Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24729 del 19/10/2017


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Cassazione civile, sez. II, 19/10/2017, (ud. 17/05/2017, dep.19/10/2017),  n. 24729

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26662-2014 proposto da:

L.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI

SCIPIONI 268-A, presso lo studio dell’avvocato ALESSIO PETRETTI, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLO BONOMI;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ALZANO LOMBARDO, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA M. PRESTINARI 13, presso lo

studio dell’avvocato PAOLA RAMADORI, che lo rappresenta e difende

unitamente agli avvocati GIUSEPPE MARIDATI, LAURA ROSSONI;

LO.CO., A.E., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA DI RIPETTA 142, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE

FRANCO FERRARI, rappresentati e difesi dall’avvocato ELENA ALBA

PAGANI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 381/2014 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 19/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/05/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO.

Fatto

RILEVATO

che la signora L.A. ricorre, con due mezzi di gravame, avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia che, dichiarando inammissibile l’appello da lei proposto, ha confermato la sentenza del tribunale di Bergamo nella parte in cui ha rigettato la domanda di riduzione in pristino e di risarcimento del danno che ella aveva avanzato nei confronti dei signori Lo.Co. e A.E., nonchè nei confronti del Comune di Alzano Lombardo, con riguardo alle opere non autorizzate di sbancamento del proprio terreno sito in (OMISSIS), con conseguente demolizione dei muri di contenimento, al fine di ampliare e rendere carrabile una mulattiera di proprietà del Comune;

che la corte d’appello ha ritenuto che le censure rivolte dalla sign. L. avverso la sentenza di primo grado fossero prive del carattere della specificità, dal momento che non si confrontavano con specifiche statuizioni del tribunale di Bergamo nè ne evidenziavano gli errori;

che tanto i sigg.ri A. e Lo. quanto il Comune di Alzano Lombardo si sono costituiti con controricorso;

che per l’adunanza di camera di consiglio ex art. 180 bis c.p.c., comma 1 del 17.5.17, in cui la causa è stata decisa, i contro ricorrenti A. e Lo. hanno depositato una memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che preliminarmente va esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso spiegata dal controricorrente Comune di Alzano in ragione della dedotta invalidità, per difetto di specificità, della procura rilasciata al difensore della ricorrente;

che tale eccezione va rigettata, essendo la suddetta procura spillata in calce al ricorso per cassazione, in base al principio che la procura per il ricorso per cassazione è validamente conferita, soddisfacendo il requisito di specialità di cui all’art. 365 c.p.c., anche se apposta su di un foglio separato, purchè materialmente unito al ricorso e benchè non contenente alcun riferimento alla sentenza impugnata o al giudizio da promuovere, in quanto, ai sensi dell’art. 83 c.p.c. (come novellato dalla L. 27 maggio 1997, n. 141), si può ritenere che l’apposizione topografica della procura sia idonea – salvo diverso tenore del suo testo – a fornire certezza della provenienza dalla parte del potere di rappresentanza e a far presumere la riferibilità della procura medesima al giudizio cui l’atto accede (cfr. Cass. 29785/08);

che col primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c. in cui la corte territoriale sarebbe incorsa nel ritenere generico il motivo di appello svolto dall’attrice avverso la statuizione di primo grado che aveva escluso che la realizzazione della mulattiera ad opera dei convenuti costituisse spossessamento dell’attrice stessa;

che il motivo è fondato, alla stregua del principio, più volte affermato da questa Corte (da ultimo Cass. n. 18307/15), che l’onere di specificità dei motivi di appello deve ritenersi assolto quando, anche in assenza di una formalistica enunciazione, le argomentazioni contrapposte dall’appellante a quelle esposte nella decisione gravata siano tali da inficiarne il fondamento logico giuridico;

che, infatti, dall’esame diretto dell’atto di appello della sig.ra L., consentito al Collegio in ragione della natura del vizio denunciato, risulta che la statuizione della sentenza di primo grado secondo la quale le opere di sbancamento de quibus non costituirebbero spossessamento della sig.ra L. (per avere costei sottoscritto, in anni precedenti, una istanza al Comune per l’allargamento della mulattiera la cui successiva realizzazione da parte dei sig.ri A. e Lo. costituisce oggetto del presente giudizio) aveva formato oggetto di specifica censura nell’ appello dell’odierna ricorrente;

che col secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione degli artt. 183 e 342 c.p.c. in cui la corte territoriale sarebbe incorsa rigettando il motivo di appello della sig.ra L. tendente a censurare la mancata concessione, da parte del tribunale, dei termini di cui all’art. 183 c.p.c.;

che il motivo va disatteso, essendosi la corte territoriale attenuta alla giurisprudenza di questa Corte (sentt. nn. 9169/08, 23162/14) secondo cui, qualora venga dedotto il vizio della sentenza di primo grado per avere il tribunale deciso la causa nel merito prima ancora che le parti avessero definito il “thema decidendum” e il “thema probandum”, l’appellante che faccia valere tale nullità – una volta escluso che la medesima comporti la rimessione della causa al primo giudice – non può limitarsi a dedurre tale violazione, ma deve specificare quale sarebbe stato il “thema decidendum” sul quale il giudice di primo grado si sarebbe dovuto pronunciare ove fosse stata consentita la richiesta appendice di cui all’art. 183 c.p.c., comma 5 e quali prove sarebbero state dedotte;

che quindi in definitiva il ricorso va accolto limitatamente al primo mezzo, rigettato il secondo, e la sentenza gravata va cassata con rinvio alla corte di merito, che procederà alli esame del motivo di appello relativo alla statuizione del primo giudice che aveva escluso lo spossessamento della ricorrente e regolerà le spese del giudizio di cassazione.

PQM

accoglie il ricorso limitatamente al primo motivo, cassa la sentenza gravata e rinvia ad altra sezione della corte d’appello di Brescia, che regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 17 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2017

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