Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24731 del 23/11/2011

Cassazione civile sez. II, 23/11/2011, (ud. 20/10/2011, dep. 23/11/2011), n.24731

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. NUZZO Laurenza – rel. Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 5153/2006 proposto da:

S.M. (OMISSIS), S.L. (OMISSIS),

SA.LO. (OMISSIS), S.A.

(OMISSIS), SA.AN. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIALE GORIZIA 14, presso lo studio dell’avvocato

SABATINI Franco, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

TORRICELLI PIETRO;

– ricorrenti –

contro

T.R., T.U., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA TIGRE’ 37, presso lo studio dell’avvocato CAFFARELLI

Francesco, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

GADDONI PAOLA;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1516/2004 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 30/12/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/10/2011 dal Consigliere Dott. LAURENZA NUZZO;

udito l’Avvocato Luigi DE SISTO, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato SABATINI Franco, difensore dei ricorrenti che ha

chiesto di riportarsi;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

G.A. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo, in data 4.7.1985, con cui il Presidente del Tribunale di Bologna le ingiungeva di pagare al geom. T.F. la somma di L. 8.075.179, quale residuo credito per prestazioni professionali.

L’opponente chiedeva la revoca del D.I. opposto ed, in via riconvenzionale, la condanna del T. al risarcimento dei danni per vizi e difformità gravi dell’opera a quest’ultimo commissionata.

A seguito del decesso di T.F. si costituivano, nella loro qualità di eredi, T.U. e T.F., riportandosi alle conclusioni del de cuius già costituitosi in giudizio.

Con sentenza 23.4.2001 il Tribunale di Bologna revocava il decreto ingiuntivo opposto, determinando in L. 7.698.508 il credito residuo del geom. T. ed in L. 2.280.000 la somma dovuta alla G. a titolo di risarcimento del danno per le difformità dell’opera; effettuata,quindi, la compensazione fra i rispettivi crediti, condannava la G. a pagare agli eredi del geom.

T. la somma di L. 5.41 8.508 oltre interessi; compensava fra le parti le spese di lite.

Avverso tale sentenza proponevano appello S.A., Sa.An., Sa.Lo., S.L. e S.M., quali eredi di G.A..

Resistevano T.U. e T.R..

Con sentenza 3.12.2004 la Corte d’Appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza impugnata, determinava il credito del geom.

T., considerato l’acconto al medesimo già corrisposto per L. 7.436.025 ed il credito della controparte di L. 2.280.000, per risarcimento danni e, previa compensazione dei crediti stessi, quantificava in L. 5.156.025 la somma residua dovuta al geom.

T.; condannava T.U. e T.R., ciascuno nei limiti della propria quota ereditaria, a restituire agli appellanti la somma di L. 3.833.975, pari ad Euro 1.980,08 oltre interessi legali;

dichiarava interamente compensate fra le parti le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio e poneva le spese di C.T.U. a carico di ciascuna parte nella misura del 50%.

Rilevava la Corte di merito: che l’importo dei lavori, cui commisurare il compenso spettante al geom. T. poteva che determinarsi sulla base dei computi metrici consuntivi sottoscritti dalla stessa G., non consentendo i documenti di spesa da quest’ultima prodotti in primo grado “di pervenire ad una diversa e precisa quantificazione del costo dell’opera”;

che la dedotta commissione di una maggiore portanza del solaio del fienile, per 2000 kg./mq., non risultava neppure prevista nei progetti e calcoli delle opere in cemento armato che facevano riferimento ad una portanza del solaio di kg. 700 mq.;

che gli altri vizi e difformità lamentati rientravano “nei limiti della normale tollerabilità”, secondo la valutazione espressa dal C.T.U..

Tale decisione è impugnata con per cassazione da S.A., Sa.An., Sa.Lo., S.L. e S.M., sulla base di due motivi.

