Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24729 del 23/11/2011

Cassazione civile sez. II, 23/11/2011, (ud. 11/10/2011, dep. 23/11/2011), n.24729

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 4591/2006 proposto da:

F.E. C.F. (OMISSIS) rapp.to e difeso da se

medesimo ex art. 86 c.p.c., domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE;

– ricorrente –

contro

MIN ECONOMIA FINANZE IN PERSONA DEL MINISTRO P.T. E PER IL MINISTERO

DELLA GIUSTIZIA IN PERSONA DEL MINISTRO P.T., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, OPE LEGIS, che li rappresenta e difende;

– resistenti –

e contro

PROCREP TRIBUNALE MESSINA IN PERSONA DEL PROC. P.T.;

– intimato –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di MESSINA, depositata il

22/07/2005; R.V.G. 492/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/10/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO MAZZACANE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 3-3-2005 l’avvocato F.E. proponeva opposizione ex art. 170 T.U. 115/2002 avverso il decreto del Tribunale di Messina in composizione collegiale con il quale gli era stata liquidata la complessiva somma di Euro 254,11 per l’attività di patrocinio prestata in favore di C.A., ammessa al gratuito patrocinio giusta deliberazione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Messina del 28-5-2003.

Il Tribunale di Messina con ordinanza de) 22-7-2005, in riforma del provvedimento impugnato, ha liquidato all’avvocato F. la complessiva somma di Euro 733,17 oltre accessori di legge.

Avverso tale ordinanza il F. ha proposto un ricorso ex art. 111 Cost., articolato in un unico motivo; il Ministero dell’Economia e delle Finanze ed il Ministero della Giustizia non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo formulato il ricorrente, deducendo violazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 126, censura l’ordinanza impugnata per aver ritenuto di non poter liquidare nulla per le voci “posizione ed archivio”, “disamina”, “reclamo” ed “iscrizione causa a ruolo” quanto ai diritti di procuratore, nonchè per le voci “studio della controversia” e “preparazione e redazione del reclamo” quanto agli onorari di avvocato, poichè la delibera di ammissione ai patrocinio a spese dello Stato in favore della C. era stata emessa successivamente alla data di introduzione del giudizio di reclamo ex art. 669 “terdedes” c.p.c., promosso dai F. nell’interesse di quest’ultima (ovvero il 22-5-2003); premesso che ai sensi dell’art. 126 sopra menzionato il competente organo ammette l’interessato al gratuito patrocinio in via anticipata e provvisoria entro dieci giorni dai deposito dell’istanza e previa verificazione della non manifesta infondatezza delle pretese che lo stesso intende far valere, il ricorrente assume che il Tribunale avrebbe dovuto trarre la conseguenza da tale disposizione che il termine entro il quale il competente organo deve decidere non può certo nuocere all’interessato, ove lo stesso abbia depositato l’istanza prima dell’esercizio dell’azione, come appunto nella fattispecie, essendo stata l’istanza depositata il 15-5-2005, mentre il reclamo era stato depositato il 22-5-2005; il Tribunale quindi, considerato che il termine concesso al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati per deliberare è stabilito in favore del Consiglio stesso, avrebbe dovuto ritenere l’ammissione al gratuito patrocinio come avvenuta fin dal momento del deposito del reclamo in cancelleria.

Il ricorrente inoltre assume che l’ordinanza impugnata ha trascurato di trarre le logiche conseguenze dal fatto che, dovendo il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati accertare la non manifesta infondatezza delle pretese di colui che chiede l’ammissione al gratuito patrocinio, esso è tenuto necessariamente ad esaminare l’atto introduttivo del giudizio o la comparsa di costituzione, così come nella fattispecie aveva preso atto dell’atto di reclamo ex art. 669 “terdecies” c.p.c., e di tutta l’attività propedeutica e concomitante alla redazione dell’atto introduttivo.

La censura è fondata.

L’ordinanza impugnata, premesso che la delibera di ammissione al gratuito patrocinio non ha effetti retroattivi, ha ritenuto di non poter riconoscere le voci suddette, quanto ai diritti di procuratore ed agli onorari di avvocato, a fronte di un deposito del predetto atto di reclamo in data 22-5-2003 e dell’emissione in data 28-5-2003 della delibera di ammissione al gratuito patrocinio della C. da parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Messina.

Orbene, premesso come dato pacifico che la relativa istanza era stata depositata il 15-3-2003, quindi antecedentemente al deposito dell’atto di reclamo in ordine al quale era stata richiesta l’ammissione al gratuito patrocinio, è agevole osservare che il condizionare gli effetti della delibera di ammissione alla sua data di emissione (che deve avvenire, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 126, nei dieci giorni successivi a quello in cui è stata presentata o è pervenuta l’istanza di ammissione), porterebbe a pregiudicare illogicamente i diritti dell’istante per un fatto ad esso non addebitabile.

D’altra parte, come fondatamente dedotto dal ricorrente, dovendo il Consiglio defl’Ordine degli Avvocati ai sensi dell’art. 122 del citato D.P.R. valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere con l’istanza di ammissione al gratuito patrocinio, è agevole osservare che ciò comporta necessariamente un esame dell’atto introduttivo del giudizio e, quindi, di tutta l’attività ad esso connessa, come le voci nella fattispecie. in ordine alle quali non è stato riconosciuto il diritto a compenso.

In definitiva quindi l’ordinanza impugnata deve essere cassata – dovendosi ritenere che l’ammissione al gratuito patrocinio sia avvenuta con decorrenza dal deposito del suddetto reclamo in cancelleria – e la causa deve essere rinviata per un nuovo esame nonchè per la pronuncia sulle spese del presente giudizio ad altro giudice del Tribunale di Messina.

P.Q.M.

La Corte Cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio ad altro giudice del Tribunale di Messina.

Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2011

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