Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24729 del 03/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 03/10/2019, (ud. 16/04/2019, dep. 03/10/2019), n.24729

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27257-2017 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARBERINI

47, presso lo studio dell’avvocato ANGELO PANDOLFO, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARIALUCREZIA TURCO,

SILVIA LUCANTONI, ARMANDO TURSI;

– ricorrente-

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 80078750587,

in persona del legale rappresentante in proprio e quale procuratore

speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI I.N.P.S.

(S.C.C.I.) S.p.A. 05870001004, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto

medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D’ALOISIO,

ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO,

ESTER ADA VITA SCIPLINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 794/2017 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 06/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSINA

DE FELICE.

Fatto

RILEVATO

CHE:

la Corte d’Appello di Firenze, confermando la sentenza del locale Tribunale, ha dichiarato sussistente l’obbligo in capo ad M.A. di iscriversi e versare i contributi presso la Gestione separata degli esercenti attività commerciali tenuta dall’INPS in relazione all’attività svolta quale produttore diretto o libero di assicurazioni per conto della compagnia Alleanza Assicurazioni s.p.a.;

avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione M.A., sulla base di tre motivi; I’Inps resiste con controricorso;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio; parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del contratto collettivo corporativo 25.5.1939 per la disciplina dei rapporti tra le agenzie, le sub-agenzie e i produttori di assicurazioni e del D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2 (conv. con L. n. 326 del 2003) e dell’art. 12 disp. gen., approvate preliminarmente al codice civile per avere la Corte di merito ritenuto erroneamente che l’obbligo di iscrizione presso la Gestione commercianti sussisterebbe anche per i cd. produttori liberi di assicurazioni, là dove il contratto collettivo corporativo del 1939 si riferirebbe ai soli rapporti intercorrenti direttamente tra agenzie assicurative e produttori;

con il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 13 delle disp. gen. approvate preliminarmente al codice civile; ad onta dell’espresso divieto sancito dalla norma richiamata in epigrafe erroneamente la Corte territoriale avrebbe applicato analogicamente la norma corporativa ai produttori liberi;

U terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, contesta violazione e falsa applicazione del contratto collettivo corporativo 25.5.1939 per la disciplina dei rapporti tra le agenzie, le sub-agenzie e i produttori di assicurazioni e del D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2 (conv. con L. n. 326 del 2003), nonchè dell’art. 2697 c.c., in considerazione del fatto che i contenuti della lettera di autorizzazione allegata al contratto collettivo del 1939 per quanto segnatamente riguarda l’attribuzione di una “zona o piazza” e il potere di firmare proposte contrattuali costituiscono elementi sostanziali della fattispecie identificativa del “produttore del quarto gruppo” e della circostanza che l’Inps non avrebbe dato prova della sussistenza di tali elementi;

i motivi esaminati congiuntamente per connessione sono fondati, dovendosi dare continuità al principio secondo cui l’obbligo di iscrizione di cui al D.L. n. 269 del 2003 cit., art. 44, comma 2, non include la posizione dei produttori di assicurazione che svolgono la loro attività direttamente per conto delle imprese assicurative, ma solo quella dei produttori collegati ad agenti o subagenti, in quanto il richiamo della norma al contratto collettivo corporativo intercorrente tra produttori ed agenzie e sub-agenzie e la qualità dei soggetti collettivi contraenti è, per la precisione del rinvio, un elemento significativo utilizzato dal legislatore per strutturare la disposizione, che porta ad escludere la correttezza di interpretazioni analogiche (Cass. n. 1768 del 2018);

il superiore principio è stato ribadito anche a fronte delle perplessità sollevate da questa Sesta sezione con ordinanza interlocutoria n. 13049 del 2018, essendosi precisato che, ai fini dell’inquadramento previdenziale dei produttori assicurativi diretti, rilevano le concrete modalità di esercizio dell’attività di ricerca del cliente assicurativo, con la conseguenza che l’iscrizione va effettuata presso la Gestione commercianti ordinaria ove tale attività sia svolta dal produttore in forma di impresa e presso la Gestione separata di cui al L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, ove l’attività in questione sia esercitata mediante apporto personale, coordinato e continuativo, privo di carattere imprenditoriale, o in forma autonoma occasionale da cui derivi un reddito annuo superiore ad Euro 5.000,00 (Cass. n. 30554 del 2018);

in definitiva, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa va decisa nel merito, con il riconoscimento in capo alla ricorrente dell’insussistenza dell’obbligo d’iscrizione nella gestione relativa agli esercenti attività commerciali, ai sensi del D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2, convertito nella L. n. 326 del 2003; le spese dell’intero processo sono compensate in considerazione del consolidarsi dell’orientamento di legittimità solo in tempo assai recente;

in virtù dell’esito del giudizio si dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., dichiara M.A. non tenuta all’iscrizione nella gestione relativa agli esercenti attività commerciali ai sensi del D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2, convertito nella L. n. 326 del 2003.

Dichiara compensate le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 16 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2019

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