Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24734 del 08/10/2018

Cassazione civile sez. I, 08/10/2018, (ud. 17/05/2018, dep. 08/10/2018), n.24734

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 29957/15, proposto da:

L.M., elett.te domic. in Roma presso l’avv. Gabriele Bordoni

che lo rappres. e difende unitamente all’avv. Giovanni Franchi, con

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INTESA S. PAOLO s.p.a., – già Banca Monte Parma s.p.a.- in persona

del procuratore B.A., elett.te domic. presso gli avv.ti

Francesco Carbonetti e Roberto Della Vecchia che la rappres. e

difendono, con procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1204/2015 emessa dalla Corte d’appello di

Bologna, depositata il 26.6.2015;

udita la relazione svolta alla p.u. del 17 maggio 2018 del

consigliere dott. Rosario Caiazzo;

uditi per le parti gli avv. Panella e Francolini (entrambi in

delega);

udito il P.M., in persona del sost. proc. gen. dott. Cardino Alberto,

che ha concluso per l’accoglimento del 2 motivo, assorbiti gli

altri.

Fatto

FATTI RILEVANTI PER IL GIUDIZIO

1) Il Tribunale di Parma accolse la domanda proposta da L.M. nei confronti della Banca Monte Parma s.p.a., dichiarando la nullità del contratto denominato “4You”, stipulato fra le parti il 26.3.01, e condannando la banca convenuta alla restituzione di tutte le somme versate e delle spese sostenute dall’attore in esecuzione dello stesso, oltre interessi.

Al riguardo, il Tribunale rilevò: che il piano finanziario sottoscritto non prevedeva il diritto di recesso, in violazione dell’art. 24, comma 1, lett. d) Tuif e art. 37, comma 1, lett. e) reg. Consob n. 11522/98; che inoltre il contratto era nullo per violazione dell’art. 21 Tuif per inosservanza dei principi di correttezza e diligenza nei confronti dei clienti, atteso che l’investimento realizzato era caratterizzato da evidente sproporzione tra le prestazioni, con scarse prospettive di recupero del capitale versato, considerata altresì la mancata consegna del documento informativo sui rischi generali.

2) La Corte d’appello di Bologna ha accolto l’impugnazione proposta dalla banca contro la decisione, argomentando che: 1) non ricorreva nullità per la mancata previsione del diritto di recesso, garantito dall’art. 8 del contratto stipulato, con clausola che, pur nella complessità della formula matematica di calcolo adoperata, non evidenziava uno squilibrio tra le parti, nè imponeva il pagamento di una penale; 2) non era stata violata alcuna norma in tema di trasparenza, data la chiarezza del piano finanziario “4You” sottoscritto da L., avente ad oggetto la concessione di un finanziamento di Euro 34.965,29 al tasso del 6,67% annuo (da rimborsarsi in quindici anni mediante il versamento di 178 rate mensili) e l’acquisto, con la suddetta somma, di determinati prodotti finanziari (obbligazioni del Mediocredito Toscano; quote dei Fondi Comuni di Investimento istituiti da Ducato Gestioni s.p.a.), costituiti in pegno a favore della banca a garanzia del rimborso del finanziamento; 3) era da escludere che il contratto avrebbe procurato al cliente solo perdite, poichè (al di là del fatto che la valutazione di convenienza avrebbe potuto essere compiuta solo alla sua scadenza) sia la somma da restituire per il mutuo, sia le eventuali perdite derivanti dall’investimento nei Fondi, erano bilanciate da quella, pari ad oltre il doppio del relativo investimento, che sarebbe stata incassata da L. a rimborso delle obbligazioni; 4) non era configurabile nullità per la mancata consegna del documento informativo sui rischi dell’investimento, configurante, eventualmente, un mero inadempimento contrattuale; 5) la banca aveva comunque prodotto in giudizio il documento informativo sui rischi generali sottoscritto dal cliente e risultava inoltre provato che l’appellante aveva adempiuto a tutti gli obblighi informativi di cui all’art. 21 Tuif e art. 28 reg. Consob.; 6) la causa del contratto non era illecita per mancanza della sua funzione economico – sociale nè per immeritevolezza degli interessi perseguiti; 7) non era emerso alcun conflitto d’interessi.

