.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– Commer TGS spa proponeva distinti ricorsi avverso tre diversi avvisi di accertamento per IRES, IRAP ed IVA per gli anni 2004, 2005 e 2006 contestando la asserita indeducibilità dei costi per operazioni ritenute dalla Agenzia delle Entrate inesistenti.

– Nel contraddittorio tra le parti, la commissione tributaria provinciale di Milano accoglieva i ricorsi -previa riunione dei medesimi- sul rilievo che i servizi contabili, oggetto delle fatture contestate, fossero stati effettivamente forniti dalla società alle sue controllate.

– L’ufficio gravava di appello tale sentenza, facendo riferimento al PVC della G.d.F. e rilevando che i verificatori avevano in particolare accertato che le fatture per “acquisti, trattative commerciali, strategie e sinergie di acquisto, gestione fornitori” emesse da Commer spa erano invece da imputare a Toscana Gomme spa all’interno di un più vasto contesto di servizi specificati in appositi accordi (il contratto era stato originariamente stipulato con altra società poi incorporata in Toscana Gomme spa). Non essendo stati rinvenuti, nel corso della verifica, documenti che attestassero le prestazioni dei servizi in parola da parte di Commer spa, l’ufficio ha ritenuto che fosse stata operata una duplicazione dei costi a ragione del fatto che le medesime prestazioni sarebbero state pagate a Commer spa e a Toscana Gomme spa, effettiva esecutrice delle prestazioni; la sovrafatturazione così ottenuta avrebbe consentito a Commer TGS spa di ridurre il debito imponibile dichiarato.

– Si costituiva la società contribuente anche nel giudizio di appello per chiedere la conferma della sentenza di primo grado.

– La CTR della Lombardia pronunciava sentenza con cui rigettava l’appello e confermava la sentenza della CTP.

– Per la cassazione della predetta sentenza l’Agenzia delle Entrate propone ricorso affidato ad un unico motivo.

– Resiste con controricorso la società contribuente, che deposita anche memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– Il motivo del quale consta il ricorso reca: “Art. 360 c.p.c.,m comma 1, n. 3: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in relazione al (TUIR) D.P.R. n. 917 del 1996, art. 109 comma 5”.

– La ricorrente -dopo avere premesso che dall’accertamento della G.d.F. erano risultati contabilizzati costi fatturati dalla Commer spa alla odierna controricorrente per gli stessi servizi resi da Toscana Gomme spa- censura la sentenza per non avere correttamente applicato la norma dell’art. 2697 c.c. e per avere fatto censurabile applicazione, nella fattispecie in esame, dei principi che presiedono alla ripartizione dell’onere della prova tra le parti in causa.

In particolare, l’Agenzia si sofferma sulle contabilizzazioni dei costi relativi a fatture emesse da Commer spa aventi ad oggetto “Acquisti: trattative commerciali, strategie e sinergie di acquisto, gestione fornitori”, mentre le prestazioni relative sarebbero state rese invece da Toscana Gomme spa, poi Oasi spa, all’interno di un più vasto contesto di servizi, specificati nel “Contratto per prestazioni e consulenze a favore della Commer TGS spa” per gli anni di imposta per cui è causa.

– Ciò premesso, afferma di avere assolto l’onere probatorio su di essa gravante, essendo risultata -dal controllo esterno presso Commer spa-l’estraneità di detta società nella esecuzione delle prestazioni in questione, esecuzione messa dunque in discussione attraverso idonei indizi, a fronte dei quali nessuna documentazione è stata offerta dalla contribuente, in

capo alla quale incombe l’onere di fornire gli elementi di prova necessari a dimostrare l’effettiva esecuzione delle prestazioni dedotte.

– Il motivo non è fondato.

– La CTR, invero -dopo avere correttamente valutato, come indizio, l’archiviazione della vicenda penale, nata dalle asserite false fatture, pronunciata dal giudice in accoglimento della richiesta del P.M. secondo il quale “appare evidente che le prestazioni relative alla fattura sono state effettivamente eseguite.”- ha esaminato compiutamente (e conseguentemente motivato in modo congruo il proprio convincimento) i contratti stipulati tra la società, odierna controricorrente, e, rispettivamente, Commer spa e Oasi spa (poi Toscana Gomme spa). In entrambi i contratti -all’interno delle prestazioni che di essi costituiscono il contenuto- compare la medesima parola (“acquisti”) riferita però a prestazioni intrinsecamente diverse quanto al primo (acquisti di cancelleria, assicurazioni, consulenze legali, tecniche e mediche ecc.) e al secondo (acquisti relativi alla produzione e, cioè, selezione delle offerte, ordini, verifica consegne delle materie prime ecc). La CTR ha poi evidenziato che le prestazioni erogate da Commer spa erano pagate a forfait, senza che venisse esposta nel dettaglio la misura relativa a ciascuna prestazione, con l’ovvia conseguenza che non era possibile stabilire il quantum pagato in concreto da Commer TGS spa con riguardo al servizio di acquisti di cui si discute. Riscontro di quanto precede -è la definitiva considerazione della CTR- si rinviene nel fatto che l’Ufficio, per determinare la somma da recuperare a tassazione, ha effettuato uno scorporo all’interno del forfait, pari alla somma che la contribuente aveva pagato a Toscana Gomme spa, operazione da valutare come non legittima dovendosi ragionevolmente ammettere che la quantità degli altri servizi erogati da Commer spa a favore di Commer TGS spa avrebbe dovuto comportare un costo -se solo quantificato in proporzione numerica rispetto al complesso delle prestazioni concordate- ben maggiore di quello calcolato dall’Agenzia, corrispondente al residuo (pari a meno del 50% del totale) risultante dalla determinazione delle asserite false fatture, il cui ammontare è stato determinato unicamente in base all’importo delle fatture emesse da Toscana Gomme spa per i suoi servizi (indicati, al pari degli altri, alla voce “acquisti”).

– Alla stregua di quanto esposto, afferma il collegio che l’Agenzia non ha fornito elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti idonei a sostenere la pretesa tributaria, che appare quindi arbitraria, oltre ad essere quantificata in maniera approssimativa.

– Il ricorso va pertanto rigettato; le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro settemila oltre spese forfettarie al 15%, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2020

 

 

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