Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24734 del 04/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 24734 Anno 2013
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: GIACALONE GIOVANNI

C .U . -V C. f:

ORDINANZA
sul ricorso 27187-2012 proposto da:
SALVETTI

LAURA

SLVLRA78B48C618H,

Data pubblicazione: 04/11/2013

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA MONTEFALCO 61, presso lo
studio dell’avvocato COLACURTO ANDREA, rappresentata
e difesa dall’avvocato BETTINI PAOLO giusta procura
speciale a margine del ricorso;
– ricorrente contro

ASSICURAZIONI GENERALI SPA, a mezzo della propria
mandataria e rappresentante GENERALI BUSINESS
SOLUTIONS SCPA in persona dei procuratori speciali,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE
FERRARI 35, presso lo studio dell’avvocato VINCENTI
MARCO, che la rappresenta e difende giusta procura

speciale in atti;
– resistente contro

PESCINI MONICA;
– intimata –

avverso la sentenza n. 1046/2011 della CORTE
D’APPELLO di BRESCIA del 21/09/2011, depositata il
03/10/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 10/10/2013 dal Consigliere Relatore
Dott. GIOVANNI GIACALONE;
udito l’Avvocato Gian Marco Spani (delega Vincenti
Marco) difensore della resistente che si riporta agli
scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE
PRATIS che conferma la relazione.

49) R. G. n. 27187/2012
IN FATTO E IN DIRITTO
Nella causa indicata in premessa. é stata depositata la seguente relazione:
“I. – La sentenza impugnata (Corte d’Appello Brescia 03/10/2011, non
notificata), respingeva l’appello proposto dall’odierna ricorrente, in ordine
all’entità dei postumi residuati a seguito dell’evento lesivo in lite.. La Corte

condivisione, da parte del giudice di primo grado, delle conclusioni del CTU
e il conseguente rigetto dell’istanza di rinnovazione della consulenza
medesima. A fronte di un giudizio articolato e basato su una completa
valutazione degli elementi emersi dalla vicenda clinica della Salvetti,
emesso dall’ausiliare del giudice, organo istituzionale imparziale, le
obiezioni sollevate in modo sostanzialmente generico e valutativo da un
consulente di parte, organo istituzionalmente parziale, non giustificavano né
la rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio, né, ancor meno, una
diversa valutazione, rispetto a quella espressa dal CTU, dei postumi
residuati all’appellante.
2. — Ricorre per cassazione Laura Salvetti sulla base di due motivi di
ricorso; la S.p.a. Assicurazioni Generali ha presentato procura speciale.
3. — Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta “omessa,
insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e
decisivo per il giudizio, con particolare riferimento al richiamo acritico delle
conclusioni della Consulenza Tecnica d’Ufficio nella pronuncia del giudice
di merito (art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c., nella formulazione ratione temporis
applicabile)”. La Corte territoriale avrebbe condiviso in toto le conclusioni
del CTU di primo grado, omettendo di indicare le ragioni per cui ha invece
deciso di disattendere le critiche puntuali e dettagliate mosse alla perizia
dalla difesa dell’odierna ricorrente; – Con il secondo motivo lamenta
“violazione o falsa applicazione di norme di diritto, con riferimento agli art.
194 e 195 c.p.c. (art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.)”. La Corte territoriale ha ritenuto
l’assenza di giustificati motivi per procedere a rinnovazione della
consulenza tecnica d’ufficio. In tal modo, considerato il decesso del CTU a
pochi giorni dalla redazione dell’elaborato peritale e prima del suo deposito,
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territoriale ha disatteso le censure con cui questa aveva lamentato la

ha impedito alla ricorrente l’esercizio di quelle iniziative (richiesti di
chiarimenti e/o integrazioni) volte a garantire il contraddittorio
sull’accertamento dei fatti e il pieno svolgimento del diritto di difesa.
4. — Il ricorso è manifestamente privo di pregio.
4.1. — Il primo motivo di ricorso non coglie nel segno, non ravvisandosi i
dedotti vizi motivazionali. Si deve ribadire che “il vizio di omessa o
insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360, n. 5,

dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti
decisivi della controversia e non può invece consistere in un apprezzamento
dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perché
la citata norma non conferisce alla Corte di legittimità il potere di
riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare,
sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la
valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta di
individuare le fonti del proprio convincimento e, a tale scopo, valutare le
prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, e scegliere tra le
risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in
discussione” (Cass. 13398/11; 13327/11; 6288/11).
Nel formulare la censura, la ricorrente prescinde dalle risposte fornite
dalla Corte territoriale. Quest’ultima ha espressamente reso evidenti le
ragioni per cui ha ritenuto non condivisibili le critiche mosse alla CTU dal
consulente di parte (cfr. p. 5 della sentenza impugnata). La motivazione sul
punto, quindi, esiste e non è né insufficiente, né contraddittoria.
4.2 — Quanto al secondo motivo di ricorso, secondo l’orientamento di
questa Corte, in tema di consulenza tecnica d’ufficio, il giudice di merito
non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporre una
nuova consulenza d’ufficio, atteso che il rinnovo dell’indagine tecnica rientra
tra i poteri istituzionali del giudice di merito, sicché non è neppure
necessaria una espressa pronunzia sul punto (Cass. n. 20227/2010). Nel caso
di specie, i Giudici d’appello hanno riconosciuto la completezza della
valutazione espressa dall’organo ausiliare, non inficiata dalle contestazioni
mosse dal consulente di parte. La sentenza impugnata merita pertanto
conferma anche sotto tale aspetto.
5. – Si propone la trattazione in Camera di consiglio e il rigetto del ricorso.”
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c.p.c., sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta

La relazione é stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai
difensori delle parti costituite.
La parte ricorrente ha presentato memoria. Le argomentazioni addotte con la
memoria non inficiano i motivi in fatto e in diritto a base della relazione.
Generali Assicurazioni ha presentato procura speciale.
Ritenuto che:
a seguito della discussione sul ricorso in camera di consiglio, il collegio ha

che il ricorso deve perciò essere rigettato essendo manifestamente
infondato;
le spese seguono la soccombenza a favore della parte costituita; che ha
preso parte alla discussione odierna; nulla nei confronti degli altri intimati
che non hanno svolto attività difensiva in questa sede;
visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
presente giudizio a favore della compagnia assicuratrice, che liquida in
Euro 2.400,00=, di cui Euro 2.200,00= per compensi, oltre accessori di
legge.
Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2013

Funzionedo oidh»

condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

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