Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24737 del 04/11/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 24737 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge Ricorrente
Contro
Intimato
Rontani Carlo
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana n. 111/10/21
depositata il 19/10/2010
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 26/9/2013
dal Dott. Marcello Iacobellis;
Udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Fucci;
Svolgimento del processo
La controversia promossa da Rontani Carlo
contro l’Agenzia delle Entrate è
stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto
dalla Agenzia
contro la sentenza della CTP di Firenze n. 22/10/2009 che aveva
Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 30175/11
Ordinanza pag. 1
Data pubblicazione: 04/11/2013
accolto
il ricorso del contribuente avverso il diniego di condono ex art. 12 L.
289/2002 . Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo l’accoglimento del ricorso . Il presidente ha fissato
l’udienza del 26/9/2013 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha
concluso aderendo alla relazione.
Con unico motivo la ricorrente assume la violazione dell’art. 12 della L. 282/2002
laddove la CTR ha ritenuto che il versamento della prima rata determinasse
l’efficacia della definizione.
La censura è fondata alla luce dei principi affermati da questa Corte ( Cass.
20746/2010) secondo cui L’efficacia della sanatoria ex art. 12 1. cit. , è condizionata
all’integrale pagamento dell’importo dovuto, mentre l’ omesso o anche soltanto il ritardato versamento delle rate successive alla prima regolarmente pagata, escludono il
verificarsi della definizione della lite pendente..
Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al
motivo accolto; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art.
384 c.p.c., decidendo nel merito, va rigettato il ricorso proposto dal Rontani avverso il diniego di condono ex art. 12 L. 289/2002 .
L’esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese del merito e la condanna
del Rontani alla rifusione, in favore dell’Amministrazione finanziaria, delle spese del
giudizio di cassazione liquidate in complessivi € 2.000.00 oltre spese prenotate a
debito.
P.Q.M.
Motivi della decisione
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetta il ricorso proposto dal Rontani avverso il diniego di condono ex art. 12 L.
289/2002; compensa le spese del merito e condanna il Rontani alla rifusione, in favore dell’Amministrazione finanziaria, delle spese del giudizio di cassazione liquidate in complessivi E 2.000,00 oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, 26/9/2013
DEPOSITAI° IN CANCEUIRK
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dott.
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