Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24732 del 23/11/2011

Cassazione civile sez. II, 23/11/2011, (ud. 20/10/2011, dep. 23/11/2011), n.24732

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. NUZZO Laurenza – rel. Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 5954/2006 proposto da:

L.C. (OMISSIS), L.A.,

L.G., L.M., LI.GI., L.

R., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA SISTINA 121, presso lo

studio dell’avvocato MAURIELLO Giacomo, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

L.F., LI.AN.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3318/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 29/11/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/10/2011 dal Consigliere Dott. LAURENZA NUZZO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, che ha concluso in via principale rigetto del ricorso,

in subordine l’accoglimento del secondo motivo di ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L.C., A. ed An., con atto di citazione notificato il 20.3.1982, convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, L.F. per la divisione dei beni immobili ereditati dal padre, Li.Gi.; precisavano che della massa ereditaria non facevano parte tre stanze in Via (OMISSIS), assegnate dal padre alla sola figlia C. con testamento olografo del 15.7.1976.

Si costituiva L.F. dichiarando di disconoscere la scrittura e la sottoscrizione del testamento olografo e chiedeva che si procedesse allo scioglimento della comunione ereditaria solo secondo le norme della successione legittima.

Con sentenza non definitiva, depositata l’11.2.1997, il Tribunale dichiarava che la successione di Li.Gi. era regolata esclusivamente dalla legge e disponeva che il patrimonio ereditario fosse diviso in quattro quote.

Su impugnazione di L.C., la Corte di Appello di Napoli, con sentenza 7.4.1999, riformava la sentenza di primo grado, dichiarando che detta successione era regolata in parte dal testamento olografo del 15.7.1976 ed in parte dalle norme sulla successione legittima. Passata in giudicato tale sentenza, le parti chiedevano al Tribunale, sulla base della decisione stessa, un nuovo accertamento tecnico e, con sentenza non definitiva, depositata l’11.12.2001, il Tribunale dichiarava che L.C., con l’atto per notaio Del Balzo del 20.2.1996, con cui aveva acquistato dai genitori Li.Gi. e M.R. i solai di copertura del primo piano del fabbricato sito in (OMISSIS), nessun diritto proporzionale di proprietà aveva acquisito sul cantinato del medesimo edificio; lo stesso era, quindi, da ritenersi ricompreso per l’intero nella massa ereditaria da dividere.

Avverso tale decisione C., A., Gi., R., G. e L.M. proponevano appello cui resistevano An. e L.F..

Con sentenza 28.10.2005 la Corte di Appello di Napoli dichiarava inammissibile l’appello condannando gli appellanti al pagamento delle spese processuali in favore degli appellati.

Rilevava la Corte di merito che tutti gli appellanti, nel corso dell’udienza immediatamente successiva al deposito ed alla comunicazione della pronuncia non definitiva, avevano formulato, all’udienza del 18.4.2002, riserva espressa di gravame sicchè, ai sensi dell’art. 340 c.p.c., non era loro consentita la revoca della riserva di appello e la impugnazione immediata della sentenza non definitiva. Tale decisione viene impugnata con ricorso per cassazione da L.C. nonchè da A., Gi., R., G. e L.M., quali eredi di L.A., sulla base di due motivi. Gli intimati non hanno svolto alcuna difesa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorrenti deducono:

1) violazione e falsa applicazione dell’art. 340 c.p.c. e art. 123 bis disp. att. c.p.c., nonchè omessa ed insufficiente motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5; la Corte di merito aveva disapplicato il combinato disposto dell’art. 295 c.p.c., art. 123 disp. att. c.p.c. e art. 129 bis disp. att. c.p.c., posto che aveva dichiarato inammissibile l’appello avverso la sentenza non definitiva depositata l’11.12.2001, prendendo in esame solo il verbale di causa del 18.4.2002, contenente la dichiarazione di riserva di appello alla sentenza stessa di due delle tre parti costituite (compresa Li.An.), omettendo di tener conto che l’atto di appello era stato notificato solo il 17.1.2003 e che, già all’udienza del 26.6.2003, il procuratore degli istanti aveva chiesto “rinvio in attesa della pronuncia della Corte di appello sulla impugnativa proposta da L.C. e dagli eredi di L.A. avverso detta sentenza parziale;

peraltro, all’udienza del 9.3.2004, gli istanti avevano rappresentato che “ragioni di opportunità e di legittima pregiudizialità giuridica impongono la sospensione del presente giudizio in attesa della causa in appello” ed il G.I., all’udienza del 29.4.2004, aveva dichiarato sospeso il giudizio in attesa della definizione del giudizio di appello R.G. 323/03.

