Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24731 del 14/09/2021

Cassazione civile sez. II, 14/09/2021, (ud. 05/11/2020, dep. 14/09/2021), n.24731

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22036/2019 proposto da:

M.S., rappresentato e difeso dall’avvocato Massimo Rizzato, con

studio in Vicenza, via Napoli 4;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), ope legis domiciliato in Roma, Via

Dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto del Tribunale di Venezia, depositata il

17/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/11/2020 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– M.S., cittadino del Bangladesh, ricorre per cassazione avverso il decreto che ha respinto il di lui ricorso nei confronti del diniego della protezione internazionale;

– a sostegno della domanda di protezione egli ha allegato e di provenire dal Bangladesh dove attualmente vive la sua famiglia composta dal padre, la madre, tre sorelle e un fratello e dove, dopo aver studiato per cinque anni, egli svolgeva l’attività di autista e trasportatore di merci; ha precisato, inoltre, che la fuga dal paese di origine era stata determinata dalla circostanza che egli, dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale mentre guidava il camion del padre e nel corso del quale si scontrava con la moto condotta dal nipote del sindaco di un villaggio appartenente alla (OMISSIS), veniva aggredito dalla folla accorsa; nonostante fosse riuscito a mettersi in fuga, mentre era in ospedale per guarire le ferite riportate, apprendeva che il sindaco aveva inviato un gruppo di delinquenti a casa sua ritenendo che egli avesse volontariamente ucciso il nipote; nonostante le sue spiegazioni delle persone distruggevano la sua casa minacciando di ucciderlo e la polizia, alla quale il sindaco l’aveva denunciato, si era presentata a casa sua per arrestarlo; decideva quindi anche su sconsiglio del padre di lasciare il Paese e raggiungere la Libia per raggiungere dopo un paio d’anni l’Italia;

– il Tribunale, premessa la non credibilità del racconto anche all’esito dell’audizione giudiziale, negava in quanto non provati i relativi presupposti, lo status di rifugiato nonché la protezione sussidiaria con riguardo a tutte le fattispecie previste dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14; la corte negava altresì la protezione umanitaria in ragione della mancata allegazione di una condizione di vulnerabilità così come di adeguata integrazione sociale;

– la cassazione del decreto impugnato è chiesta sulla base di un motivo, cui resiste con controricorso il Ministero dell’Interno.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con l’unico motivo si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. a), artt. 7 e 14, per avere il Tribunale rigettato la domanda di protezione sussidiaria ritenendo insussistenti i requisiti di cui del citato art. 14, lett. a) e b), quale conseguenza della mancata prospettazione da parte del richiedente del rischio di subire la condanna a morte o all’esecuzione della pena di morte e ritenendo non fondato il rischio di esposizione a tortura o forma di pena trattamento inumano o degradante nel suo paese di origine;

– la censura è inammissibile perché il Tribunale ha dettagliatamente indicato i rilievi sulla scorta dei quali ha concluso per la non credibilità del racconto (cfr. pag. 8 e 9 del decreto) evidenziando, peraltro, come in sede di audizione giudiziale il richiedente asilo abbia ulteriormente modificato alcuni aspetti fondamentali della vicenda già riferiti in termini contraddittori avanti alla Commissione;

– su tale profilo il ricorso nulla chiarisce, con la conseguenza che la critica di omessa attivazione del dovere di cooperazione ufficiosa appare inammissibile a fronte di una narrazione personale inattendibile (cfr. cfr. Cass. 10286/2020; id. 14283/2019); viceversa il dovere di cooperazione risulta puntualmente attivato con riguardo all’accertamento delle condizioni generali del Bangladesh ai fini della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c);

– la censura non attinge nemmeno la motivazione del diniego della protezione umanitaria, cui nell’ambito del motivo si fa richiamo, senza però dare conto di quali elementi di fatto avrebbero attestato, diversamente da quanto statuito dal Tribunale, la sussistenza dei relativi requisiti;

– l’inammissibilità del motivo comporta quella del ricorso;

– nulla va disposto sulle spese perché il controricorso non ha i requisiti minimi di cui all’art. 366 c.p.c., n. 4, richiamati nell’art. 370 c.p.c., ed è quindi inammissibile (cfr. Cass. 5400/2006; 12171/2009; 9983/2019);

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 5 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2021

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