Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24732 del 04/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 24732 Anno 2013
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: GIACALONE GIOVANNI

ORDINANZA
CUA-C

sul ricorso 17570-2012 proposto da:
DE SILVESTRI CARLO, elettivamente domiciliato in
ROMA,

VIA A.

GRAMSCI

28,

presso lo studio

dell’avvocato CODINI ROBERTO, rappresentato e difeso
dall’avvocato SORPRESA LUCA giusta procura a margine
del ricorso;
– ricorrente contro

CONDOMINIO PRIMAVERA BOSCOCHIESANUOVA

(VR),

in

persona dell’amministratore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIALE SOMALIA 35, presso lo
studio dell’avvocato CARANCI ANDREA, che lo
rappresenta e difende giusta procura speciale a
margine del controricorso;

Data pubblicazione: 04/11/2013

1.

- controricorrente

avverso la sentenza n. 107/2012 della CORTE D’APPELLO
di VENEZIA del 19/10/2011, depositata il 16/01/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 10/10/2013 dal Consigliere Relatore

udito l’Avvocato Caranci Andrea difensore del
controricorrente che si riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE
PRATIS che conferma la relazione.

Dott. GIOVANNI GIACALONE;

43) R. G. n. 17570/2012
IN FATTO E IN DIRITTO
Nella causa indicata in premessa. é stata depositata la seguente relazione:
“1. — La sentenza impugnata (Corte d’App. Venezia, 16/01/2012) ha, per
quanto qui rileva, rigettato l’appello proposto da Carlo De Silvestri avverso
la sentenza emessa dal Tribunale di Verona, che aveva respinto la sua

dell’immobile di sua proprietà adibito a negozio, a causa dell’eccessivo
protrarsi delle riparazioni necessarie per l’eliminazione di un guasto
all’impianto di riscaldamento condominiale — consistente nella rottura delle
tubazioni con fuoriuscita d’acqua, localizzato nel negozio del De Silvestri —
e dal costo sostenuto per il rifacimento del pavimento danneggiato da tale
intervento. La Corte territoriale riteneva infondate le domande dell’odierno
ricorrente, per carenza di elementi probatori a supporto della pretesa
creditoria.
2. — Ricorre per Cassazione il De Silvestri con sette motivi di ricorso; resiste
con controricorso il Condominio. Le censure lamentate dal ricorrente sono:
2.1 — Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. — art. 360, primo
comma, n. 3 c.p.c., in quanto i giudici di merito non avrebbero valutato le
deposizioni testimoniali dei testi secondo quanto stabilito dalla norma
richiamata: affermando che sul punto “i testimoni sentiti, infatti, rendevano
deposizioni contrapposte che, pertanto, si elidevano vicendevolmente” si
paleserebbe un sistema probatorio “a peso” illegittimo, in quanto
premierebbe la parte che riesce ad indicare un numero maggiore di testi che
riferiscono la medesima versione dei fatti;
2.2 — Omessa e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e
decisivo per il giudizio — art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., per non avere il
giudice di secondo grado fornito alcuna motivazione a sostegno
dell’affermazione secondo cui il De Silvestri “non forniva prova adeguata
del lamentato ritardo nell’esecuzione” e avrebbe dovuto prendere in

considerazione anche altre dichiarazioni testimoniali in base alle quali
sarebbe risultata maggiormente attendibile la deposizione dei testi Federico
e Alessandro De Silvestri;
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domanda di risarcimento dei danni derivati dalla mancata disponibilità

2.3 — Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. — art. 360, primo

comma, n. 3 c.p.c., per avere la sentenza impugnata posto a fondamento
della decisione una nozione di fatto che rientra nella comune esperienza consistente nel ritenere che i lavori inerenti il riscaldamento condominiale
non paiono potersi protrarre a lungo, per loro stessa natura — laddove il fatto
notorio avrebbe, secondo parte ricorrente, un ruolo subordinato rispetto alle
prove proposte dalle parti o dal pm;

giudizio — art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., in quanto affermando che i
lavori “non paiono potersi protrarre a lungo” il giudice di merito non
avrebbe considerato che il ritardo lamentato dal De Silvestri non riguardasse
solo la riparazione della tubazione condominiale, bensì anche l’apertura e la
chiusura del pavimento soprastante la tubazione, quest’ultima avvenuta con
molto ritardo;
2.5 — Omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il

giudizio — art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., per avere la decisione ritenuto
non provato il danno, in quanto la Corte d’Appello non avrebbe preso in
considerazione la testimonianza resa da Federico De Silvestri, che
confermava che il De Silvestri aveva ricevuto varie richieste di locazione
durante il periodo dei lavori, per un canone di L.7.700.000 circa, non andate
a buon fine per l’esistenza dei lavori in corso;
2.6 — Omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il
giudizio — art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., in quanto la Corte non avrebbe
affrontato la questione avente ad oggetto il danno derivato dal ritardo
nell’esecuzione dei lavori sul presupposto che essa fosse slegata ed
autonoma rispetto alla questione del ritardo nell’esecuzione dei lavori,
nonostante, secondo il ricorrente, fossero stati forniti chiari elementi di
prova relativi a tali voci di danno;
2.7 — Violazione degli artt. 306 c.p.c. e 91 c.p.c. — art. 360, primo comma, n.
3 c.p.c., nella parte in cui la sentenza ha riconosciuto al Condominio, in
accoglimento dell’appello incidentale, le spese per l’assistenza legale da
esso sostenute a seguito dell’instaurazione e della successiva rinuncia da
parte del ricorrente dei due procedimenti per accertamento tecnico
preventivo: non essendovi stata costituzione in giudizio da parte del
Condominio, non avrebbe dovuto esservi alcuna condanna alle spese, per
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2.4 — Contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il

