Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24733 del 03/10/2019

Cassazione civile sez. II, 03/10/2019, (ud. 16/10/2018, dep. 03/10/2019), n.24733

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 30058-2014 proposto da:

F.L., elettivamente domiciliata in NAPOLI, CORSO

MERIDIONALE 7, presso lo studio dell’avvocato CIRO GAGLIARDI, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

F.G., F.M.T., FR.LU.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA A. GALLO 102, presso lo

studio dell’avvocato FABRIZIO POLESE, rappresentati e difesi

dall’avvocato EMILIO PAOLO SALVIA;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 4066/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 13/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/10/2018 dal Consigliere Dott. RAFFAELE SABATO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE SERGIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

udito l’Avvocato Marco SIVIERO con delega depositata in udienza

dell’Avvocato SALVIA Emilio Paolo, difensore del resistente che ha

chiesto inammissibilità del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza depositata il 5 settembre 2006 il tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, ha rigettato la domanda proposta da F.L. nei confronti dei germani M.T., G. e Fr.Lu. di annullamento dell’atto notarile in data 10 ottobre 2001, denominato “stralcio di quota”, per notar V.G.P., relativo alle successioni dei genitori, e di un coevo contratto di locazione di immobile ospitante una farmacia in Torre Annunziata, per violenza morale esercitata in relazione all’incombere della minaccia dello spirare di un termine in corrispondenza del quale si sarebbe verificata la decadenza dalla sede farmaceutica. Il tribunale ha altresì rigettato le domande riconvenzionali dei convenuti, tese alla condanna dell’attrice al versamento delle quote di spettanza degli utili della gestione della farmacia.

2. In particolare, l’attrice aveva evidenziato come l’art. 4 del medesimo atto fosse viziato, laddove riportava una propria dichiarazione con la quale essa si riteneva interamente soddisfatta di ogni suo diritto successorio sull’asse ereditario costituito dai beni dei defunti genitori (per un valore complessivo superiore rispetto all’esercizio farmaceutico oggetto della cessione); tale dichiarazione sarebbe stata infatti estorta dai fratelli i quali l’avevano costretta a consentire all’atto minacciando, in mancanza, di lasciar scadere il termine utile per il trasferimento a suo favore della sede farmaceutica già in capo a un “de cuius”. I convenuti avevano spiegato diverse eccezioni e agito in via riconvenzionale per la condanna di parte attrice alla ripartizione degli utili di gestione dell’esercizio farmaceutico, nonchè al risarcimento del danno da lite temeraria.

3. Con sentenza depositata il 13 ottobre 2014 la corte d’appello di Napoli ha rigettato l’appello principale e accolto gli appelli incidentali per quanto di ragione, riformando parzialmente la sentenza di primo grado e per l’effetto condannando F.L. alla corresponsione a favore dei coeredi dell’equivalente di Lire 100 milioni, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.

4. A sostegno della decisione, per quanto rileva, la corte territoriale ha ritenuto, condividendo la decisione del tribunale, che i requisiti della violenza morale di cui all’art. 1435 c.c. non possono ritenersi integrati dalle pressioni dedotte dall’appellante, connesse alla necessità di stipulare l’atto notarile per evitare la scadenza del termine triennale, fissato dalla legge, per la designazione del successore nella sede notarile lasciata vacante per morte, dopo il quale la sede viene messa a concorso; deve infatti trattarsi di minaccia di comportamento oggettivamente ingiusto diretta al fine di estorcere il consenso per il quale si deduce l’annullabilità, con timore prodotto dalla violenza altrui, anche se mediante l’attività di terzi, idonea ad incidere sulla libertà di autodeterminazione; caratteristiche di violenza invalidante non ravvisabili di avvicinarsi di una scadenza prevista dalla disciplina di settore delle farmacie.

5. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso F.L. su un unico motivo, cui gli altri germani F. hanno resistito con controricorso.

6. Avviato il procedimento per la decisione in sede camerale, il procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte nel senso del rigetto del ricorso, mentre il collegio con ordinanza in data 27.4.2018 ha ritenuto doversi rimettere la causa per la decisione previa udienza pubblica.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. L’eventualmente erronea indicazione del codice fiscale non può pregiudicare l’identificazione della parte ricorrente, indicata con le sue generalità in ricorso; parimenti risultano identificate nel ricorso stesso le controparti, sia nella narrativa sia nella relata di notificazione, tanto che le stesse sono state poste in grado di costituirsi. Risultano quindi infondate le deduzioni al riguardo svolte dai controricorrenti.

2. Con l’unico motivo di ricorso si deduce a un tempo violazione e falsa applicazione dell’art. 1435 c.c. e contraddittorietà della motivazione (cfr. p. 4 del ricorso).

3. Il motivo è inammissibile nella parte in cui si denuncia contraddittorietà della motivazione, non essendo detto vizio deducibile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo applicabile ratione temporis al presente procedimento.

3.1. Come chiarito dalla giurisprudenza di questa corte, a seguito della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, è stato ridotto al “minimo costituzionale” il sindacato della corte di cassazione sulla motivazione: esso è possibile solo per la “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, per la “motivazione apparente”, per il “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e per la “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (cfr. Cass. sez. U n. 8053 del 2014 e Cass. n. 19677 del 2015).

