Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24734 del 14/09/2021

Cassazione civile sez. II, 14/09/2021, (ud. 01/12/2020, dep. 14/09/2021), n.24734

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25391/2019 proposto da:

E.N., rappresentato e difeso dall’avvocato LUCA SCHERA,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1256/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 24/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

01/12/2020 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.

 

Fatto

PREMESSO

Che:

E.N. ricorre per cassazione avverso la sentenza 24 luglio 2019, n. 1256 della Corte d’appello di Torino, che ha rigettato il gravame da egli fatto valere contro l’ordinanza del Tribunale di Torino, che aveva respinto la sua domanda di riconoscimento della protezione umanitaria.

Il Ministero dell’interno resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Il ricorso è del tutto privo della esposizione dei fatti del processo, limitandosi la premessa dell’atto a individuare il provvedimento impugnato e a dire che il medesimo ha rigettato il ricorso “contro il provvedimento del Tribunale di Torino competente per il riconoscimento della protezione internazionale e sussidiaria”.

Il requisito dell’esposizione sommaria dei fatti di causa è prescritto a pena di inammissibilità dell’art. 366 c.p.c., n. 3, “essendo la suddetta esposizione funzionale alla comprensione dei motivi nonché alla verifica dell’ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure proposte” (così Cass. 10072/2018 e Cass. 7025/2020).

2. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Nessuna statuizione deve essere adottata sulle spese, in quanto il controricorso del Ministero, per la sua aspecificità, non è neppure chiaramente riferibile alla vicenda in esame e dunque non presenta i requisiti minimi di cui all’art. 370 c.p.c..

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Sussistono, del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale della Sezione Seconda Civile, il 1 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2021

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