Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2473 del 02/02/2011

Cassazione civile sez. II, 02/02/2011, (ud. 07/10/2010, dep. 02/02/2011), n.2473

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Tribunale di

Roma, con ordinanza n. R.G. 32828/07 dell’1.10.08, nel procedimento

pendente fra:

B.P.;

COMUNE DI ROMA;

SESTRI SPA;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

07/10/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. GIAMPAOLO

LECCISI.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

che nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., si legge quanto segue:

“Il Tribunale di Roma, davanti al quale è stato riassunto giudizio di opposizione a cartella di pagamento, relativa a sanzione amministrativa pecuniaria, a seguito di declaratoria di incompetenza del Giudice di pace, solleva conflitto di competenza davanti a questa Corte.

Il conflitto appare inammissibile per violazione dell’art. 38 c.p.c., comma 1, non essendo stato sollevato alla prima udienza di trattazione (cfr., da ult., Cass. 11185/2008), ma soltanto dopo varie udienze”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che detta relazione è stata ritualmente comunicata al solo P.M. non avendo le parti presentato memorie;

che la stessa è condivisa dal Collegio;

che, pertanto, il richiesto regolamento va dichiarato inammissibile;

che non vi è luogo a provvedere sulle spese della presente fase processuale.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il richiesto regolamento di competenza.

Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2011

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