Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24736 del 23/11/2011

Cassazione civile sez. II, 23/11/2011, (ud. 25/10/2011, dep. 23/11/2011), n.24736

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 11097/06) proposto da:

COMUNE DI CATANIA (P.I. (OMISSIS)), in persona del Sindaco pro

tempore, rappresentato e difesa, in forza di procura speciale a

margine del ricorso, dall’Avv. PETINO Marco ed elettivamente

domiciliato in Roma, viale delle Milizie, n. 76, presso lo studio

dell’Avv. Antonio Donnangelo;

– ricorrente –

contro

Avv. P.S. (C.F.: (OMISSIS)), rappresentato

e difeso da se stesso oltre che, in virtù di procura speciale a

margine del controricorso, dall’Avv. GENOVESE Antonino ed

elettivamente domiciliato in Roma, alla v. Giuseppe Pisanelli, n. 2,

presso lo studio dell’Avv. Francesca Romana Fuselli;

– controricorrente –

avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. 4573/2005, depositata

il 27 dicembre 2005 e notificata il 21 febbraio 2006;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 25

ottobre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;

sentito l’Avv. P.S., nell’interesse di se stesso

quale controricorrente; udito il Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso

per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 13 ottobre 2003, il Comune di Catania proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2052 del 2003 emesso dal Giudice di pace di Catania, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento, in favore dell’Avv. P. S., della somma di Euro 1309,43 (oltre ad interessi e spese) dovuta a titolo di compensi per prestazioni professionali rese nella causa civile contro S.G.. Nella costituzione dell’opposto, l’adito Giudice di pace, con sentenza n. 958 del 2004, rigettava l’opposizione e condannava il suddetto Comune alla rifusione delle spese processuali. Interposto appello da parte dello stesso ente comunale, il Tribunale di Catania, nella resistenza dell’appellato, con sentenza n. 4573 del 2005 (depositata il 27 dicembre 2005), dichiarava l’inammissibilità dell’appello e condannava il predetto Comune anche al pagamento delle spese del giudizio di gravame. A sostegno dell’adottata statuizione di secondo grado il Tribunale etneo rilevava che, poichè alla decisione del giudice di pace si sarebbe dovuta riconoscere la natura sostanziale di ordinanza, essendo controversa tra le parti la sola misura del compenso professionale dovuto, non poteva ritenersi ammissibile l’appello ma solo il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost..

Avverso la menzionata sentenza del Tribunale catanese (notificata il 21 febbraio 2006) ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Catania, basato su un unico complesso motivo, in relazione al quale ha resistito con controricorso l’Avv. P.S..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il complesso motivo formulato l’ente ricorrente ha, per un verso, dedotto (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) la violazione e falsa applicazione della L. 13 giugno 1942, n. 794, artt. 29 e 30, nonchè dell’art. 2233 c.c. e art. 409 c.p.c. e, per altro verso, ha denunciato (in virtù dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) l’omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione su diversi punti decisivi della controversia relativi sia all’applicazione del principio di diritto enunciato quale criterio di decisione della causa, sia ai singoli motivi di gravame.

In sostanza, con la proposta doglianza, l’ente ricorrente ha contestato la correttezza della soluzione adottata dal Tribunale di Catania che, pur avendo esattamente inquadrato il complessivo regime di impugnabilità del provvedimento emesso all’esito del procedimento di opposizione previsto dalla L. n. 794 del 1942, artt. 29 e 30, aveva dichiarato l’inammissibilità dell’appello sull’erroneo presupposto che, nella fattispecie, la controversia era stata incentrata esclusivamente sul “quantum” della pretesa dell’Avv. P. e non anche sui presupposti del diritto al compenso richiesto dal medesimo professionista, omettendo di verificare l’effettivo contenuto della domanda di opposizione e pervenendo, perciò, alla declaratoria di inammissibilità del formulato gravame sul presupposto, valutato in modo aprioristico, che lo stesso investisse solo l’entità del compensi professionali.

