Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24736 del 04/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 24736 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge Ricorrente
Contro
Pollo Irpino di De Caro Sabrina e c. S.A.S., in persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te dom.to in Roma, al viale delle Medaglie d’oro 199, presso lo studio
dell’avv. Alessandro Masucci, rapp.to e difeso dall’avv. Ottavio Masucci , giusta
Controricorrente

procura in atti

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 373/12/2010

depositata il 21/10/2010

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 2619/2013

dal Dott. Marcello Iaeobellis:

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 29896/11

Ordinanza pag. 1

Data pubblicazione: 04/11/2013

Udito l’avv.

per il ricorrente/ per il controricorrente

Udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott.
Svolgimento del processo
La controversia promossa da Pollo Irpino di De Caro Sabrina e c. S.A.S. contro

dell’appello proposto dalla Agenzia
1/7/2008 che aveva accolto

contro la sentenza della CTP di Avellino n.

il ricorso del contribuente avverso la cartella di

pagamento n. 01220031001081551 per irpef 1999
Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Resiste con controricorso la società.
Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo l’accoglimento del
ricorso. Il presidente ha fissato l’udienza del 26/9/2013 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
Motivi della decisione
Assume la ricorrente la violazione dell’art. 9 bis L. 2879/2002 laddove la CTR ha
ritenuto che per il perfezionamento del condono non fosse necessario l’integrale pagamento delle somme dovute.
Il ricorso è fondato alla luce dei principi affermati da questa Corte ( Cass.
20745/2010; Sez. 5, Sentenza n. 19546 del 23/09/2011) secondo cui il condono previsto all’art. 9 bis della legge n. 289 del 2002, relativo alla possibilità di definire gli
omessi e tardivi versamenti delle imposte e delle ritenute emergenti dalle dichiarazioni presentate, mediante il solo pagamento dell’imposta e degli interessi od, in caso
di mero ritardo, dei soli interessi, senza aggravi e sanzioni, costituisce una forma di
condono clemenziale e non premiale come, invece deve ritenersi per le fattispecie
regolate dagli artt. 7,8,9, 15 e 16 della legge n. 289 del 2002, le quali attribuiscono al
contribuente il diritto potestativo di chiedere un accertamento straordinario, da effettuarsi con regole peculiari rispetto a quello ordinario, con la conseguenza che, nell’ipotesi di cui all’art. 9 bis, non essendo necessaria alcuna attività di liquidazione ex
art. 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973, in ordine alla determinazione del “quantum”, esattamente indicato nell’importo specificato nella dichiarazione integrativa presentata ai

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– RG. n.

29896/11

Ordinanza pag. 2

l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto

sensi del terzo comma, con gli interessi di cui all’art. 4, il condono è condizionato
dall’integrale pagamento di quanto dovuto e il pagamento rateale determina la definizione della lite pendente solo se integrale, essendo insufficiente il solo pagamento
della prima rata cui non segua l’adempimento delle successive.

motivo accolto; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art.
384 c.p.c., decidendo nel merito, va rigettato il ricorso proposto dalla società avverso avverso la cartella di pagamento n. 01220031001081551 per irpef 1999.
L’esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese del merito e la condanna
della società alla rifusione, in favore dell’Amministrazione finanziaria, delle spese
del giudizio di cassazione liquidate in complessivi E 4.000.00 oltre spese prenotate a
debito.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetta il ricorso proposto dalla società avverso avverso la cartella di pagamento n.
01220031001081551 per irpef 1999; compensa le spese del merito e condanna la
società alla rifusione, in favore dell’Amministrazione finanziaria, delle spese del
giudizio di cassazione liquidate in complessivi E 4.000,00 oltre spese prenotate a
debito.
Così deciso in Roma, 26/9/2013

Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al

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