Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24735 del 23/11/2011

Cassazione civile sez. II, 23/11/2011, (ud. 25/10/2011, dep. 23/11/2011), n.24735

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 5382/06) proposto da:

F.A. (C.F.: (OMISSIS)), rappresentata e difesa, in

forza di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. ROMANO

Cosimo e domiciliata “ex lege” presso la Cancelleria della Corte di

cassazione;

– ricorrente principale –

contro

N.C. (C.F.: (OMISSIS)), rappresentato e difeso,

in virtù di procura speciale a margine del controricorso, dall’Avv.

SAVITO Tommaso ed elettivamente domiciliato in Roma, alla v.

Innocenzo XI, n. 8, presso lo studio dell’Avv. Orazio Castellana;

– controricorrente –

e

S.P.I. (C.F.: (OMISSIS)), rappresentato e

difeso, in virtù di procura speciale in calce al controricorso,

dall’Avv. Luigi Carmine Chiarelli ed elettivamente domiciliato in

Roma, alla V. Claudio Monteverdi, n. 20, presso lo studio dell’Avv.

Francesca Giacovazzo;

– controricorrente –

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 5832/06) proposto da:

N.C. (C.F.: (OMISSIS)), rappresentato e difeso,

in virtù di procura speciale a margine del controricorso, dall’Avv.

Tommaso Savito ed elettivamente domiciliato in Roma, alla v.

Innocenzo XI, n. 8, presso lo studio dell’Avv. Orazio Castellana;

– ricorrente incidentale –

contro

F.A. (C.F.: (OMISSIS)), rappresentata e difesa, in

forza di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Cosimo

Romano e domiciliata “ex lege” presso la Cancelleria della Corte di

cassazione;

– ricorrente principale –

e

S.P.I. (C.F.: (OMISSIS)), rappresentato e

difeso, in virtù di procura speciale in calce al controricorso,

dall’Avv. Luigi Carmine Chiarelli ed elettivamente domiciliato in

Roma, alla v. Claudio Monteverdi, n. 20, presso lo studio dell’Avv.

Francesca Giacovazzo;

– controricorrente –

nonchè

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 9310/06) proposto da:

S.P.I. (C.F.: (OMISSIS)), rappresentato e

difeso, in virtù di procura speciale in calce al controricorso,

dall’Avv. Luigi Carmine Chiarelli ed elettivamente domiciliato in

Roma, alla v. Claudio Monteverdi, n. 20, presso lo studio dell’Avv.

Francesca Giacovazzo;

– ricorrente incidentale –

contro

F.A. (C.F.: (OMISSIS)), rappresentata e difesa, in

forza di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Cosimo

Romano e domiciliata “ex lege” presso la Cancelleria della Corte di

cassazione;

– ricorrente principale –

N.C. (C.F.: (OMISSIS)), rappresentato e difeso,

in virtù di procura speciale a margine del controricorso, dall’Avv.

Tommaso Savito ed elettivamente domiciliato in Roma, alla v.

Innocenzo XI, n. 8, presso lo studio dell’Avv. Orazio Castellana;

– altro ricorrente incidentale –

Avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce – sez. dist. di

Taranto n. 358/2005, depositata il 24 novembre 2005 e notificata il 7

dicembre 2005;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 25

ottobre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del

ricorso principale, per il rigetto del primo motivo del ricorso

incidentale proposto dal N.C., con l’assorbimento del

secondo motivo, e per l’inammissibilità del ricorso incidentale

formulato dallo S.P.I..

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, con sentenza depositata il 25 ottobre 2004, accoglieva, per quanto di ragione, la domanda principale proposta da S.P.I. nei confronti di N.C. e F.A. (avente ad oggetto l’adempimento di un suo credito vantato nei riguardi del N. e la nullità per simulazione assoluta o la dichiarazione di inefficacia dell’atto di compravendita per notar Torricella del 10 settembre 1992 intervenuto fra i convenuti) e, per l’effetto, determinava il debito del N.C., nei confronti dell’attore, nella misura di euro 52.680,92, oltre interessi; in accoglimento parziale della domanda riconvenzionale avanzata dal N.C., condannava l’attore S.P.I. alla restituzione, in favore dello stesso N., dei titoli cambiari in suo possesso per L. 218.495.515 e della somma di Euro 479,78, maggiorata degli interessi legali; rigettava le domande di simulazione assoluta e di revoca dell’impugnato atto di compravendita, ordinando al competente Conservatore di provvedere alle prescritte cancellazioni e regolando le complessive spese processuali.

