Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24734 del 23/11/2011

Cassazione civile sez. II, 23/11/2011, (ud. 25/10/2011, dep. 23/11/2011), n.24734

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 5241/06) proposto da:

S.R. (C.F. (OMISSIS)), rappresentata e difesa

dall’Avv. CIAFFI Onofrio in virtù di procura speciale a margine del

ricorso ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma,

alla V. Galilei, n. 45;

– ricorrente –

contro

EDILFIN s.a.s. di La Rocca Angelo, in liquidazione, in persona dei

legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

e

FIMPAM a.s.a., persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 4603/2005,

depositata il 27 ottobre 2005 (e non notificata);

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 25

ottobre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per la declaratoria di

estinzione dei giudizio a seguito di rinuncia al ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Tribunale di Cassino, con sentenza depositata il 24 maggio 1999, in accoglimento della domanda proposta da S.R. nei confronti della Fimpam s.a.s. di Panetta Luigi e della Edilfin s.a.s.

di La Rocca Angelo, dichiarava, tra l’altro, la risoluzione del contratto preliminare di vendita intervenuto tra la stessa S. e la s.a.s. Edilfin per inadempimento di quest’ultima e la sua conseguente condanna al pagamento della somma di L. 19.235.000, oltre interessi e spese (nella misura di due terzi).

Interposto appello da parte della s.a.s. Edilfin e del L.R. A., in persona del tutore, nella costituzione dell’appellata S.R., la Corte di appello di Roma, con sentenza n. 4603 del 2005 (depositata il 27 ottobre 2005) dichiarava la nullità della sentenza appellata e compensava per intero le spese del giudizio.

A sostegno dell’adottata decisione la Corte territoriale rilevava che, benchè la notificazione dell’originaria citazione in primo grado alla s.a.s. Edilfin in persona del legale rappresentante L. R.A. potesse ritenersi valida perchè non era stato ancora introdotto il procedimento di interdizione nei riguardi dello stesso L.R., all’atto della celebrazione della prima udienza era sopravvenuta la perdita della capacità di stare in giudizio della suddetta società per la qualità di interdicendo del suo indicato rappresentante, ragion per cui sarebbe stato necessario nominare un curatore speciale ai sensi dell’art. 78 c.p.c., e, non essendosi provveduto a tanto, si era venuta a concretizzare una violazione della legittimità del contraddittorio, rilevabile in ogni stato e grado del processo e, come tale, implicante la nullità dell’impugnata sentenza.

Avverso la menzionata sentenza della Corte capitolina ha proposto ricorso per cassazione la S.R., basato su un unico motivo. Nessuno degli intimati risulta costituito in questa fase.

Con l’unico motivo proposto la ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 300 c.p.c., comma 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Ritiene il collegio che sussistono le condizioni, nel caso di specie, per pervenire, in relazione al ricorso proposto, alla declaratoria di estinzione del presente processo.

Invero, risulta depositato in atti, in data 22 settembre 2011, atto di rinuncia al ricorso da parte del difensore del ricorrente, sottoscritto personalmente dalla S.R. e dal suo stesso difensore, avv. Onofrio Ciuffi.

Alla stregua di tale risultanza si deve, perciò, pervenire alla pronuncia dell’estinzione (in forma tipica) del giudizio intrapreso dinanzi a questa Corte in presenza delle condizioni previste dall’art. 390 c.p.c., con riferimento alla formulazione di una rituale rinuncia al ricorso principale e tenuto conto della mancata costituzione della parti intimate (nei confronti delle quali, dunque, non era necessaria la comunicazione della rinuncia medesima), con la conseguenza che non occorre adottare alcuna statuizione sulle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del presente processo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 25 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA