Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2473 del 04/02/2020

Cassazione civile sez. trib., 04/02/2020, (ud. 09/04/2019, dep. 04/02/2020), n.2473

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angel – Maria –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. NOVIK Adet Toni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17082/2012 R.G. proposto da:

Sistema Casa di A.M. s.a.s., in persona del L.R.,

M.A. e D.G.F., in proprio e quali soci

della s.a.s., tutti rappresentati e difesi dall’avv.to Luigi

Quercia, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Livia

Ranuzzi in Roma, viale del Vignola, 5;

– ricorrenti-

Contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Puglia, n. 69/11/11, depositata in data 10/6/2011, non notificata.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 9 aprile 2019

dal Consigliere Adet Toni Novik.

Fatto

CONSIDERATO

che:

1. la CTR della Puglia con sentenza n. 69/11/11, depositata il 10 giugno 2011, ha rigettato il gravame della società Sistema Casa di A.M. s.a.s. e dei soci, D.G.F. e M.A. (di seguito, i contribuenti), avverso la sentenza della CTP di Bari che aveva respinto il ricorso dagli stessi proposto contro otto avvisi di accertamento per il recupero a tassazione ai fini Iva, Irpef e Ires di ricavi non dichiarati per gli anni 2003, 2004, 2005, derivanti dall’attività di agenzia di mediazione immobiliare;

2. dalla lettura della sentenza si ricava che la rettifica origina da un accesso nei locali della società della Guardia di Finanza che aveva rilevato l’omessa fatturazione di operazioni imponibili svolte nei confronti di clienti, il cui ammontare, applicando la percentuale provvigionale del 3%, era stato ricostruito sulla base di documenti fiscalmente rilevanti (copia di assegni bancari e circolari, matrici di assegni relativi alle operazioni di mediazione, mutui ipotecari, contratti, proposte di acquisto, dichiarazioni di terzi).

3. avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione la società e D.G.F. e M.A., in proprio e quali soci, affidato a quattro motivi, cui ha replicato l’Agenzia delle entrate con controricorso.

4. con successiva memoria l’Agenzia delle entrate, tramite la difesa erariale, ha comunicato che i contribuenti hanno presentato domanda di definizione ai sensi del D.L. 6 luglio 2011 n. 98, conv. con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, (GU n. 164 del 16 luglio 2011), provvedendo al pagamento a tal fine previsto ed ha chiesto di dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere;

5. dall’esame della documentazione prodotta risulta che la società Sistema Casa di M.A. sas, e i soci M.A. e D.G.F. in proprio e quali soci, hanno presentato domanda di definizione della controversia ed hanno effettuato il pagamento di quanto dovuto; pertanto va dichiarato estinto il giudizio con compensazione delle spese tra le parti, trattandosi di definizione agevolata in pendenza di giudizio di legittimità (Sez. 5, 27 aprile 2018, n. 10198; Sez. 6, 3 ottobre 2018, n. 24083).

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 9 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2020

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