Interposto appello da parte dello S.P.I. e nella costituzione degli appellati, la Corte di appello di Lecce – sez. dist. di Taranto, con sentenza n. 358 del 2005 (depositata il 24 novembre 2005), accoglieva, per quanto di ragione, il formulato gravame e, in parziale riforma dell’impugnata sentenza (che confermava nel resto), dichiarava la nullità, per simulazione assoluta, dell’atto di compravendita per notar Torricella del 9 settembre 1992 (trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Taranto con formalità del 10 settembre 1992), a favore di F. A. e contro N.C.; rigettava la domanda di restituzione della somma di Euro 479,78 avanzata dal N.;

respingeva la domanda proposta da F.A. per la cancellazione della trascrizione dell’atto di citazione notificatole il 16 settembre 1994 e per la condanna dello S. al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.; disciplinava tra le parti le spese complessive del doppio grado.

A sostegno dell’adottata decisione la Corte territoriale (ravvisata la parziale inammissibilità dell’atto di appello, con riferimento al primo motivo formulato, per violazione del requisito di cui all’art. 342 c.p.c.) rilevava la fondatezza della proposta azione di nullità per simulazione assoluta del suddetto impugnato atto di compravendita sulla scorta delle complessive emergenze istruttorie, in essa ritenuta assorbita la domanda di inefficacia dello stesso atto (che sarebbe stata, in ipotesi, ugualmente accoglibile), nonchè la sussistenza dei presupposti per il rigetto della domanda restitutoria della somma di Euro 479,78 da parte del N. e di quella, formulata dalla F., relativa alla cancellazione della trascrizione dell’atto di citazione e alla condanna al risarcimento del danno per assunta responsabilità aggravata dell’originario attore.

Avverso la menzionata sentenza della Corte pugliese (notificata il 7 dicembre 2005) ha proposto ricorso per cassazione F.A., basato su un unico motivo, avverso il quale hanno resistito con controricorso entrambi gli intimati N.C. e S. P.I., i quali hanno formulato anche ricorso incidentale, riferito, quello del primo, a due motivi e quello del secondo ad un unico motivo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. In via preliminare va disposta la riunione di tutti i ricorsi perchè proposti avverso la stessa sentenza (art. 335 c.p.c.).

2. Con l’unico motivo del ricorso principale F.A. ha dedotto – con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 4 – il vizio di nullità della sentenza e/o del procedimento per “error in procedendo” in virtù dell’omessa pronuncia sull’eccezione di nullità e/o inesistenza dell’atto di citazione in primo grado, riproposta nel giudizio di appello, per la dedotta mancata sottoscrizione, sulla copia notificatale, da parte del difensore, anche in relazione alla certificazione dell’autenticità della firma del sig. S.P. I. al mandato conferito al suo difensore.

2.1. Il motivo è infondato e deve, pertanto essere rigettato.

Ponendo riferimento al complessivo svolgimento del processo trasparente dalla stessa sentenza in questa sede impugnata (v., in particolare, pagg. 13-14), si evince che la signora F.A., convenuta nel giudizio di primo grado, si era ritualmente costituita e, oltre ad eccepire la supposta nullità dell’atto di citazione, aveva svolto le sue difese nel merito in modo compiuto, contestando la fondatezza della pretesa dell’attore sulla scorta delle medesime ragioni prospettate dall’altro convenuto, invocando il rigetto della domanda principale e chiedendo la cancellazione della trascrizione dello stesso atto di citazione ritenuta pregiudizievole con la contestuale proposizione di istanza risarcitoria ricondotta al disposto dell’art. 96 c.p.c..

Orbene, la F., pur avendo inteso riproporre in sede di appello la richiamata eccezione di rito (ai sensi dell’art. 346 c.p.c.), si è ugualmente difesa nel merito anche nel giudizio di secondo grado (v.

pag. 22 della sentenza impugnata) e la stessa Corte territoriale ha provveduto, in conseguenza delle statuizioni adottate con riguardo all’appello in via principale, anche sulle sue istanze (cfr. pagg. 48- 49 della stessa sentenza oggi impugnata) correlate al “petitum” dedotto in giudizio, così intendendo disattendere implicitamente la suddetta eccezione di rito (donde l’esclusione della dedotta omessa pronuncia), in virtù della verificata rituale costituzione in giudizio della F. (come tale idonea ad assicurare l’integrità del contraddittorio) e della correlata intervenuta sanatoria del supposto vizio attinente all’evocazione nel giudizio di primo grado (già considerata evidentemente configuratasi, proprio in virtù della condotta processuale osservata dalla F., dallo stesso giudice di prima istanza).