3.2. Anche a voler ricondurre, dunque, il denunciato vizio ai parametri del “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e della “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, parametri più prossimi a quello utilizzato, il motivo non offre elementi per far ritenere sussistenti detti vizi.

4. Il motivo è poi infondato nella parte in cui si deduce violazione di legge.

4.1. In tale quadro, la ricorrente lamenta che la decisione della corte territoriale sia stata connotata, oltre che da copia di richiami di giurisprudenza, dalla mera asserzione per cui le pressioni connesse alla scadenza del termine per la comunicazione al medico provinciale della designazione definitiva del successore nella titolarità di un esercizio farmaceutico non configurerebbero, nel caso di specie, violenza morale ai sensi dell’art. 1435 c.c. Secondo la ricorrente, la corte d’appello avrebbe frainteso i fatti in cuì si sarebbe concretata la violenza, indicati in citazione nella minaccia ad opera delle controparti di non stipulare l’atto e di provocare così la perdita della sede farmaceutica; si sarebbe trattato di un comportamento nella disponibilità delle controparti, ingiusto e idoneo a costringere l’attrice a sottoscrivere lo stralcio di quota. La corte d’appello avrebbe altresì errato nell’affermare che la presenza del notaio e di professionisti che assistevano le parti scongiurasse l’esistenza di una minaccia. Infine, avendo la ricorrente coltivato la sede di farmacia come propria a fronte dei coeredi già assegnatari di altre farmacie, ed avendo la ricorrente due figli laureandi in farmacia, la corte aveva omesso di considerare che – ove il male minacciato sia l’esercizio di un diritto la violenza è comunque configurabile secondo l’espressa norma dell’art. 1438 c.c. se l’ingiustizia del danno sia correlata a un vantaggio esorbitante e iniquo con riferimento alle condizioni della vittima.

4.2. Al riguardo, va richiamato che il vizio di violazione e falsa applicazione di norme di diritto consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa (di qui la funzione di assicurare l’uniforme interpretazione della legge assegnata a questa corte dal R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 65), mentre l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, là cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione, oggi declinato nel presente procedimento ratione temporis – come detto – secondo il testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 successivo alla modifica di cui al D.L. n. 83 del 2012, convertito in L. n. 134 del 2012, limitato dal legislatore al minimo costituzionale dell'”omesso esame” di fatti storici.

4.3. Ciò posto, quanto alla cennata parte dell’unico motivo fondata su presunto error in iudicando, nessuna erronea applicazione della legge – nel senso dianzi chiarito relativo alle fattispecie astratte – la parte ricorrente ha posto in luce nell’ambito del mezzo di ricorso; essa non ha in alcun modo contestato l’interpretazione degli artt. 1435 c.c. e ss., bensì, come sopra riepilogato:

– ha ascritto alla corte d’appello di aver frainteso i fatti in cui si sarebbe concretata la violenza, indicati in citazione nella minaccia ad opera delle controparti di non stipulare l’atto e di provocare così la perdita della sede farmaceutica; in tal senso, ha contestato che la corte d’appello abbia invece ravvisato nei fatti dedotti mere e legittime pressioni connesse all’obiettivo avvicinarsi della scadenza del termine per la comunicazione al medico provinciale della designazione definitiva del successore nella titolarità di un esercizio farmaceutico; così operando, il motivo si limita a contrapporre (si ripete, senza alcunchè dedurre nel senso della violazione di legge) alla ricostruzione della corte d’appello, secondo cui i fatti non configurerebbero, nel caso di specie, violenZa morale ai sensi dell’art. 1435 c.c. (anche tenuto conto della partecipazione alle intese di professionisti che assistevano le parti, sul cui ruolo neutro, invece che di garanzia, la parte ricorrente si sofferma), l’opposta visuale secondo cui nelle circostanze dedotte si dovrebbe ravvisare violenza; trattasi, con ogni evidenza, di censure di merito, che investono valutazioni fattuali istituzionalmente riservati ai giudici di appello, non riesaminabili in sede di legittimità;

– ha altresì dedotto che la corte d’appello, nonostante l’espressa norma dell’art. 1438 c.c. che riconduce la violenza morale anche all’esercizio del diritto, non avrebbe tenuto conto dell’essere l’ingiustizia del danno correlata a un vantaggio esorbitante e iniquo con riferimento alle condizioni della vittima; tali condizioni sarebbero quelle di chi, come lei, aveva fatto crescere il volume d’affari della sede di farmacia come propria, a fronte dei coeredi già assegnatari di altre farmacie, ed aveva avviato due figli alla laurea in farmacia; parti di tali notazioni, la parte ricorrente non specifica però – al di là del richiamo di massime giurisprudenziali – il vantaggio ingiusto; anche in questo caso, dunque, si tratta della proposizione, nell’ambito della censura, di un diverso coordinamento delle risultanze fattuali rispetto a quello accolto dalla corte di merito, non rivedibile in sede di legittimità, e ciò – come detto – senza comunque integrare neppure fattualmente la fattispecie dell’art. 1438.

5. In definitiva, il ricorso va rigettato, con condanna della ricorrente alle spese come in dispositivo. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater va dato atto del sussistere dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13 cit., comma 1 bis.

PQM

La corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione a favore della parte controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200 per esborsi ed Euro 4,000 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto del sussistere dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13 cit., comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile, il 16 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA