Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24736 del 05/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 05/11/2020, (ud. 31/01/2020, dep. 05/11/2020), n.24736

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. MELE Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17693-2013 proposto da

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona dei Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

CASEIFICIO DAUNO SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 106/2012 della COMM.TRIB.REG. della Puglia

SEZ.DIST. di FOGGIA, depositata il 31/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

31/01/2020 dal Consigliere Dott. Mele Francesco.

Per la cassazione della sentenza della commissione tributaria

regionale della Puglia sezione staccata di Foggia n. 106/25/12

depositata il 31.5.2012.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

31 gennaio 2020 dal relatore, consigliere Dott. Mele Francesco.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Caseificio Dauno srl proponeva ricorso avverso avviso di accertamento recante recupero IVA (anni 1999, 2000 e 2001) portata da esso in detrazione in relazione ad alcune fatture, emesse da quattro società, riguardanti operazioni fittizie per essere risultate -tali società- evasori totali.

Nel contraddittorio tra le parti, la commissione tributaria provinciale di Foggia accoglieva il ricorso “prendendo atto che le ditte erano tutte regolarmente operative anche perchè in sede di discussione era emerso che da una ispezione degli uffici competenti per la concessione dei contributi che gli acquisti erano stati effettivamente effettuati”: nei termini appena trascritti la sentenza impugnata riassume la decisione della CTP. Per la riforma di tale sentenza proponeva gravame l’agenzia delle Entrate che insisteva sulla circostanza relativa alla qualità di evasori totali riconosciuta in capo ai soggetti che avevano emesso le fatture, circostanza costituente elemento sufficiente a fare ritenere come fittizie le operazioni oggetto delle fatture in parola.

Non si costituiva la società contribuente.

La CTR pronunciava sentenza con cui rigettava il gravame e confermava la sentenza di primo grado.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso l’Agenzia delle Entrate affidato ad un unico motivo.

La società contribuente, intimata, non si è costituita.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con l’unico motivo di cui consta il ricorso la ricorrente denuncia: “Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19 e dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. ed al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, comma 1”.

– Premette la ricorrente -citando numerosi precedenti della Corte di Cassazione- che, qualora l’Amministrazione contesti al contribuente l’indebita detrazione di fatture, in quanto relative ad operazioni inesistenti, e fornisca attendibili riscontri indiziari sulla inesistenza delle operazioni fatturate, è onere del contribuente dimostrare la effettiva esistenza delle operazioni contestate.

– Nella fattispecie in esame -rileva l’ufficio ricorrente- la CTR ha omesso di considerare che la ripresa erariale era fondata non solo sul mancato versamento dell’IVA da parte dei soggetti emittenti ma anche dal comportamento tenuto dalla contribuente in occasione della verifica operata dall’ufficio, verifica alla quale i secondi giudici dedicano un telegrafico riferimento in avvio di sentenza. Tale verifica presso la sede della contribuente, finalizzata ad acquisire adeguati riscontri in ordine alla “esistenza e alle forme del relativo pagamento dei beni e servizi descritti nelle fatture passive” (ordine di servizio 14.12.2006), non ha prodotto gli esiti voluti dal momento che il personale addetto della società non dava seguito alle richieste avanzate.

– Osserva il collegio che da quanto esposto si evince che l’Amministrazione ha assolto l’onere probatorio su di essa incombente, mentre, nessuna prova è stata offerta dalla società la quale si è limitata alla produzione delle visure storiche dei fornitori ed alla mera (indimostrata) affermazione secondo cui “funzionari delegati al controllo delle pratiche di finanziamento e contributi statali avevano rilasciato il nulla osta dopo avere visionato e constatato l’avvenuta fornitura delle attrezzature e dei macchinari nell’azienda della società ricorrente”.

– Ha dunque errato la CTR nel sollevare la contribuente dall’onere probatorio su di essa incombente e nel farlo invece ricadere, inammissibilmente, sull’ufficio, che invece aveva adempiuto, per come sopra evidenziato, all’onere della prova per la parte di sua pertinenza.

– Il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese, alla commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2020

 

 

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