3. Con il primo motivo del suo ricorso (da qualificarsi comunque incidentale, siccome notificato successivamente a quello della F.) il N.C. ha denunciato la violazione dell’art. 1414 c.c., artt. 102 e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c. . A fondamento di tale doglianza il N. ha sostenuto che, sul presupposto che l’immobile oggetto di simulazione era stato – secondo la prospettazione dello S. – già da lui acquistato nel 1986 e che, però, avendo fatto risultare come acquirente il fratello N.A., sarebbe stato indispensabile che al giudizio avesse partecipato anche quest’ultimo, quale parte necessaria. Pertanto, ad avviso dello stesso N.C., con la sentenza impugnata la Corte territoriale sarebbe incorsa nella violazione del principio del contraddittorio in ordine alla mancata partecipazione al giudizio di tutti i litisconsorti necessari e, inoltre, avrebbe pronunciato “ultra petitum” nella parte in cui si era soffermata sull’esistenza di una interposizione fittizia di persona, seppure a livello di presupposizione in relazione al preliminare di vendita del 17 dicembre 1986, per giungere alla successiva declaratoria di simulazione dell’atto di compravendita del 1992, senza che fosse stata proposta alcuna domanda sull’accertamento dell’interposizione fittizia del predetto N.A..

3.1. Il motivo, così come complessivamente svolto, è destituito di fondamento e deve, quindi, essere respinto.

Osserva il collegio che, sulla scorta dell’esame degli atti (ammesso in questa sede in funzione della valutazione delle supposte violazioni processuali dedotte), emerge che lo S., nè in primo grado nè in sede di appello, aveva mai chiesto di statuire, con apposita formulazione di domanda in tal senso, sulla interposizione fittizia del N.C. con riferimento all’atto pubblico di acquisto del 13 giugno 1990 (quale atto di provenienza presupposto per la successiva alienazione in favore della F. con l’atto stipulato il 10 settembre 1992), avendo la relativa questione formato oggetto della sola eccezione dei convenuti ed essendo stata affrontata in sede giudiziale solo “incidenter tantum” ai fini della cognizione della domanda principale avanzata dallo stesso S.. Quest’ultima, in effetti, era stata incentrata solo sulla richiesta, in via principale, della nullità per simulazione assoluta e, in via gradata, su quella della dichiarazione di inefficacia dell’atto di compravendita per notar Torricella del 10 settembre 1992 – rep. 37657; nè, tantomeno (ed è lo stesso N. C. a riconoscerlo nel suo ricorso incidentale: cfr. pag. 6), lo S. aveva proposto apposita domanda per sentir dichiarare la risoluzione del preliminare di vendita del 17 dicembre 1986 (al quale aveva partecipato il N.A.).

Pertanto, dalla valutazione del complessivo “petitum” dedotto in giudizio si desume che la domanda principale dello S. riguardava esclusivamente la dichiarazione di nullità per simulazione dell’atto pubblico di compravendita del 1992, senza che gli aspetti relativi alla supposta simulazione del preliminare del 1986 e dell’atto pubblico di compravendita di provenienza del 1990 avessero costituito oggetto di autonome domande proposte anche a titolo di accertamento incidentale con efficacia di giudicato. Tali riferimenti sono stati presi in considerazione dalla Corte pugliese, nella ricostruzione completa della vicenda fattuale involta dalla controversia, unicamente quali meri elementi relativi ad antecedenti storici, come tali rilevanti e valutati solo incidentalmente, in funzione della esaustiva e logica cognizione della suddetta domanda principale di simulazione. In altri termini, la questione dell’interposizione fittizia nell’atto pubblico del 1990 del N. C. è risultata introdotta dallo stesso N.C. e F.A., quali convenuti, solo in via di eccezione allo scopo di ottenere il rigetto della domanda principale dello S. indirizzata ad ottenere la dichiarazione di nullità per simulazione assoluta dell’atto di compravendita tra i medesimi convenuti intervenuto nel 1992, così come la simulazione relativa del preliminare di compravendita del 1986 è stata valorizzata dalla Corte di appello soltanto sul piano di una logica presupposizione incidentale per confutare le eccezioni sollevate dagli stessi N.C. e F.A..