3) L.M. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidato a quattro motivi. Si è costituita Intesa S.Paolo s.p.a. (incorporante per fusione Banca Monte Parma s.p.a.) con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1) Con il primo motivo di ricorso L. lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 23 Tuif, perchè il contratto “4You” non era stato preceduto dalla sottoscrizione del contratto-quadro.

2) Con il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1322 e 1418 c.c., in relazione agli artt. 1343 e 1346 c.c., e degli artt. 1469 bis ter e quater c.c., in quanto la corte d’appello ha errato nel pervenire ad un giudizio di meritevolezza della causa contrattuale.

3) Con il terzo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 21 Tuif, rilevando che, se è vero che l’inadempimento non dà luogo ad invalidità, ma solo alla risoluzione del contratto, la corte del merito avrebbe comunque dovuto accogliere la domanda risarcitoria avanzata, tenuto conto che il ctu nominato aveva sottolineato la finalità speculativa del contratto “4You”, che non garantiva in alcun modo accantonamenti per il futuro, ed assoggettava l’investitore all’elevato rischio di andamento dei mercati azionari internazionali, senza che tale rischio risultasse esplicitato nella documentazione allegata al prodotto.

4) Con il quarto motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 346 c.p.c. non avendo la corte d’appello esaminato la questione di nullità dedotta ai sensi degli artt. 1469 bis c.c., comma 3, n. 5 e art. 1421 c.c., erroneamente ritenuta non riproposta in appello.

5) Ha priorità logica l’esame del secondo motivo, che è fondato e deve essere accolto, con conseguente assorbimento degli altri motivi.

6) Al riguardo, va premesso che il collegio intende dare continuità all’ orientamento giurisprudenziale in tema di applicazione dell’art. 1322 c.c., comma 2, secondo cui il contratto atipico, all’esito del giudizio di sua immeritevolezza, deve ritenersi inefficace fin dalla stipulazione, essendo inidoneo a vincolare le parti al rispetto delle sue regole (Cass. nn. 25630/017, 25607/017, 10710/016, S.U. 9140/016).

7) Ciò precisato, questa Corte si è già ripetutamente pronunciata, in fattispecie analoghe alla presente, in ordine alla mancanza di meritevolezza di un contratto atipico, laddove – nello scrutinarne la causa concreta sul filo dell’assetto impressovi dagli interessi coinvolti – esso evidenzi uno squilibrio abnorme tra le controprestazioni, in quanto mentre la banca acquista l’immediata disponibilità della somma erogata a mutuo da destinare ad investimento finanziario, senza vincoli di mandato, e lucra gli interessi restitutori, il sottoscrittore maturerà solo alla scadenza del contratto il premio del proprio investimento e solo se questo risulterà attivo.

8) Va pertanto ribadito, in conformità del predetto indirizzo, dal quale il collegio non ha motivo di discostarsi, che un contratto che contenga siffatte previsioni non integra un interesse meritevole di tutela ex art. 1322 c.c., comma 2, perchè si pone in contrasto con i principi generali ricavabili dagli artt. 47 e 38 Cost. sulla tutela del risparmio e l’incentivo delle forme di previdenza anche privata, in quanto si fonda sullo sfruttamento, da parte degli operatori professionali, in potenziale conflitto di interessi con il cliente, delle preoccupazioni previdenziali di quest’ultimo, mediante operazioni negoziali complesse di rischio e di unilaterale riattribuzione del proprio rischio d’impresa, in ordine alla gestione di fondi comuni comprendenti anche titoli di dubbia o problematica redditività nel portafoglio (Cass. nn. 25630/17; 26057/17, 37/017, 3949/016, 19559/2015).

9) La corte del merito ha disatteso tale principio, affermando la meritevolezza del contratto dedotto in giudizio nonostante: avesse essa stessa accertato che la somma che L. avrebbe dovuto complessivamente rimborsare a fronte del mutuo erogatogli (oltre 55.000 Euro) era nettamente inferiore a quella (44.000 Euro) che avrebbe dovuto percepire alla scadenza in relazione all’investimento in titoli obbligazionari; avesse, inoltre, dato atto che alla medesima scadenza non v’era alcuna certezza che la componente dell’investimento relativa ai Fondi, di natura azionaria e più specificamente speculativa, avrebbe consentito non solo la remunerazione del relativo investimento, ma persino il pareggio dell’esborso.

Per quanto esposto, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, che liquiderà anche le spese di questo giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 17 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2018

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