Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24735 del 02/12/2016


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Cassazione civile sez. VI, 02/12/2016, (ud. 19/10/2016, dep. 02/12/2016), n.24735

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 14678-2015 proposto da:

D.F.R., titolare della ditta individuale OCM di

D.F.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARDINAL BOFONDI 9,

presso la Prof.ssa SAVERIA VOLPONE, rappresentato e difeso dagli

avvocati GIUSEPPE VITALE, GIOVANNI VITALE giusta procura a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9728/2014 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA del 3/04/2014, depositata il 06/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GUIDO FEDERICO;

udito l’Avvocato Giovanni Vitale difensore del ricorrente che insiste

per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte,

costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

D.F.R. ricorre contro l’Agenzia delle Entrate, che resiste con controricorso, per la revocazione della sentenza di questa Corte n. 9728/2014, con la quale veniva respinto il ricorso del contribuente avverso la sentenza della CTR Calabria n. 157/01/2010.

La Corte rigettava il primo motivo di ricorso, con il quale il contribuente deduceva la nullità assoluta della sentenza impugnata in quanto essa non risultava sottoscritta in calce dal Presidente del Collegio, rilevando che la pronuncia era controfirmata nelle varie pagine, anche dal Presidente del collegio, dovendo conseguentemente ritenersi che si trattasse solo di un’omissione involontaria dovuta a mero errore materiale; richiamava pertanto l’orientamento di questa Corte secondo cui la mancanza di sottoscrizione o sigla dell’estensore o del presidente in alcune delle pagine che compongono la sentenza non integra violazione dell’art. 132 c.p.c. (Cass. 11860/2006). L’ordinanza impugnata dichiarava inoltre l’inammissibilità del secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente aveva denunciato l’omessa pronuncia e la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato in ordine alle prestazioni indicate nelle fatture emesse da altra ditta (De Martino) perchè generico ed in quanto mirava a proporre una differente valutazione del materiale probatorio al vaglio del giudice di merito.

La Corte rigettava pure gli altri due motivi di ricorso, avuto riguardo al denunziato vizio di omessa pronuncia in ordine alla mancata motivazione dell’avviso di accertamento ed alla mancata indicazione del metodo seguito dall’Agenzia nel motivare l’avviso di accertamento. Con riferimento, invece, all’applicabilità dello jus superveniens di cui al D.L. n. 16 del 2012 in ordine alla deducibilità dei costi anche per operazioni soggettivamente inesistenti, la Corte, premesso che la suddetta deducibilità non operava ove i costi suddetti fossero in contrasto con i principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità, rilevava che nel caso di specie il contribuente non aveva provato la sussistenza, in concreto, di detti requisiti.

La ricorrente assume che l’ordinanza qui impugnata sarebbe viziata da tre errori di carattere revocatorio, ex art. 395 c.p.c., n. 4).

Il primo rilievo concerne la statuizione con la quale viene disattesa l’eccezione di nullità della sentenza per mancata sottoscrizione, in calce, del Presidente del Collegio.

L’ordinanza impugnata ha infatti escluso la nullità della sentenza sulla base del fatto che essa risulta controfirmata nelle varie pagine, e precisamente nell’intestazione, nell’esposizione del fatto, nell’indicazione delle ragioni della decisione, oltre che nel dispositivo, anche dal Presidente del Collegio, ritenendo pertanto ravvisabile un’omissione involontaria, dovuta ad errore o dimenticanza, che in sostanza non inficia la validità del provvedimento.

Nella pronuncia impugnata si cita inoltre la sentenza di questa Corte n. 11860/2006, secondo cui la mancanza della sottoscrizione o della sigla dell’estensore e del presidente del Collegio in alcuna delle pagine che compongono la sentenza non integra violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 3, n. 5, il quale richiede la sottoscrizione del giudice come sigillo conclusivo del testo in cui è documentata la decisione.

Orbene il motivo di revocazione appare ammissibile avuto riguardo al dedotto errore di percezione ex art. 395 c.p.c., n. 4) in quanto il vizio di nullità della sentenza della CTR denunziato dal ricorrente e disatteso nell’ordinanza impugnata risulta avere ad oggetto non già la mancata sottoscrizione o sigla di una o più pagine della sentenza, ma l’omessa sottoscrizione del Presidente in calce alla pronuncia, quale sigillo conclusivo della stessa.

La causa va dunque rinviata ex art. 391 bis c.p.c. alla pubblica udienza innanzi alla 5^ sez. civile.

PQM

Rinvia alla pubblica udienza innanzi alla 5^ sezione civile.

Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2016

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