Così inquadrati i termini complessivi della domande dedotte in giudizio ed il conseguente ambito di cognizione dei giudici di primo e secondo grado, appare evidente come la Corte territoriale non sia incorsa nè nel prospettato vizio di ultrapetizione nè nell’assunta violazione del principio del contraddittorio in relazione all’asserita necessità della partecipazione al giudizio anche del N.A.. A quest’ultimo riguardo si ricorda che sussiste litisconsorzio necessario tra i partecipanti all’atto simulato, in ipotesi di accertamento dell’interposizione fittizia di persona, solo quando questa sia dedotta come oggetto principale della controversia, allo scopo di ricondurre gli effetti dell’atto stesso nella sfera giuridica del sostituito, e non anche quando la relativa indagine abbia natura puramente incidentale; in altre parole, il contraddittorio di tutti i partecipanti all’atto impugnato per simulazione è necessario solo quando questa sia dedotta in via di azione e non già quando il relativo accertamento formi oggetto di una mera eccezione (cfr. Cass. n. 5592 del 1980; Cass. n. 5488 del 1982 e, da ultimo, Cass. n. 3474 del 2008).

Alla stregua delle esposte argomentazioni, dunque, deve ritenersi che non sussistevano i presupposti per l’estensione del contraddittorio nei confronti del N.A. (non rivestente la qualità di litisconsorte necessario) e che, invece, legittimamente l’azione dello S. era stata instaurata, con riferimento al “petitum” concretamente dedotto in giudizio, nei confronti degli effettivi litisconsorti necessari N.C. e F.A., rispettivamente quali simulato alienante e simulata acquirente in relazione all’impugnato atto di compravendita del 1992.

4. Con il secondo motivo dello stesso ricorso incidentale il N. C. ha prospettato la violazione dell’art. 2901 c.c., n. 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione risultante dal testo della sentenza impugnata, ex art. 360 c.p.c., n. 5, anche in relazione alla domanda di simulazione assoluta.

In particolare, con la prima parte di detta doglianza, il N. censura la sentenza impugnata nel passaggio in cui, anzichè ritenerla assorbita dall’accoglimento della domanda di simulazione assoluta del contratto di compravendita del 1992, la Corte territoriale aveva motivato anche sulla fondatezza della subordinata domanda di revocazione del medesimo atto, pur non riportando alcuna statuizione sul punto nella parte dispositiva.

L’esame del motivo, per questa parte, deve ritenersi assorbito in virtù del mancato accoglimento del motivo principale attinente alla domanda di simulazione (con il conseguente venir meno dell’interesse ad impugnare la sentenza in ordine alla ravvisata fondatezza della domanda revocatoria, come ritenuto dallo stesso N.: v. pag. 10 del suo ricorso incidentale) e, in ogni caso, esso è rivolto a censurare la motivazione “ad abundantiam” offerta dalla Corte territoriale in ordine alla ricordata domanda revocatoria avanzata in linea subordinata e, come tale, estranea alla valenza precettiva del “decisum” sul quale è stata effettivamente fondata la sentenza della Corte pugliese (v., ad es., Cass. n. 24591 del 2005 e Cass. n. 23635 del 2010).

Quanto all’altro aspetto del secondo motivo, inerente il supposto vizio motivazionale della sentenza impugnata nella parte in cui aveva escluso che il credito dello S. potesse essere sorto successivamente alla stipulazione dell’atto di vendita dell’immobile di sua proprietà in favore della F.A. intervenuto nel 1992, si rileva che esso è da qualificarsi inammissibile. Infatti, mediante la prospettazione della doglianza in questi termini, il N. risollecita una diversa lettura degli elementi istruttori acquisiti al fine di voler far evincere l’insussistenza della sua volontà simulatoria (ricavabile – a suo dire – dalla prospettata concessione di ulteriori finanziamenti in suo favore, da parte dello S., dopo il 14 dicembre 1993), così intendendo demandare a questa Corte una rivalutazione delle emergenze di merito scaturite nel giudizio di appello, come tale inammissibile nella presente sede di legittimità. Costituisce, invero, principio pacifico (cfr., ad es., Cass. n. 15489 del 2007 e, da ultimo, Cass. n. 6288 del 2011) che il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 c.p.c., n. 5, sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia (da escludersi, nella fattispecie, avendo la Corte territoriale fornito una più che congrua e logica giustificazione del percorso argomentativo adottato in ordine alla valorizzazione dei plurimi elementi oggettivi e soggettivi dai quali desumere la volontà simulatoria del N.C.) e non può, invece, consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perchè la citata norma non conferisce alla Corte di legittimità il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento e, a tale scopo, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, e scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione.

5. Con l’unico motivo del suo ricorso incidentale lo S.P. I. ha dedotto la violazione dell’art. 112 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3) congiuntamente all’omessa pronuncia sulla domanda di condanna del N. al pagamento della somma di Euro 52.680,78, avendo il giudice di appello dichiarato l’inammissibilità del primo motivo di gravame attinente proprio a questa richiesta già formulata dinanzi al giudice di primo grado (il quale si era limitato a dichiarare l’esistenza della posizione creditoria dello stesso S. nei confronti del N., determinando l’ammontare del corrispondente credito ma non provvedendo a pronunciare la relativa condanna).

5.1. Questo ricorso incidentale è inammissibile.

Occorre rilevare, in proposito, che lo S. – al quale risulta notificato il ricorso principale della F. il 3 febbraio 2006 e quello successivo, da considerarsi incidentale, del N. il 6 febbraio 2006 – si è costituito in questa fase di legittimità con due distinti atti: con un primo, denominato controricorso, notificato alle controparti il 13 marzo 2006, e con un secondo successivo, relativo ad altro controricorso contenente ricorso incidentale, notificato ai controinteressati il 17 marzo 2006.

Orbene, poichè per il principio dell’unicità del processo di impugnazione, dopo la notifica del primo ricorso, qualsiasi impugnazione successiva contro la stessa sentenza deve essere proposta in via incidentale nello stesso processo, ne deriva che il ricorso incidentale per cassazione è ammissibile a condizione che sia stato proposto nel termine stabilito dall’art. 371 c.p.c.;

tuttavia, la giurisprudenza di questa Corte (cfr., per tutte, Cass. n. 6282 del 2004) ha chiarito che il ricorso incidentale nel giudizio di cassazione deve essere formulato entro il richiamato termine di quaranta giorni avendo comunque riguardo – quale “dies a quo” – al giorno della notifica del ricorso principale, non potendosi computare la relativa decorrenza dal momento della notifica del primo ricorso incidentale, perchè avverso quest’ultimo il comma quarto dello stesso art. 371 c.p.c., prevede soltanto la proponibilità del controricorso, ma non anche di un ulteriore ricorso incidentale (derivandone, diversamente, una serie indeterminata di ricorsi incidentali tardivi, in contrasto con il principio per il quale l’impugnazione incidentale è proponibile solo dalle parti contro cui è stata proposta l’impugnazione principale). Pertanto, considerando che l’atto processuale dello S. contenente il ricorso incidentale è stato notificato oltre il quarantesimo giorno dalla notificazione del ricorso principale, esso è da dichiararsi inammissibile (segnalandosi, peraltro, ancorchè non risulti influente sulla questione della tempestività di detto ricorso incidentale, che l’interesse alla sua proposizione non può ritenersi scaturito autonomamente dal ricorso incidentale avanzato dal N.). In ogni caso, si rileva che il relativo motivo di detto ricorso incidentale non risulta adeguatamente supportato dalla sufficiente esposizione – imposta dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4 (“ratione temporis” applicabile) – delle ragioni per le quali si era intesa invocare la cassazione della sentenza impugnata poichè con esso sono state dedotte le richiamate supposte violazioni processuali, senza, però, tener conto che, in effetti, la Corte territoriale si era pronunciata sulla inerente domanda, dichiarandola inammissibile per violazione dell’art. 342 c.p.c., omettendo di confutare, conseguentemente, detta pronuncia attingendo propriamente la sua “ratio decidendi”. Il motivo, perciò, anche per questa ulteriore ragione, sarebbe stato, così come formulato, ugualmente inammissibile, evidenziandosi, oltretutto, come la Corte di appello pugliese abbia adeguatamente motivato sull’inammissibilità del primo motivo di gravame, rilevando come lo S. avesse, sul punto, omesso di assolvere all’onere di specificità dei motivi, non potendo considerarsi sufficiente allo scopo la mera riaffermazione della pretesa creditoria fatta valere in primo grado, occorrendo, invece, procedere, necessariamente, all’articolazione di precise contestazioni da muovere all’impianto motivazionale della sentenza di prime cure sul tema propriamente riguardante la ricostruzione della posizione creditoria di esso S. e la sussistenza del suo diritto ad ottenere la conseguente condanna del N. al pagamento della somma richiesta in suo favore.

6. In definitiva, sulla scorta delle complessive argomentazioni che precedono, deve pervenirsi al rigetto del ricorso principale e di quello incidentale proposto nell’interesse del N.C., nonchè alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso incidentale avanzato dallo S.P.I., con conseguente compensazione integrale delle spese della presente fase di legittimità, in virtù della reciproca soccombenza tra le parti.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale e quello incidentale proposto nell’interesse di N.C. e dichiara l’inammissibilità del ricorso incidentale formulato nell’interesse di S.P.I.. Compensa per intero tra le parti del spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 25 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2011

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