Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2473 del 31/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2473 Anno 2018
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: CIRILLO ETTORE

ORDINANZA
sul ricorso 3670-2017 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
F.LLI SALVATORE E GIOVANNI LA FAUCI S.R.L.
C.F.06363391001, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PRINCIPESSA
CLOTILDE n.2, presso lo studio dell’avvocato MARIA IDA
LEONARDO, rappresentata e difesa dall’avvocato MASSIMO
PAJNO;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 31/01/2018

avverso la sentenza n. 3303/27/2016 della COMMISIONE
TRIBURTARIA REGIONALE DELLA SICILIA SEZIONE
DISTACCATA di MESSINA, depositata il 28/09/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 10/01/2018 dal Presidente Relatore Dott. ETTORE

RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte,
costituito il contraddittorio ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.
(come modificato dal decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito
con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197), osserva con
motivazione semplificata:
1. L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della
CTR-Sicilia (sez. Messina), che, il 28 settembre 2016, ha riconosciuto
alla Soc. F.11i Salvatore e Giovanni La Fauci l’intero rimborso IVA di
51.726,30 € (lire 100.156.000) richiesto il 29 aprile 2003. La
contribuente resiste con controricorso
2. Il ricorso non è fondato.
2.1 Va premesso che la Soc. F.11i Salvatore e Giovanni La Fauci aveva
richiesto, con la dichiarazione per l’anno 1984, il rimborso di un
credito d’imposta (lire 100.156.000), avvalendosi dell’art. 30 decr. IVA.
Sennonché, con avviso notificato il 23 maggio 1989, il fisco gli aveva
contestato un’omessa fatturazione con evasione d’imposta (lire
2.260.305), riducendo il credito vantato dal contribuente alla differenza
(lire 97.894.000), rispetto al credito esposto in dichiarazione (lire
100.156.000). Pertanto la contribuente aveva presentato ricorso,
impugnando l’avviso di rettifica del 23 maggio 1989 e il giudizio si era
concluso favorevolmente il 6 giugno 2002, con l’integrale
annullamento dell’avviso emesso in danno della contribuente. Indi, il
Ric. 2017 n. 03670 sez. MT – ud. 10-01-2018
-2-

CIRILLO.

29 marzo 2003, la società prima aveva sollecitato inutilmente il
pagamento dell’intero credito vantato di 51.726,30 € (lire 100.156.000)
e poi impugnato il silenzio rifiuto, con esito favorevole in appello. Per
la cassazione di tale decisione l’Agenzia ricorre per l’asserita violazione
o falsa applicazione dell’art. 30 decr. IVA e dell’art 21 proc. trib.,

prescritto.
2.2 Invece, con l’avviso notificato alla società creditrice il 23 maggio
1989 il fisco ha sostanzialmente condizionato il rimborso del credito
IVA alla compensazione con imposta asseritamente evasa per omessa
fatturazione. Dunque, in concreto, ne ha differito il pagamento nella
misura integrale di 51.726,30 € (lire 100.156.000) pretesa dalla
contribuente con la dichiarazione per l’anno 1984; il che ha prodotto
l’effetto giuridico proprio dell’atto tipico di sospensione del rimborso
ed è, quindi, al pari di quest’ultimo, autonomamente impugnabile ai
sensi dell’art. 19 proc. trib (Cass., n. 13548 del 2015; coni n. 19335 e n.

5723 del 2016).

Consequenzialmente l’effetto interruttivo della

prescrizione, che è proprio della domanda giudiziale del 12 luglio 1989,
si è perpetuato per tutta la durata del primo processo, sino al passaggio
in giudicato della sentenza, che il 6 giugno 2002 ha definito quel
giudizio (ex multis Cass., n. 282 del 1967).
2.3 Orbene, premesso che la domanda di rimborso dell’IVA o di
restituzione del credito d’imposta maturato dalla parte contribuente
deve ritenersi già presentata con la compilazione, nella dichiarazione
annuale, del quadro relativo al credito, ne consegue che, una volta
manifestata in dichiarazione la volontà di recuperare il credito
d’imposta, il diritto al rimborso, non più assoggettato al termine
biennale di decadenza (art. 16, d.p.r. n. 636/1972; art. 21, proc. trib.),
resta soggetto solo a quello di prescrizione ordinario decennale ex art.
Ric. 2017 n. 03670 sez. MT – ud. 10-01-2018
-3-

assumendo che il diritto al rimborso si fosse irrimediabilmente

2946 cod. civ. (Cass., n. 15229 del 2012). Questo, nella specie, non è mai
spirato per l’effetto interruttivo della domanda giudiziale del 12 luglio
1989 e si è perpetuato per tutta la durata del primo processo, sino al
passaggio in giudicato della sentenza che ha definito quel giudizio,
rendendo comunque tempestiva il 29 marzo 2003 la ulteriore

(lire 100.156.000).
3. Rigettato il ricorso, le spese del giudizio di legittimità seguono la
soccobenza e sono liquidate in dispositivo.
3.1 Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla
prenotazione a debito del contributo unificato per essere
amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato
l’art. 13 comma 1 quater, t.u. spese giust. (nel caso di prenotazione a

debito il contributo non è versato ma prenotato al fine di consentire, in
caso di condanna della controparte alla rifusione delle spese in favore
del ricorrente, il recupero dello stesso in danno della parte
soccombente).

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in
favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che
liquida in Euro 6000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella
misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli
accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2018

CANCEWM.

sollecitazione di pagamento dell’intero credito vantato di 51.726,30 €

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