Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24736 del 19/10/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. II, 19/10/2017, (ud. 15/06/2017, dep.19/10/2017),  n. 24736

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. GRASSO Gianluca – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16884-2013 proposto da:

D.C., (OMISSIS), A.E. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLA BALDUINA 7, presso lo

studio dell’avvocato CONCETTA TROVATO, rappresentati e difesi

dall’avvocato EZIO TORRELLA;

– ricorrenti –

contro

S.P., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

LUCREZIO CARO 62, presso lo studio dell’avvocato SEBASTIANO RIBAUDO,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MASSIMO ANTONIO

IMPELLIZZERI;

– c/ricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 218/2012 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 25/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/06/2017 dal Consigliere Dott. CHIARA GESSO MARCHEIS;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi;

udito l’Avvocato EZIO TORRELLA, difensore dei ricorrenti, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso principale ed il rigetto del

ricorso incidentale;

udito l’Avvocato MASSIMO ANTONIO IMPELLIZZERI, difensore del

controricorrente, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso

incidentale ed il rigetto del ricorso principale.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. D.C. ed A.E., affermando di aver concluso quali promittenti venditori un contratto preliminare di compravendita di un complesso immobiliare con S.P., lo citavano in giudizio chiedendo al giudice di pronunciare la risoluzione del contratto (causata dall’inadempimento di controparte in relazione all’obbligo di presentazione del progetto necessario per l’ottenimento della concessione edilizia), dichiarare che la somma di 125 milioni era stata versata a titolo di caparra legittimamente ritenuta in acconto del maggior danno patito a causa dell’inadempimento e condannare il convenuto a risarcire il danno subito dagli attori. Il convenuto, costituendosi, aveva a sua volto proposto domanda riconvenzionale ex art. 2932 c.c. e, in via subordinata, la condanna degli attori a corrispondere il doppio della caparra e un’ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno.

Il Tribunale Bologna, nel 2002, ha rigettato le domande proposte dagli attori e quelle riconvenzionali del convenuto.

2. La Corte d’appello di Bologna, con sentenza del 25 febbraio 2013, ha rigettato sia l’appello principale dei coniugi D., che quello incidentale di S.P. (sulla compensazione delle spese).

3. I coniugi D. hanno presentato ricorso in cassazione, fondato su tre motivi.

S.P. ha proposto controricorso e ricorso incidentale, basato su un motivo.

Sia i coniugi D. che S.P. hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la “violazione e falsa applicazione degli artt. 1453 e 1455 c.c.”: la Corte d’appello non avrebbe seguito un corretto e lineare ragionamento giuridico laddove non ha qualificato come grave inadempimento il contegno tenuto da S. e laddove, poi, non avrebbe considerato che la gravità dell’inadempimento va valutata non in sè, ma in relazione all’interesse della parte adempiente.

La censura è infondata. La Corte d’appello, nel confermare la pronuncia di primo grado, ha infatti stabilito – e lo stabilire se sia configurabile un grave inadempimento si risolve in un accertamento di fatto riservato al giudice di merito (ex multis, Cass., 14755/2007) – che S. ha presentato il progetto e la richiesta di parere preventivo nel termine, essenziale, previsto dal contratto e che “l’oggettiva loro difettosità non integra la gravità legittima alla risoluzione” di fronte alla “complicatezza dell’operazione immobiliare in oggetto (..) e alla scelta, esente da censure concrete, di tecnici all’uopo titolati”.

2. Con il secondo motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c.: la Corte d’appello, ricalcando l’errore del giudizio di primo grado, si sarebbe – nel non tenere conto delle tempistiche stabilite dalle parti – limitata a una interpretazione strettamente letterale del contenuto delle clausole del contratto, senza indagare in alcun modo quale fosse la comune intenzione delle parti nè valutare il comportamento complessivo delle stesse, come invece richiesto dall’art. 1362 c.c.

Il motivo è infondato. In “tema di interpretazione del contratto che costituisce operazione riservata al giudice di merito, le cui valutazioni sono censurabili in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale – ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, il principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate nel contratto, il cui rilievo dev’essere verificato alla luce dell’intero contesto contrattuale” (ex multis, Cass. 4670/2009) ed è quanto ha effettuato la Corte d’appello, si veda in particolare p. 15 del provvedimento circa la determinazione dei termini previsti dal contratto e il vaglio dell’elemento di celerità quale interesse all’affare implicato nella pattuizione contrattuale.

3. Con il terzo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1375 c.c. La Corte d’appello avrebbe violato e falsamente applicato il principio di buona fede, “sulla base del quale i coniugi D. avevano contestato il contegno mantenuto da S. nell’esecuzione del contratto preliminare”.

Il motivo è infondato. La Corte d’appello, nel confermare la decisione di primo grado, ha fatto applicazione del principio di buona fede, ritenendo – con valutazione di fatto incensurabile in questa sede – la condotta della parte come strettamente dipendente dalla discrezionalità della pubblica amministrazione (si vedano p. 13 e p. 15 del provvedimento).

4. Con l’unico motivo il ricorrente incidentale denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., comma 2: la Corte d’appello avrebbe errato nel rigettare l’appello incidentale di S. – circa la compensazione delle spese – poichè nessuna soccombenza reciproca, quantomeno nel secondo grado di giudizio, si sarebbe verificata.

Il motivo è infondato. S.P. è infatti risultato soccombente in primo grado (sono state rigettate le domande dallo stesso proposte) e pure in secondo grado è stato rigettato l’appello incidentale, senza contare che la decisione di compensazione delle spese d’appello è stata pure motivata “con la complessità della lite”.

5. Il ricorso principale e quello incidentale vanno quindi rigettati.

Considerata la soccombenza prevalente dei ricorrenti principali, si liquidano le spese di lite del presente giudizio in favore di S.P..

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti principali e del ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta i ricorsi principale e incidentale; condanna i ricorrenti principali in solido al pagamento delle spese del giudizio che liquida in Euro 7.200 per compensi, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono i presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti principali e del ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione seconda Civile, il 15 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA