Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24735 del 19/10/2017


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Cassazione civile, sez. II, 19/10/2017, (ud. 14/06/2017, dep.19/10/2017),  n. 24735

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 25565-2013 proposto da:

CITTA’ METROPOLITANA ROMA CAPITALE, (OMISSIS), in qualità di

successore della PROVINCIA di ROMA, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA IV NOVEMBRE 119-A, presso lo studio dell’avvocato

MASSIMILIANO SIENI, che la rappresenta e difende;

– ricorrenti –

e contro

ALITALIA LINEE AEREE ITALIANE SPA, A.P.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4416/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 05/08/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/06/2017 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.

Fatto

RILEVATO

che:

1.- Il Tribunale di Roma, accoglieva parzialmente l’opposizione a sanzione amministrativa proposta da Alitalia S.P.A. e da A.P. avverso l’ordinanza ingiunzione emessa dall’amministrazione provinciale di Roma n. 91 dell’11 maggio 2006 in ordine all’illecito amministrativo di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 12, comma 1, in relazione alla contestazione d’incompletezza della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti pericolosi (oli esausti) e che aveva applicato agli opponenti la sanzione pecuniaria di Euro 30.990,08 e al solo A. la sanzione accessoria della sospensione di un mese dalla carica di responsabile dei servizi per l’ecologia;

il Tribunale, in particolare, ritenuta l’applicabilità del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 54, comma 4 riduceva la sanzione pecuniaria a Euro 1000 e revocava la sanzione accessoria inflitta al A.;

2.- con un unico motivo di appello l’amministrazione deduceva l’illegittimità della sentenza per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 22 del 1997, artt. 12 e 52;

secondo la Provincia la violazione contestata non era una violazione di carattere formale ma sostanziale e, quindi, la norma applicabile era quella di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 52, comma 2 e, invece, non era applicabile la riduzione di cui al comma 4;

in altri termini quanto accertato dai verbalizzanti era che, poichè al momento del controllo le informazioni dovute non risultavano inserite per mancanza di documentazione giustificativa e incompletezza dei registri, l’assenza di un solo elemento di obbligatoria registrazione determinerebbe il verificarsi dell’illecito, in quanto nel nostro sistema normativo la tenuta del registro di carico e scarico è regolata dal D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 12 che stabilisce i tempi in cui effettuare le registrazioni, dettando regole inderogabili perchè finalizzate a consentire un controllo sulla movimentazione dei rifiuti, ai fini del corretto smaltimento degli stessi;

pertanto non sarebbe operante la riduzione della sanzione prevista dall’art. 52, comma 4 suddetto decreto per l’ipotesi in cui le informazioni formalmente incomplete o inesatte possono ricavarsi da altre evidenze documentali, atteso che il formulario, dovendo indicare dati diversi da quelli che devono essere inseriti nel registro non contiene tutti gli elementi indispensabili per verificare se il registro stesso sia tenuto in modo regolare;

3.- la Corte d’Appello rigettava l’appello, ritenendo che i formulari sono atti formali previsti espressamente dall’art. 52, comma 4 come utilizzabili ai fini della ricostruzione delle informazioni;

nella specie dunque si trattava di una incompletezza solamente formale che consentiva l’applicazione della sanzione ridotta, come peraltro confermato dalla giurisprudenza e in particolare dalla sentenza Cass. Sez. 1, n. 20324 del 2007;

4.- la provincia di Roma propone ricorso avverso la citata sentenza della 1 sezione civile della Corte d’Appello di Roma recante il n. 4416/2013 depositata il 5 agosto 2013, non notificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il motivo di ricorso per cassazione attiene alla violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 12 e art. 52, commi 2 e 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3;

in particolare viene in rilievo l’interpretazione del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 52, comma 2;

la rilevanza della suddetta questione rende opportuna la rimessione della causa alla pubblica udienza;

tale remissione non può ritenersi preclusa dall’assenza di una disposizione che preveda esplicitamente la possibilità di rimettere alla pubblica udienza una causa chiamata davanti alle sezioni ordinarie in camera di consiglio, giacchè nulla osta all’applicazione analogica alle sezioni ordinarie della diposizione dettata per la sezione di cui all’art. 376 c.p.c., comma 2 dall’art. 380 bis c.p.c., u.c. (“Se ritiene che non ricorrano le ipotesi previste dall’art. 375, comma 1, nn. 1 e 5, la Corte in camera di consiglio rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice”) ed anzi tale applicazione analogica appare imposta dal principio per cui il Collegio non può essere vincolato – nell’apprezzamento della rilevanza delle questioni presentate da un ricorso e della conseguente opportunità che lo stesso venga trattato in pubblica udienza – dalla valutazione al riguardo operata dal presidente della sezione ai sensi dell’ultima parte dell’art. 377 c.p.c., comma 1 (Cass. Sez. 2 n.5533 del 2017).

PQM

La Corte rimette alla causa alla pubblica udienza e rinvia a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2017

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