Resistono con controricorso T.U. e T.R..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorrenti deducono;

1) violazione o falsa applicazione degli artt. 1173, 1321, 1326 c.c., art. 2233 c.c., prima parte, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.; omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, concernente la modalità di misurazione del compenso dovuto al geom. T.; la Corte di merito aveva calcolato tale compenso rapportandolo allo “stato finale dei lavori” ed applicando la percentuale del 5% sull’importo derivante dal computo metrico di ciascuna opera realizzata; avrebbe dovuto, invece, fare riferimento, nell’applicazione di tale percentuale, alla volontà contrattuale delle parti come risultante dal documento di “assegnazione di incarico professionale” del 23.8.1982, che indicava come base di detto calcolo “l’importo effettivo dei lavori”, il cui costo complessivo,secondo la documentazione prodotta, ammontava a L. 118.549.440, in difetto di una prova contraria in ordine all’importo dei lavori eseguiti; nè poteva considerarsi tale “lo stato finale dei lavori” in quanto rappresentativo di un mero computo metrico dei lavori; il dubbio della Corte sulla verosimiglianza della documentazione prodotta dalla difesa S., avrebbe, comunque, dovuto comportare l’espletamento di C.T.U. al fine di accertare il costo dei lavori eseguiti;

2) violazione o falsa applicazione degli artt. 1176, 1667, 2226, 2230, 2236 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ed omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa il punto decisivo della controversia, riguardante la responsabilità professionale del T. ed il conseguente risarcimento dei danni dovuto agli eredi S.;

in particolare, con riferimento al solaio del fienile, realizzato con una portanza di 700Kg,/mq. in luogo dei maggiori 2000 Kg/mq.,la Corte d’appello aveva confermato la sentenza di primo grado, ritenendo non provato che la G. avesse commissionato un solaio per detta maggiore portanza, omettendo di attribuire la dovuta valenza probatoria alla documentazione prodotta (documento 27.1.1984 redatto dalla ditta Guidetti, contenente la previsione di ampliamento della portanza del solaio; preventivo dei lavori a firma del geom.

T. e fattura n. (OMISSIS) ove si faceva riferimento ad un solaio di maggiore portanza);

riguardo agli altri vizi e/o difformità dell’opera accertati, i giudici di appello, pur ritenendoli imputabili ad un difetto di diligenza nell’attività di direzione dei lavori,li aveva considerati, secondo quanto precisato dal C.T.U., ed in relazione alla natura del fabbricato, rientranti nei limiti della normale tolleranza e, comunque, non incidenti sulla funzionalità dell’opera, in violazione dell’art. 1667 c.c., che disciplina la responsabilità dell’appaltatore senza alcuna distinzione sulla tipologie dei vizi.

Il ricorso è infondato.

Il primo motivo attiene ad una valutazione di merito, sorretta da adeguata e logica motivazione ed esula, quindi, dal sindacato di legittimità della S.C., avendo la sentenza impugnata dato conto che i documenti prodotti dalla G. non consentivano una quantificazione del costo dell’opera diversa da quella risultante dai computi metrici consuntivi sottoscritti dalla committente stessa.

Del pari infondata è la doglianza sub 2).

Con corretta e logica motivazione la corte di merito ha affermato che difettava la prova sulla commissione all’impresa appaltatrice di un solaio della portanza di 2000 kg/mq., tenuto conto che la relativa successiva offerta dell’appaltatrice non risultava accettata, che la fattura del Consorzio non costruiva prova e che detta portanza non era prevista nei progetti e calcoli delle opere in cemento armato, che si riferivano ad una portanza di 700 kg./mq. Orbene, quest’ultima circostanza, da ritenersi fondamentale per l’esecuzione dell’opera, non è stata contestata e, pertanto, le ragioni poste a fondamento del relativo motivo di ricorso sono prive del carattere di decisività ai fini della decisione.

Va, infine, rilevata la genericità della censura riguardante l’apprezzamento del C.T.U. sulla natura dei vizi accertati, laddove sono stati ritenuti rientranti nella normale tolleranza e non pregiudicanti la funzionalità dell’opera; al riguardo il mero richiamo al disposto dell’art. 1667 c.c., non vale ad evidenziare le ragioni che comporterebbero la configurabilità di vizi per i quali l’appaltatore sarebbe stato tenuto alla garanzia secondo la norma medesima.

Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.

Consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali che si liquidano in Euro 1.700,00 di cui Euro 200,00 per spese.

Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2011

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