Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24733 del 02/12/2016


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Cassazione civile sez. VI, 02/12/2016, (ud. 21/09/2016, dep. 02/12/2016), n.24733

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18520-2012 proposto da:

B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. P. DA

PALESTRINA 63, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA CONTALDI, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROBERTO CAGNO

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5/22/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di TORINO, emessa il 15/12/2011 e depositata il

26/01/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ETTORE CIRILLO;

udito l’Avvocato Stefania Contaldi (delega Avvocato Gianluca

Contaldi), per il ricorrente, che si riporta al ricorso e ne chiede

l’accoglimento.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte,

costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

La CTR – Piemonte ha parzialmente accolto l’appello del notaio B.G. – gravame proposto contro la sentenza n.5/10/2011 della CTP – Torino che aveva già respinto il ricorso del contribuente – ed ha così confermato il rigetto dell’impugnazione dell’avviso di accertamento per IRAP relativa al 2004 (anche per la rinuncia dell’appellante alla censura relativa alla debenza dell’imposta) e ridotto le sanzioni al minimo edittale. La CTR – atteso che l’appellante aveva lamentato omessa pronuncia sulla domanda volta ad ottenere la disapplicazione delle sanzioni irrogate nell’avviso – ha motivato la decisione evidenziando che l’orientamento prevalente della giurisprudenza di merito riconosceva assoggettabile ad IRAP i professionisti che svolgessero un’attività autonomamente organizzata, delineata tra l’altro dall’impiego di lavoratori dipendenti e presenza di beni strumentali rilevanti. Era stata perciò sanzionata un’omissione cosciente e volontaria, della quale il contribuente aveva consapevolmente accettato il rischio. Tuttavia, in considerazione della recente “posizione definitiva della Corte di Cassazione” appariva equa l’applicazione della sanzione nella minor misura di legge.

Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. L’Agenzia si è difesa con controricorso. A seguito della notifica della relazione, non è stata depositata alcuna memoria; indi la causa è stata riassegnata ad altro consigliere relatore con decreto prot. n. 130/VI/16 del 29 luglio 2016.

Il primo motivo (violazione dell’art. 36, comma 3 proc. trib.), con il quale il ricorrente denuncia che in calce alla sentenza vi sia contenuta la data della decisione del 6.12.2011 nonostante l’udienza di trattazione dell’appello fosse stata tenuta il 15.12.2011, va disatteso.

L’evidente errore di scritturazione della data della decisione è irrilevante e non assurge a vizio della pronuncia, atteso che nell’intestazione della sentenza è esattamente indicata la data della trattazione della controversia. Mentre la pubblicazione è un elemento essenziale della sentenza stessa, perchè segna il momento in cui questa acquista i caratteri della imperatività e dell’immutabilità e diviene quindi giuridicamente esistente, tale non è, invece, la data della deliberazione, in quanto questa si riferisce a un atto interno. Perciò la sua omissione o erronea indicazione non costituisce nullità ma semplice errore materiale, che può essere corretto (v. Cass. 7.6.1962, n. 1393; coni Cass. nn. 2229/60, 1268/60, 3814/57, 3084/57).

Gli altri tre motivi vanno egualmente e globalmente disattesi.

Il ricorrente, denunciando violazione di norme di diritto sostanziali e processuali (art. 8 proc. trib.; art. 10, comma 3, Statuto; del D.L. n. 472 del 1997, art. 6, comma 2; motivo 2) ed errori di giustificazione della decisione di merito sul fatto (motivi 3-4) si duole del fatto che il giudice di appello abbia ritenuto insussistenti le “condizioni di incerte sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria”, mentre nella specie avevano generato dette obiettive condizioni D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 4. Inoltre, si duole che il giudicante abbia confusamente motivato a riguardo alla mera riduzione al minimo delle sanzioni e non si sia pronunciato sulla richiesta di applicazione degli interessi legali in luogo di quelli moratori.

Premesso che quest’ultimo rilievo è nuovo o comunque non autosufficiente non risultando dalla sentenza e dal ricorso se, dove, come e quando esso sarebbe stato introdotto nel giudizio di merito, è del tutto pacifico in giurisprudenza l’assoggettamento a IRAP dell’attività notarile, nonostante la peculiare strutturazione dei relativi studi (ex plurimis conf. Cass. 3.7.2009, n 15757; 20.7.2009, n. 16855; 6.8.2009, n. 18067; 27.1.2010, n. 1673; 3.11.2011, n. 22873).

Le principali e conformi decisioni di legittimità, emerse anteriormente o comunque a ridosso dell’impugnazione (6.7.2009), sono sintomatiche dell’assenza di gravi incertezze interpretative, talchè lo stesso contribuente ha rinunciato alla censura concernente la debenza dell’imposta. Nè consta, con la dovuta specificità e autosufficienza, quale fosse il dato organizzativo talmente controvertibile da creare “condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria” secondo i rigorosi parametri di valutazione dell’incertezza ermeneutica indicati dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 11.2.2013, n. 3245; 26.10.2012, n. 18434).

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese liquidate in Euro 3000 per compensi oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 21 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2016

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