Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24732 del 19/10/2017
Cassazione civile, sez. II, 19/10/2017, (ud. 07/06/2017, dep.19/10/2017), n. 24732
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATERA Lina – Presidente –
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –
Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2913-2014 proposto da:
C.R., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,
V.CICERONE 44, presso lo studio dell’avvocato LUCA PARDINI,
rappresentato e difeso dall’avvocato CARLO MATTUGINI;
– ricorrente –
contro
G STAR ITALY SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PRISCIANO, 43, presso lo
studio dell’avvocato ROBERTO TUFANI, rappresentato e difeso
dall’avvocato CARLO ISPODAMIA;
– coontroricorrente –
avverso la sentenza n. 1283/2013 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,
depositata il 13/11/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
07/06/2017 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.
Fatto
PREMESSO
CHE:
1. Nel 2005 la società G-Star Italy srl ha proposto una domanda contro la ditta Fifty-five di R.C. volta a ottenerne la condanna a pagare 14.339,70 Euro a titolo di penale per avvenuta risoluzione di diritto di un contratto di fornitura di capi d’abbigliamento. La convenuta si costituiva chiedendo il rigetto della domanda e proponendo riconvenzionale di risarcimento del danno causato dalla mancata consegna di merce.
Il Tribunale nel 2008 ha respinto sia la domanda principale che quella riconvenzionale di risarcimento dei danni.
2. La G-Star ha impugnato la sentenza; la Corte d’appello di Genova, con sentenza del 13 novembre 2013, ha accolto l’appello e, in riforma della sentenza di primo grado, ha condannato la ditta di C. a pagare la somma di 14.339,70 Euro a titolo di penale, oltre a interessi legali.
3. Avverso tale sentenza C.R., in proprio e quale titolare della ditta Fifty-five, ha proposto ricorso per cassazione; la società intimata ha depositato controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
1. I quattro motivi in cui si articola il ricorso lamentano, tutti, la “violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto” e il “difetto di motivazione ovvero motivazione insufficiente o in subordine contraddittoria”. La seconda censura è inammissibile, non essendo il parametro più applicabile (la sentenza impugnata è infatti stata depositata il 13 novembre 2013).
2. La “violazione e/o falsa applicazione” denunciata con il primo motivo è quella dell’art. 115 c.p.c., artt. 2697 e 2727 c.c. Pure questa parte del motivo è inammissibile: essa infatti si sostanzia in una richiesta di rivalutazione della ricostruzione in fatto operata in sede di merito.
Medesima è la conclusione circa il secondo motivo, con il quale si lamenta, ancora, “violazione e falsa applicazione, sotto altro profilo, dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 2797 c.c., e dell’art. 1460 c.c.”, ma in realtà si chiede a questa Corte di riesaminare i fatti della causa.
3. Il terzo motivo sottopone alla Corte la denuncia di violazione e/o falsa applicazione della L. n. 192 del 1998, art. 9 e dell’art. 1375 c.c.: diversamente da quanto ritenuto dalla Corte d’appello la fattispecie in esame può “a pieno titolo inquadrarsi nell’istituto di abuso di dipendenza economica introdotto nel nostro ordinamento della L. n. 192 del 1998”, che sarebbe istituto generale e comunque espressione del principio generale di correttezza e buona fede.
La censura è infondata. La Corte d’appello ha infatti escluso l’applicazione della disciplina di cui alla L. n. 192 del 1998, aret. 9 “atteso che non è stata fornita prova di uno stato di dipendenza economica della ditta Fifty-five da G-Star”, giudizio di fatto sul quale il ricorrente non concorda, ma nel quale non può essere ravvisato il denunciato vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
4. La violazione e/o falsa applicazione denunciata con il quarto motivo è quella dell’art. 1384 c.c., in quanto la Corte distrettuale non avrebbe tenuto conto dei principi sottesi alla norma invocata, in forza dei quali avrebbe dovuto considerare l’interesse del creditore all’adempimento”.
La censura è infondata. La Corte d’appello ha infatti respinto l’istanza subordinata di riduzione equitativa della penale contrattuale in quanto Fifty-five non ha assolto “l’onere probatorio circa l’asserita eccessività della penale pattuita tra le parti e che è precluso al giudice di supplire all’inerzia della parte”, così applicando principi affermati da questa Corte (v., in particolare, Cass. n. 8071/2008, richiamata in sentenza, per cui “in tema di clausola penale, il potere di riduzione ad equità, attribuito al giudice dall’art. 1384 c.c. a tutela dell’interesse generale dell’ordinamento, può essere esercitato d’ufficio, ma l’esercizio di tale potere è subordinato all’assolvimento degli oneri di allegazione e prova, incombenti sulla parte, circa le circostanze rilevanti per la valutazione dell’eccessività della penale, che deve risultare ex actis, ossia dal materiale probatorio legittimamente acquisito al processo, senza che il giudice possa ricercarlo d’ufficio”).
5. Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese sono liquidate in dispositivo seguendo la soccombenza. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente che liquida in Euro 2.200 per compensi, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.
Sussistono, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ex art. 13, comma 1 quater, i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, il 7 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2017