cui se la parte non si era costituita, il rinunciante non avrebbe potuto essere
condannato alla rifusione delle spese sostenute dalla stessa né in sede di
provvedimento di estinzione ex art. 306 c.p.c., né ex art. 91 c.p.c. in
occasione della sentenza definitiva del successivo giudizio di merito.
3. Il ricorso è manifestamente privo di pregio. I primi sei motivi di ricorso —
che possono essere trattati congiuntamente data l’intima connessione —
implicano accertamenti di fatto e valutazioni di merito. Ripropongono, in

senza tenere conto del consolidato orientamento di questa S.C. secondo cui,
quanto alla valutazione delle prove adottata dai giudici di merito, il
sindacato di legittimità non può investire il risultato ricostruttivo in sé, che
appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, (Cass.
n. 12690/10, in motivazione; n. 5797/05; 15693/04). Del resto, i vizi
motivazionali denunciabili in Cassazione non possono consistere nella
difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del
merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo a detto giudice
individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove,
controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze
istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare
prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente
previsti dalla legge in cui un valore legale è assegnato alla prova (Cass. n.
6064/08; nonché Cass. n. 26886 /08 e 21062/09, in motivazione). L’esame
dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la
valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il
giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di
altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più
idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto
riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria
decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite
che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere
tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni
difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e
circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente
incompatibili con la decisione adottata (Cass. n. 5328/07, in motivazione;
12362/06).
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particolare, un’inammissibile “diversa lettura” delle risultanze probatorie,

La sentenza impugnata ha fatto piena e puntuale applicazione dei
predetti principi di diritto affermati da questa S.C., risolvendosi le doglianze
dell’odierno ricorrente in una mera critica alle valutazioni del giudice
difforme da quella pretesa dalla parte e incensurabile in sede di controllo di
legittimità. In particolare (quanto ai motivi 2.1e 2.2), il giudice d’appello ha
ritenuto che le deposizioni testimoniali di Federico e Alessandro De
Silvestri fossero inidonee a dimostrare non solo il ritardo nell’esecuzione

Condominio, esercitando il potere discrezionale che la legge attribuisce al
giudice. Il cd. fatto notorio di cui al motivo 2.3, consistente nel riferimento
della sentenza ad “una nozione di fatto che rientra nella comune
esperienza”, non costituisce l’unico elemento posto a fondamento della
decisione, ma viene utilizzato dopo aver adeguatamente valutato le prove
testimoniali, di cui sopra, ritenute inadeguate. Anche gli altri motivi di
ricorso implicano valutazioni di merito adeguatamente svolte dal giudice,
laddove afferma che non venivano prodotti documenti circa le proposte di
locazione ricevute dal De Silvestri durante il periodo dei lavori, né le
testimonianze andavano oltre un generico riferimento a proposte o
intenzioni di affitto del negozio senza più precisi e circostanziati riscontri.
Quanto al motivo di cui al punto 2.7, pur non essendovi stata alcuna
costituzione in giudizio da parte del Condominio (come sostenuto
dall’odierno ricorrente), l’onere di cui s’invoca l’attribuzione al De Silvestri
è relativo ad un mero ristoro delle spese di assistenza e consulenza legale
sostenute ante causam in relazione alle due procedure di ATP
successivamente rinunciate dal richiedente. Il giudice d’appello, quindi —
anche se ha richiamato un orientamento giurisprudenziale non
specificamente attinente al caso in esame e pur dovendosi riconoscere che le
spese in questione, essendo relative ad ATP oggetto di rinuncia effettuato
prima della costituzione della controparte, non possono formare oggetto di
una statuizione in ordine alle spese processuali ex art. 91 c.p.c. (Cass. n.
5756/2011) – ha posto tali spese a carico del soccombente, in accoglimento
dell’appello incidentale del condominio, volto, comunque ad ottenere la
reintegrazione del patrimonio dell’appellato a seguito di quanto sborsato in
vista della tutela giurisdizionale dei propri diritti, trattandosi, in sostanza, di
domanda risarcitoria nei confronti della controparte (così potendosi
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delle riparazioni, ma anche che questo potesse essere addebitato al

qualificare la richiesta relativa alle spese legali corrisposte dal cliente al
proprio, avvocato in relazione ad attività stragiudiziale seguita da attività
giudiziale, non comprese nella nota di cui all’art. 75 disp. att. c.p.c.:
argomento desumibile da Cass. n. 14594/2005; 9400/1999; v. anche Cass. n.
997/2010).
4. – Il relatore propone la trattazione del ricorso in camera di consiglio ai
sensi degli artt. 375, 376, 380 bis c.p.c. ed il rigetto dello stesso”.

difensori delle parti costituite.
La parte ricorrente ha presentato memoria. Le argomentazioni addotte con la
memoria non inficiano i motivi in fatto e in diritto alla base della relazione,
precisando che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente nella
memoria, il sesto motivo risulta trattato nella relazione, in connessione con
le altre censure implicanti apprezzamenti di fatto (v. punto 3).
La parte resistente ha presentato memoria insistendo per il rigetto del
ricorso.
Ritenuto che:
a seguito della discussione sul ricorso in camera di consiglio, il Collegio ha
condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;
che il ricorso deve perciò essere rigettato essendo manifestamente
infondato;
le spese seguono la soccombenza a favore e si liquidano in dispositivo;
visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
presente giudizio, che liquida in Euro 2200,00=, di cui Euro 2000,00= per
compensi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2013

11 Funzimesie Oindidielb

La relazione é stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai

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