Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24734 del 05/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 05/11/2020, (ud. 31/01/2020, dep. 05/11/2020), n.24734

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. MELE Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15135 3 3 proposto da:

COMMER TGS SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RODI 32,

presso lo studio dell’avvocato MARTINO UMBERTO CHIOCCI, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONIO SPADETTA,

ANNAMARIA SPADETTA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO LOCALE DI GORGONZOLA in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROAA, VIA

PORTOGHESI presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, rappresenta e

difende;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 130/2012 della COMM.TRIB.REG. della Lombardia,

depositati il 11/12/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

31/01/2020 Consigliere Dott. MELE FRANCESCO.

Per la cassazione della sentenza della commissione tributaria

regionale della Lombardia n. 130/18/2012 depositata l’11.12.2012,

non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

31 gennaio 2020 dal relatore, consigliere Dott. Mele Francesco.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– Commer TGS spa proponeva appello avverso sentenza della CTP di Milano che aveva rigettato il ricorso proposto avverso avviso di accertamento IVA, anno 2001, redatto dall’Agenzia delle Entrate a seguito di P.V.C. della G.d.F., ricorso diretto ad ottenerne l’annullamento ovvero la riduzione dell’IVA ivi esposta, sul rilievo per cui le operazioni contestate erano realmente avvenute; deduceva inoltre -per quanto ancora di interesse- la illegittimità dell’atto impositivo per carenza di motivazione e/o prova.

– La CTP rigettava il ricorso considerando “i rilievi in ordine ad una duplicazione di medesimi costi” di cui al P.V.C. della G.d.F., la conferma di tali rilievi contenuta nelle dichiarazioni del “delegato dell’amministratore unico della Commer spa” nonchè “l’assenza di idonea documentazione che smentisca in modo convincente tale riconoscimento”; il primo giudice concludeva ravvisando nelle considerazioni sopra esposte “presunzioni gravi precise e concordanti tali da motivare e legittimare l’accertamento dell’ufficio”.

– Avverso detta sentenza la contribuente proponeva gravame insistendo in ordine all’assenza di motivazione, soffermandosi in particolare sul contratto intervenuto tra essa e la Commer spa (allegato al P.V.C.) in relazione alle contestate operazioni inesistenti.

– L’Agenzia delle Entrate, costituitasi anche nel giudizio di appello, concludeva per il rigetto del gravame con conferma della sentenza della CTP.

– La CTR Lombardia, con la sentenza indicata in epigrafe, rigetta l’appello.

– Per la cassazione della predetta sentenza la società contribuente propone ricorso affidato a tre motivi, illustrato da memoria.

– Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– I motivi di cui consta il ricorso recano: 1) “Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a fatto controverso e decisivo della controversia in riferimento all’accertamento della presunta responsabilità della Commer TGS spa per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19 ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5”; 2) “Omessa insufficiente motivazione in ordine a fatto controverso e decisivo della presente controversia con conseguente violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19 in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”; 3) “Omessa e comunque insufficiente motivazione su fatto decisivo per la risoluzione della controversia anche in relazione alla L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1 (statuto del contribuente) ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5”.

Osserva il collegio che va, in via preliminare, dichiarata la inammissibilità del controricorso perchè tardivo: invero l’avviso di ricevimento del ricorso reca la data del 7.6.2013, mentre il controricorso risulta essere stato notificato in data 22.7.2013, oltre il termine stabilito dall’art. 370 c.p.c..

Con il primo motivo la ricorrente denuncia vizio di motivazione e violazione di legge.

Il motivo presenta profili di inammissibilità per la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi di impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.c., comma, nn. 3 e 5, non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione (ex multis, cass. 19443/2011).

In ogni caso, a voler valutare il motivo per la parte apparentemente più pregnante, e cioè il vizio motivazionale, non è dato individuare all’interno del mezzo, nella sua necessaria specificità, la censura della ricorrente, le cui deduzioni si risolvono in una critica dell’apprezzamento di merito che non può trovare ingresso nel giudizio per cassazione.

Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia vizio di motivazione con conseguente violazione di legge (art. 2697 c.c. e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19).

Le ragioni appena esposte a commento del primo motivo, valgono per intero con riguardo anche a quello in esame.

Nel merito, osserva il collegio che la censura difetta della necessaria specificità e le deduzioni della società si risolvono in una critica dell’apprezzamento di merito che non può fare ingresso nel presente giudizio; anche il passaggio dedicato al provvedimento di archiviazione pronunciato in sede penale -a parte la autonomia dei due giudizi, circostanza peraltro evidenziata dalla stessa ricorrente- non appare suffragare l’assunto della contribuente laddove il PM (le cui conclusioni sono state fatte proprie dal giudice) afferma che “gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non appaiono idonei a sostenere l’accusa in giudizio”. Invero un riferimento siffatto -assolutamente scarno- avrebbe dovuto essere corredato da altri elementi così da configurare e sottoporre all’attenzione di chi legge una ricostruzione sul piano probatorio della vicenda coerente con la linea difensiva seguita, secondo cui le prestazioni di cui si discute sarebbero state effettivamente poste in essere.

Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia vizio di motivazione anche in relazione alla L. n. 212 del 2000, art. 7 comma 1 (Statuto del contribuente).

Le ragioni, in forza delle quali sono stati ritenuti infondati i primi due motivi devono richiamarsi anche nel commento dell’ultimo motivo, del quale va pertanto disposto il rigetto.

Conclusivamente, il ricorso va rigettato; nulla per le spese, atteso che il controricorso è stato dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2020

 

 

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