Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24730 del 04/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 24730 Anno 2013
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: AMBROSIO ANNAMARIA

ORDINANZA
sul ricorso 24265-2012 proposto da:
FAINI GIORGIO FNAGRG37T25E388Y, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIALE LIEGI 7, presso lo studio dell’avvocato
RAMAZZOTTI MARCO CLAUDIO, rappresentato e difeso dagli
avvocati MORBIDUCCI PAOLA, MORBIDUCCI FRANCO giusta
delega in calce alla comparsa di costituzione;
– ricorrente contro
PANETTERIA DEL PORTO DI BANDANERA E MOSCOLONI
SNC;
– intimata avverso l’ordinanza n. 1709/2012 del TRIBUNALE di ANCONA del
5/10/2012, depositata il 06/10/2012;

Data pubblicazione: 04/11/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANNAMARIA
AMBROSIO;
è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS.

•••,.._.

,

Ric. 2012 n. 242
-2-

10-10-2013

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Emesso ad istanza di Mirella Faini nei confronti della Panetteria del porto di
Bandanera e Moscoloni s.n.c. (di seguito, brevemente, Panetteria del porto)
decreto ingiuntivo di pagamento della somma di € 1.216,06 per spese, competenze
e onorari di una procedura esecutiva per rilascio tra le stesse parti e proposta
opposizione da parte dell’ingiunta, l’adito Tribunale di Ancona, con ordinanza in

competente il Giudice di pace di Ancona innanzi al quale ha rimesso le parti con
termine per la riassunzione della causa di opposizione.
Avverso detta ordinanza propone regolamento di competenza Mirella Faini per
violazione degli artt. 7, 9. 484, 611, 633 e segg. cod. proc. civ..
Nessuna attività difensiva è stata svolta dalla Panetteria del porto.
Il P.G. presso questa Corte ha concluso, nella sua requisitoria, per
raccoglimento dell’istanza.
Parte ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il Giudice unico del Tribunale di Ancona — premesso che il nuovo testo
dell’art. 611 cod. proc. civ., come modificato dal d.l. n.35/2005, conv. in L.
n.80/2005, il quale attribuisce al G.E. il potere di liquidazione non più soltanto
delle spese vive, ma anche del compenso professionale della procedura di rilascio,
non preclude alla parte istante di chiedere il rimborso delle spese legali sostenute
per il procedimento esecutivo davanti al giudice «ordinariamente competente, nella specie
attraverso un ordinario procedimento monitorio» – ha dichiarato la propria incompetenza
per valore, accogliendo l’eccezione formulata da parte opponente, e rimesso causa
e parti innanzi al Giudice di pace di Ancona.
2. Va innanzitutto precisato che la ridetta dichiarazione di incompetenza, pur in
difetto di espressa statuizione, comporta necessariamente la dichiarazione di
nullità del decreto opposto, da ritenersi implicita nella dichiarazione di

Rel. dot

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data 06.10.2012 ha dichiarato la propria incompetenza per valore, ritenendo

incompetenza a conoscere il merito della domanda proposta con il ricorso per
ingiunzione.
Va, altresì, osservato che la soluzione del problema che qui ci occupa non può
far leva sull’art. 645 cod. proc. civ. e sulla competenza funzionale a conoscere
dell’opposizione a decreto ingiuntivo, giacché, appunto in base a tale competenza,
il Tribunale ha conosciuto dell’opposizione, implicitamente affermando la nullità

valore e, così, ha esaurito la propria competenza funzionale. Invero in tema di
opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice che abbia dichiarato l’incompetenza
del proprio ufficio ad emettere il decreto opposto per ragioni di valore o di
territorio, ovvero abbia, per le medesime ragioni, dichiarato la propria
incompetenza a conoscere della causa di merito introdotta con l’opposizione,
emette una pronuncia che contiene anche, indefettibilmente, una declaratoria di
nullità del decreto stesso (a prescindere dalla esistenza di una esplicita statuizione
sul punto, potendo tale declaratoria risultare anche implicita, in quanto
conseguenza ex lege della pronuncia di incompetenza), senza che, per questo, la
pronuncia stessa integri gli estremi di una declinatoria di competenza funzionale di
cui all’art. 645 cod. proc. civ. poiché, in tal caso, ciò che trasmigra dinanzi al
giudice dichiarato competente non è più una causa di opposizione ad un decreto
ormai inesistente, ma altra e diversa vicenda processuale, destinata a svolgersi
secondo le norme del procedimento ordinario. (cfr. ex multis Cass. 17 marzo 1998,
n. 2843).
2.1. Tanto premesso, ritiene il Collegio che la competenza del Tribunale di
Ancona ad emettere il decreto di pagamento delle spese e del compenso
professionale relativi all’esecuzione per rilascio — e, di conseguenza, a conoscere
l’opposizione nel merito — debba essere affermata, indipendentemente dal valore del
credito di rimborso, in quanto trattasi del giudice competente ex art. 9 e 26 cod.
proc. civ. per l’esecuzione per rilascio delle cui spese si controverte.

Rel.

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del decreto, sul presupposto che esso provenisse da giudice incompetente per

Non è questa la sede per affrontare la questione se il “nuovo” testo dell’art.
611 cod. proc. civ. — in forza del quale il potere di liquidazione del giudice
dell’esecuzione, in precedenza limitato alle spese vive, risulta esteso anche ai
compensi professionali — lasci oggi margini all’azionabilità dello stesso credito con
l’ordinario giudizio di cognizione, secondo schemi costantemente adottati dalla
giurisprudenza nel vigore del “vecchio” testo dell’art. 611 cod. proc. civ..

compensi della procedura di rilascio non può essere determinata diversamente,
solo perché la parte istante, nel richiedere l’ingiunzione di pagamento, abbia fatto
riferimento agli artt. 633 e segg. cod. proc. civ. (come l’odierna parte istante
riconosce di avere fatto «nel timore che potesse essere ritenuto — conformemente alla
interpretazione data da larga parte della dottrina e dalla giuriorudenza — che il termine “pese”
non comprendesse anche il “compenso”») e non piuttosto all’art. 611 cod. proc. civ., che,
nella sua formulazione attuale, applicabile al caso di specie, prevede, al comma 2,
che «la liquidazione delle spese è fatta dal giudice dell’esecuzione a norma degli artt. 91 e
seguenti con decreto che costituisce titolo esecutivo». E ciò non solo e non tanto perché il
decreto di cui al cit. comma 2 dell’art. 611 cod. proc. civ. costituisce una
particolare fattispecie di decreto ai sensi dell’art. 642 cod. proc. civ (così Cass.
Cass. 12 luglio 2011, n. 15341, citata anche nel provvedimento impugnato), ma
anche e soprattutto perché — secondo un principio generale dell’ordinamento
desumibile dall’art. 91 cod. proc. civ. — la competenza a statuire sul diritto della
parte al rimborso delle spese anticipate per gli atti del processo è attribuzione del
giudice davanti al quale il processo si svolge.
In tale prospettiva – come correttamente argomentato da parte ricorrente — la
giurisprudenza di questa Corte era consolidata, con riferimento al precedente testo
dell’art. 611 cod. proc. civ., nel riconoscere al pretore (quale giudice
dell’esecuzione ex art. 16 cod. proc. civ.) la competenza a provvedere in ordine alla
liquidazione delle spese e competenze per l’esecuzione per rilascio,
indipendentemente dal valore del credito di rimborso, sia quando provvedeva con

Rel. do.

Preme, piuttosto, evidenziare che la competenza a provvedere su spese e

il decreto indicato dall’art. 611 cod. proc. civ., sia quando provvedeva sulla
domanda proposta dalla parte interessata con le forme ordinarie in forza del
principio dell’economia dei giudizi e (cfr. Cass. 13 giugno 1994, n. 5720).
2.2. Valga considerare che le ragioni della norma di cui all’art.91 cod. proc. civ.
sono costantemente individuate nel principio di economia processuale: gli atti del
procedimento somministrano al giudice avanti al quale si è svolto il processo la

condizioni per applicare le norme che regolano il diritto al rimborso e che a tal
fine danno rilievo al comportamento processuale delle parti (artt. 91 e 92 cod.
proc. civ.); il processo deve dare le utilità di cui è capace esaurendo le ragioni che
le parti hanno di controvertere e non porsi esso medesimo come presupposto
d’altre controversie (cfr. Cass. n. 5720 del 1994 cit.).
Orbene l’art. 95 cod. proc. civ. configura una regolamentazione della
competenza a provvedere sulle spese del processo esecutivo non diversa da quella
che risulta dall’art. 91 cod. proc. civ., in forza del quale il giudice dell’esecuzione
dispone sulle spese del processo, ponendole a carico di chi ha subito l’esecuzione.
Inoltre l’attuale” art. 611 cod. proc. civ. richiama espressamente l’art. 91 cod.
proc. civ., per cui non sussistono più dubbi sulla riconducibilità (precedentemente
individuate in ragioni di ordine sistematico delle norme) del potere di liquidazione
delle spese della procedura di consegna e rilascio alla norma più generale di cui al
cit. art. 91, in forza della quale statuire sul diritto della parte al rimborso delle spese
anticipate per gli atti del processo costituisce attribuzione del giudice davanti al
quale il processo si svolge, che vi provvede con il provvedimento conclusivo dello
stesso processo.
La peculiarità della disposizione di cui all’art. 611 cod. proc. civ. sta solo nel
fatto che nell’esecuzione nell’esecuzione per rilascio manca un provvedimento del
giudice che chiude il processo davanti a sé, con la conseguenza che la condanna al
rimborso delle spese richiede la pronuncia di un provvedimento autonomo,
riconducibile, come si è detto, all’ambito dell’ingiunzione ex art. 642 cod. proc.

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prova delle attività svolte dalle parti; egli, meglio d’ogni altro giudice, è nelle

civ.. Ma una volta affermato che l’art. 611 cod. proc. civ. costituisce — come risulta
ormai expressis verbis – non già una deroga, ma una applicazione della norma
generale di cui all’art. 91 cod. proc. civ., si deve inevitabilmente riconoscere la
competenza (funzionale o per connessione necessaria) a liquidare le spese
dell’esecuzione per rilascio allo stesso giudice competente per l’esecuzione (nella
specie il Tribunale di Ancona), a prescindere dal valore della controversia e dalla

ovvero ex art. 611 cod. proc. civ..
In definitiva deve essere dichiarata la competenza del Tribunale di Ancona, cui
va rimessa la causa, anche per la statuizione sulle spese del giudizio di regolamento
di competenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Ancona, dinanzi al quale
rimette le parti anche per le spese del giudizio di regolamento.
Roma 10 ottobre 2013

proposizione della relativa istanza ai sensi degli artt. 633 e seg. cod. proc. civ.

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