Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2473 del 03/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 03/02/2010, (ud. 17/12/2009, dep. 03/02/2010), n.2473

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

P.N.;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 162/45/05, depositata il 29 novembre 2005;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17 dicembre 2009 dal Relatore Cons. Dott. VIRGILIO Biagio;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

CICCOLO Pasquale Paolo Maria, il quale, modificando le conclusioni

scritte dell’Ufficio, ha concluso per il rigetto del ricorso per

manifesta infondatezza.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che l’Agenzia delle entrate propone ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia indicata in epigrafe, che ha riconosciuto il diritto di P. N., agente di commercio, al rimborso dell’IRAP versata per gli anni 1998/2001;

che la contribuente non si e’ costituita.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il ricorso, con il quale si denuncia la violazione della disciplina istitutiva dell’IRAP, soprattutto sotto il profilo della natura imprenditoriale dell’attivita’ degli agenti di commercio (che li renderebbe di diritto soggetti all’imposta), e’ manifestamente infondato, in quanto la sentenza e’ conforme al principio affermato dalle Sezioni unite di questa Corte, secondo cui, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio dell’attivita’ di agente di commercio di cui alla L. 9 maggio 1985, n. 204, art. 1 e’ escluso dall’applicazione dell’IRAP soltanto qualora si tratti di attivita’ non autonomamente organizzata, e il requisito dell’autonoma organizzazione – il cui accertamento spetta al giudice di merito ed e’ insindacabile in sede di legittimita’ se congruamente motivato – ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilita’ ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attivita’ in assenza dell’organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui (Cass., Sez. un., n. 12108 del 2009); la sentenza contiene l’accertamento del difetto di tale requisito, non oggetto di censura;

che, in conclusione, il ricorso deve essere rigettato, senza che occorra provvedere in ordine alle spese del presente giudizio in assenza di svolgimento di attivita’ difensiva da parte dell’intimata.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, il 17 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2010

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