Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2473 del 02/02/2011
Cassazione civile sez. II, 02/02/2011, (ud. 07/10/2010, dep. 02/02/2011), n.2473
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Tribunale di
Roma, con ordinanza n. R.G. 32828/07 dell’1.10.08, nel procedimento
pendente fra:
B.P.;
COMUNE DI ROMA;
SESTRI SPA;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
07/10/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. GIAMPAOLO
LECCISI.
Fatto
PREMESSO IN FATTO
che nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., si legge quanto segue:
“Il Tribunale di Roma, davanti al quale è stato riassunto giudizio di opposizione a cartella di pagamento, relativa a sanzione amministrativa pecuniaria, a seguito di declaratoria di incompetenza del Giudice di pace, solleva conflitto di competenza davanti a questa Corte.
Il conflitto appare inammissibile per violazione dell’art. 38 c.p.c., comma 1, non essendo stato sollevato alla prima udienza di trattazione (cfr., da ult., Cass. 11185/2008), ma soltanto dopo varie udienze”.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che detta relazione è stata ritualmente comunicata al solo P.M. non avendo le parti presentato memorie;
che la stessa è condivisa dal Collegio;
che, pertanto, il richiesto regolamento va dichiarato inammissibile;
che non vi è luogo a provvedere sulle spese della presente fase processuale.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il richiesto regolamento di competenza.
Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2011