2. Il motivo è fondato nei termini che seguono.

Il Tribunale di Catania, senza far trasparire in modo congruo dalla motivazione della sentenza impugnata l’effettiva portata complessiva dell’atto di opposizione formulato dal Comune di Catania, ha statuito, in modo apodittico, che esso riguardava soltanto la misura del compenso preteso dall’Avv. P., ragion per cui al provvedimento adottato dal Giudice di pace all’esito del giudizio di prima istanza, ancorchè avente forma di sentenza, si sarebbe dovuta riconoscere la natura sostanziale di ordinanza, come tale assoggettabile esclusivamente al ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost..

Così comportandosi, però, il Tribunale etneo, oltre a non supportare la sentenza impugnata con un’adeguata motivazione sui presupposti di fatto che l’avevano legittimata in funzione anche delle complessive censure mosse dal Comune di Catania con il proposto atto di appello (che non risultano nemmeno richiamate nella stessa sentenza oggetto del ricorso nella presente sede, essendo stata puntata l’attenzione esclusivamente sull’eccezione di inammissibilità del gravame avanzata dall’appellato), è andato di contrario avviso all’orientamento della giurisprudenza di questa Corte culminato nella condivisa sentenza delle Sezioni unite n. 390 dell’11 gennaio 2011, con la quale, risolvendosi un contrasto in materia, è stato statuito che, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo per onorari ed altre spettanze dovuti dal cliente al proprio difensore per prestazioni giudiziali civili, al fine di individuare il regime impugnatorio del provvedimento – sentenza oppure ordinanza della L. 13 giugno 1942, n. 794, ex art. 30 – con il quale è stata decisa la controversia, assume rilevanza la forma adottata dal giudice, ove la stessa sia frutto di una consapevole scelta, che può essere anche implicita e desumibile dalle modalità con le quali si è in concreto svolto il relativo procedimento. Alla stregua di tale principio le Sezioni unite, con riferimento ad un caso simile a quello in questione, hanno cassato la sentenza del giudice territoriale che aveva dichiarato inammissibile il gravame avverso la sentenza emessa dal giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo, per somme relative a prestazioni giudiziali civili, reputando che si trattasse, nella sostanza, di ordinanza inappellabile ai sensi della citata L. n. 794 del 1942, art. 30, nonostante detta sentenza fosse stata emanata all’esito di un procedimento svoltosi nelle forme di un ordinario giudizio civile contenzioso (per come desumibile, nella specie, dallo stesso contenuto della sentenza di primo grado appellata).

Con la suddetta pronuncia le Sezioni unite hanno, perciò, ulteriormente chiarito – sul piano generale – che l’individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va effettuata ponendo esclusivo riferimento alla qualificazione data dal giudice all’azione proposta con il provvedimento impugnato, a prescindere dalla sua esattezza e dalla qualificazione dell’azione data dalla parte, in base al principio dell’apparenza, e tanto al fine di escludere che la parte possa conoscere “ex post”, ad impugnazione avvenuta, quale era il mezzo di impugnazione esperibile. In altri termini, ai fini della individuazione dei criteri di riferimento utili per desumere le impugnazioni in concreto esperibili, al principio della natura sostanziale del provvedimento si sostituiscono quelli dell’affidamento e della certezza, con la conseguenza che la qualificazione data dal giudice al provvedimento “de quo”, giusta o meno che sia, determina “ipso facto” anche il tipo di impugnazione legittimamente proponibile (v., in tal senso, ad es., già Cass. 21 ottobre 2006, n. 3744).

3. Per le esposte ragioni, in definitiva, il ricorso deve essere accolto con la relativa cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio al Tribunale di Catania, in persona di altro giudicante, che si uniformerà al richiamato principio di diritto affermato dalla Sezioni unite nella citata sentenza n. 390 del 2011 e provvedere anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Catania, in persona di altro giudicante.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 25 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA