Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24730 del 19/10/2017


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Cassazione civile, sez. II, 19/10/2017, (ud. 25/05/2017, dep.19/10/2017),  n. 24730

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. GRASSO Gianluca – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14442-2016 proposto da:

D.V.S., B.G., elettivamente domiciliati in ROMA,

PIAZZA DEL POPOLO 18, presso lo studio dell’avvocato PIETRO FRISANI,

che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZE, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto n. 1916/2015 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 30/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/05/2017 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA.

Fatto

IN FATTO

Con decreto del 30.12.2015 la Corte d’appello di Perugia rigettava la domanda di equa riparazione ex lege n. 89 del 2001 proposta con ricorso del 19.5.2010 da B.G. e D.V.S. (insieme con altri), per non essere stata depositata nel giudizio presupposto, iniziato innanzi al TAR Lazio il 7.12.2000 ed ancora pendente, l’istanza di prelievo. Riteneva, infatti, la Corte distrettuale che non ne costituissero prova le copie prodotte dalla parte ricorrente, prive della certificazione di deposito presso il TAR e non risultanti dall’estratto storico del processo amministrativo.

Per la cassazione di tale decreto ricorrono B.G. e D.V.S. sulla base di tre motivi.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze non ha svolto attività difensiva.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380-bis c.p.c., comma 1, inserito, a decorrere dal 30 ottobre 2016, dal D.L.31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. f), convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo denuncia la violazione della L. n. 133 del 2008, art. 54, comma 2, L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 1, e art. 6, par. 1 CEDU. Parte ricorrente deduce che l’istanza di prelievo è stata depositata nel giudizio presupposto il 1.4.2010 e allegata con apposita certificazione di segreteria al ricorso per equa riparazione.

Non di meno, prosegue il motivo, ove anche tale istanza non fosse stata prodotta, non per questo la domanda sarebbe stata improponibile, atteso che il ricorso ex lege n. 89 del 2001 è stato depositato il 19.5.2010, con la conseguenza che esso è soggetto al D.L. n. 112 del 2008, art. 54 nella sua originaria formulazione, anteriore alle modifiche apportatevi dal D.Lgs. n. 104 del 2010.

2. – Il secondo motivo lamenta la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 4, e dell’art. 2697 c.c., in quanto, si sostiene, l’istanza di prelievo era stata presentata, il suo deposito era stato certificato dalla segreteria e il relativo documento era stato allegato (sub n. 3) al ricorso per equa riparazione, sicchè la Corte territoriale avrebbe travisato le risultanze processuali.

3. – Il terzo motivo espone la medesima critica al decreto impugnato, ma sotto il profilo dell’omesso esame di un fatto decisivo e discusso, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

4. – Il primo motivo è fondato, nei termini che seguono. Atteso che il ricorso per equa riparazione risulta essere stato presentato il 19.5.2010, e dunque anteriormente alle modifiche che al D.L. n. 112 del 2008, art. 54 convertito in L. n. 133 del 2008 furono apportate dall’art. 3, comma 23 dell’Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dal medesimo D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 2, comma 1 e, successivamente, dal medesimo art. 3, comma 23 dell’Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, come modificato dal D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 195, art. 1, comma 3, lett. a), n. 6), alla fattispecie va applicato il testo originario della norma, così come modificato dalla Legge di conversione n. 133 del 2008.

Testo che nella sua precedente formulazione recitava che la domanda di equa riparazione non è proponibile se nel giudizio dinanzi al giudice amministrativo in cui si assume essersi verificata la violazione di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 1, non è stata presentata un’istanza ai sensi del R.D. 17 agosto 1907, n. 642, art. 51, comma 2.

Tale disposizione, a sua volta, non può incidere sugli atti anteriormente compiuti, i cui effetti, in difetto di una disciplina transitoria o di esplicite previsioni contrarie, restano regolati, secondo il fondamentale principio del tempus regit actum, dalla norma sotto il cui imperio siano stati posti in essere (Cass. nn. 24901/08 e 5317/11).

Dunque e in conclusione, la mancata proposizione dell’istanza di prelievo rende improponibile la domanda di equa riparazione nella parte concernente la durata del giudizio presupposto successiva alla data (del 25 giugno 2008) di entrata in vigore del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54 conv. in L. 6 agosto 2008 n. 133, che, avendo configurato la suddetta istanza di prelievo come “presupposto processuale” della domanda di equa riparazione, deve sussistere al momento del deposito della stessa, ai fini della sollecita definizione del processo amministrativo in tempi più brevi rispetto al tempo già trascorso, fermo restando che l’omessa presentazione dell’istanza di prelievo non determina la vanificazione del diritto all’equa riparazione per l’irragionevole durata del processo con riferimento al periodo precedente al 25 giugno 2008 (Cass. n. 5914/12).

5. – L’accoglimento del primo motivo assorbe l’esame delle restanti censure.

6. – In conclusione, il decreto impugnato va cassato con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Perugia, che nel decidere il merito si atterrà al principio di diritto anzi detto, provvedendo, altresì, sulle spese di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti i restanti, e cassa il decreto impugnato con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Perugia, che provvederà anche sulle spese di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 25 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2017

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