Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24729 del 04/11/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 24729 Anno 2013
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: AMBROSIO ANNAMARIA
ORDINANZA
sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Tribunale di
Napoli, Sezione Distaccata di Marano con ordinanza n. RG. 586/12
depositata il 17/09/2012, nel procedimento pendente tra:
PIROZZI ANTONIO;
EQUITALIA POLIS;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANNAMARIA
AMBROSIO;
è presente il P.G. in persona Dott. PIERFELICE PRATIS.
Data pubblicazione: 04/11/2013
Svolgimento del processo
Il Tribunale di Napoli, sez. distaccata di NIarano di Napoli – adito in sede di
riassunzione da Antonio Pirozzi il quale impugnava nei confronti di Equitalia Sud
s.p.a. e del Comune di Aversa il preavviso di fermo amministrativo su autovettura
Toyota, contestando le cartelle di pagamento per una serie di infrazioni del C.d.S. ha chiesto regolamento di ufficio, sollevando conflitto di competenza avverso il
declinato la propria competenza sul presupposto che la stessa appartenesse al
Tribunale, quale giudice dell’esecuzione.
Il Tribunale — ritenuto che la causa dovesse essere qualificata come
opposizione all’esecuzione non ancora iniziata, ai sensi dell’art. 615 co. 1 cod.
proc. civ., in quanto si contestava il fondamento del credito azionato — ha
osservato che la fattispecie è regolata dalla legge 689 del 1981, art. 22 bis e art. 205
co.3 legge 285 del 1992, che attribuiscono la competenza per materia al giudice di
pace.
Il P.G. ha concluso per il rigetto nella sua requisitoria scritta.
Motivi della decisione
Ritiene il Collegio che l’istanza di regolamento di ufficio sia infondata alla luce
di principi ripetutamente espressi dalle SS.UU. di questa Corte (sentenze 20
giugno 2012, n. 10147; 06 aprile 2012, n. 5575; 12 ottobre 2011, n. 20931) secondo
cui:
a) il preavviso di fermo amministrativo rappresenta un atto autonomamente
impugnabile anche se riguardante obbligazioni di natura extratributaria,
trattandosi, in ogni caso, di atto funzionale a portare a conoscenza dell’obbligato
una determinata pretesa dell’Amministrazione, rispetto alla quale sorge, ex art. 100
cod. proc. civ., l’interesse alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità
sostanziale della pretesa;
b) in materia di fermo, la giurisdizione si ripartisce tra giudice ordinario e
tributario a seconda della natura del credito azionato con la conseguenza per la
Rel. dott. A. A
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provvedimento del Giudice di pace di Marano, previamente adito, che aveva
quale, ove venga opposta una misura cautelare accedente ad una pretesa a
sanzione per violazione del Codice della Strada, va dichiarata la giurisdizione del
giudice ordinario, attesa la natura extratributaria del credito azionato;
c) nell’ambito, poi, della giurisdizione ordinaria, la natura propriamente
esecutiva del provvedimento (come dell’afferente preavviso), di “iscrizione di
ipoteca” e/o di “fermo di beni mobili registrati” esclude la competenza del giudice
In altri termini, una volta ritenuto che il preavviso è atto esecutivo,
l’opposizione allo stesso va qualificata come opposizione ad esecuzione già
iniziata, con la conseguenza che la competenza (per la fase sommaria) è regolata
dal comma 2 dell’art. 615 cod. proc. civ., per cui l’atto andava indirizzato al
Tribunale, in qualità di giudice dell’esecuzione. Correttamente, dunque, il Giudice
di pace di Marano aveva declinato la propria competenza in favore di quella ratione
rnateriae del Tribunale di Napoli, sez. distaccata di Marano (oggi Napoli Nord).
In definitiva va dichiarata la competenza del Tribunale di Napoli Nord.
Nulla deve disporsi in ordine alle spese del giudizio di legittimità non avendo le
parti svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta l’istanza di regolamento d’ufficio e dichiara la competenza del
Tribunale di Napoli Nord innanzi al quale rimette le parti.
Romal Q ottobre 2013
di pace, appartenendo la stessa unicamente al Tribunale.