Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24731 del 19/10/2017


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Cassazione civile, sez. II, 19/10/2017, (ud. 07/06/2017, dep.19/10/2017),  n. 24731

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2684-2014 proposto da:

F.A., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell’avvocato LAURA TRICERRI,

rappresentata e difesa dall’avvocato SALVATORE RUGGERO ARENA;

– ricorrente –

contro

L.M.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO

2, presso lo studio dell’avvocato DARIO SEMINARA, che la rappresenta

e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1887/2013 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 07/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/06/2017 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.

Fatto

PREMESSO

CHE:

1. Nel 1993 F.A. ha proposto una domanda ex art. 2932 c.c. nei confronti di L.M.G. avente ad oggetto la conclusione di un contratto di compravendita di un appartamento sito in (OMISSIS). La convenuta si è costituita chiedendo il rigetto della domanda e, in subordine, la dichiarazione di nullità del contratto trattandosi non di compravendita, ma di mutuo con patto commissorio.

Il Tribunale nel 2001 ha accolto la domanda dell’attrice e rigettato la domanda riconvenzionale della convenuta.

2. L. ha impugnato la sentenza e la Corte d’appello di Catania ha dichiarato inammissibile l’atto di appello per mancata specificità dei motivi ai sensi dell’art. 342 c.p.c.

L. ha allora proposto ricorso per cassazione: il primo motivo del ricorso (denunciante la violazione dell’art. 342 c.p.c.) è stato accolto e la sentenza è stata cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Catania (Cass. n. 14445/2012).

3. Il giudizio è stato riassunto da L.. La Corte d’appello con pronuncia del 7 novembre 2013 ha, sulla base della mancata prestazione del giuramento da parte di F., accolto l’appello e, in riforma della sentenza impugnata, dichiarato nullo il contratto preliminare di compravendita e, per l’effetto, ha revocato il trasferimento dell’immobile disposto dal giudice di primo grado e disposto la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale e quella della sentenza di primo grado.

4. F. propone ricorso per cassazione.

L. resiste con controricorso e, in prossimità della camera di consiglio, ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Con l’unico motivo la ricorrente denuncia L'”omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5), nullità della sentenza o del procedimento (art. 360 c.p.c., n. 4) in relazione all’art. 239 c.p.c.”. La sentenza del giudice di rinvio è basata sulla mancata prestazione del giuramento, nel primo giudizio d’appello, da parte di F. quando invece la mancata prestazione era giustificata: l’atto di appello era inammissibile e tale è poi stato dichiarato dal giudice. Ciò comporterebbe l’omesso esame di un fatto decisivo (la giustificazione) e il vizio del procedimento determinato dal mancato rispetto dell’art. 239 c.p.c.

Entrambe le censure sono senza fondamento. Il giudice di rinvio ha infatti considerato la giustificazione fornita da F.. Cfr. la p. 5 del provvedimento, ove la Corte osserva che “una volta ammesso il giuramento, F. avrebbe potuto evitare gli effetti per lei negativi della mancata presentazione soltanto adducendo un giustificato motivo, ossia un accadimento indipendente dalla sua volontà che le rendesse impossibile o grandemente difficoltoso presenziare all’udienza, e tale non è la supposta inammissibilità del gravame”. Ne discende quindi che il disposto dell’art. 239 c.p.c., che dispone la soccombenza della parte che non presta il giuramento ad essa deferito, è stato rispettato e non si è verificata nullità alcuna della sentenza.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese sono liquidate in dispositivo seguendo la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente che liquida in Euro 5.200 per compensi, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ex art. 13, comma 1 quater, i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, il 7 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2017

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