A fronte di tale declaratoria e, tenuto conto che i giudici di appello avevano rilevato di ufficio la presunta violazione dell’art. 340 c.p.c., comma 2, pur in presenza della concorde volontà delle parti in causa di vedere risolte le questioni pregiudiziali attinenti al merito dell’impugnativa della sentenza non definitiva (relative alla interpretazione del testamento olografo e dell’atto pubblico per notar Del Balzo), era da ritenersi priva di effetto la riserva di appello, anche in virtù del comportamento dell’altra parte che, benchè non avesse proposto appello o fatto riserva, aveva, comunque, manifestato interesse alla risoluzione delle questioni suddette mediante gravame; nella specie era, quindi, configurabile un principio analogo a quello contenuto nell’art. 340 c.p.c., comma 3;

2)violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c, in relazione all’entità della liquidazione delle spese processuali ed all’assenza di motivazione sulla soccombenza, considerato che il giudizio era stato promosso nell’interesse generale delle parti e senza che potesse ravvisarsi un ingiustificato comportamento della parte appellante.

Il ricorso è infondato.

Secondo un principio più volte affermato da questa Corte (Cfr. Cass. n. 24443/2007; n. 17233/2010; n. 9387/2003), la impugnazione immediata di una sentenza non definitiva di cui la parte si sia riservata l’impugnazione differita, è inammissibile ai sensi dell’art. 340 c.p.c., comma 2.

Si ritiene, infatti, che, in tal caso, l’inammissibilità si fondi su un prematuro esercizio del diritto di impugnazione, inidonea a togliere valore alla riserva; tale inammissibilità non incide sull’appello poi tempestivamente proposto avverso la sentenza definitiva che conserva la propria efficacia conservativa del gravame.

Le argomentazioni svolte dai ricorrenti, relative, fra l’altro, all’accordo fra le parti per l’immediata proposizione dell’appello avverso la sentenza di primo grado non definitiva, non valgono a superare detto principio, considerato che la verifica dell’ammissibilità dell’impugnazione attiene a principio d’ordine pubblico sicchè la stessa deve essere compiuta di ufficio, come avvenuto nella specie, laddove nella sentenza impugnata il giudice ha rilevato che la riserva di appello era stata effettuata ritualmente e tempestivamente, ex art. 340 c.p.c., dal procuratore di tutti gli appellanti, nel corso dell’udienza (del 18.4.2002) immediatamente successiva al deposito ed alla comunicazione della pronuncia non definitiva (Cfr. S.U. n. 1498/1982).

Va, inoltre, rammentato che il legislatore, ha previsto la sopravvenuta inefficacia della riserva di appello, ai sensi dell’art. 361 c.p.c., u.c., solo quando da una delle parti sia stata proposta immediata impugnazione contro la sentenza non definitiva, allo scopo di evitare che sulle impugnazioni proposte contro la stessa sentenza vengano emesse più pronunce in tempi diversi, ma tale ipotesi esula dal caso di specie.

Infondata è pure la seconda doglianza, posto che la condanna alle spese processuali degli appellanti trova fondamento nel principio della soccombenza; costituisce, del resto, consolidato principio di questa Corte che la statuizione sulle spese del giudizio è sindacabile, in sede di legittimità , nei soli casi di violazione di legge, configurabile ove, contrariamente al divieto stabilito dall’art. 91 c.p.c., la parte totalmente vittoriosa sia condannata ai pagamento delle spese del giudizio (Cfr. Cass. n. 24443/2007).

Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.

Nulla per le spese del presente giudizio di legittimità, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2011

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