Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24728 del 04/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 24728 Anno 2013
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: AMBROSIO ANNAMARIA

ORDINANZA
sul ricorso 15726-2012 proposto da:
TORRICELLI ERNESTO, elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dagli avvocati PAOLA TULLIA BORDIGNON, EMANUELA
RUTIGLIANO giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro
LEVI MINZI SERGIO, elettivamente domiciliato in ROMA,
LUNGOTEVERE MELLINI 7, presso lo studio dell’avvocato
ZACCAGNINI LUCIA, che lo rappresenta e difende unitamente agli
avvocati PASINO ANGELO, PASINO MASSIMO giusta procura
speciale consolare in atti del Consolato Generale d’Italia di Miami del
26/06/2012 rep. n. 189/2012;
– controricotrente –

8000

43

Data pubblicazione: 04/11/2013

avverso l’ordinanza n. 27104/2011 della CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE di ROMA del 22/09/2011, depositata il 16/12/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANNAMARIA
AMBROSIO;

si riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS che
conferma la relazione.

Ric. 2012 n. 1572
-2-

udito l’Avvocato Zaccagnini Lucia difensore del controricorrente che

Svolgimento del processo e motivi della decisione
E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
«1. Con ricorso notificato il 15.06.2012 Ernesto Torricelli ha proposto ricorso
«per l’annullamento e/ o revocazione dell’ordinana della Corte di Cassazione n. 27104/2011
del 22 / 9 / 11, depositata il 16/12/11».
1.1. La decisione che si chiede di “annullare” o “revocare” è — ad onta di
«ordinana della

Commissione Filtro del 18 dicembre 2011, n. 3814» e dell’improprio argomentare anche
in ordine ad una c.d. «Commissione Filtro» – l’ordinanza n. 2704/2011 della sesta-3
sezione civile di questa Corte di Cassazione emessa ai sensi degli artt. 376, 380 bis e
375 cod. proc. civ..
1.2. La suddetta ordinanza ha rigettato il ricorso proposto da Ernesto Torricelli
avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 26.01.2010 di conferma
della sentenza di primo grado di rigetto della domanda del Torricelli nei confronti
di Sergio Levi Minzi, avente ad oggetto risarcimento danni per responsabilità
professionale per intervenuta prescrizione ordinaria decennale.
In particolare — premesso che il motivo di ricorso denunciava insufficiente
motivazione in ordine all’asserita prescrizione- il Collegio decidente ha condiviso
le conclusioni cui era pervenuto il relatore, sulla base di un duplice ordine di
considerazioni, e cioè, in ragione del preliminare rilievo che la controversia aveva
ad oggetto esclusivamente l’accertamento della responsabilità professionale «e non
riguarda comportamenti illeciti e delittuosi configuranti la truffa o altre ipotesi correlate» e
dell’ulteriore considerazione dell’inammissibilità delle censure volte a riesaminare
circostanze di fatto, assunte dal Giudice di appello per individuare il dies a quo della
prescrizione, attesa la completezza delle argomentazioni dallo stesso Giudice
svolte anche per l’ipotesi (non condivisa) che si accedesse alla tesi di parte
ricorrente dell’applicabilità dell’art. 2947 co. 3 ult. parte cod. civ.
2. Con il ricorso all’esame, impropriamente indirizzato alle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione, il ricorrente denuncia: a) errore revocatorio per avere la

Rel. dott.

3

impropri riferimenti contenuti nel ricorso ad una presunta

«Commissione filtro … supposto l’inesistelka di fatti (costituzione di parte civile, ulteriori
interruzioni della prescrkione) che invece risultano agli atti», assumendo che «fordinarka non
si è pronunciata su di essi perché non li ha nemmeno presi in esame» (cfr. pag.3 e 4 del

ricorso); h) annullabilità dell’ordinanza per non avere preso in esame il motivo di
ricorso.
Sergio Levi Minzi ha resistito con controricorso, deducendo l’inammissibilità e,

3. Il ricorso, che va trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt.
380 bis e 390 bis co. 2 cod. proc. civ., non appare suscettibile di superare il
preventivo vaglio di ammissibilità.
4.

In via di principio si rammenta che l’errore revocatorio consiste nella

percezione, in contrasto con gli atti e le risultanze di causa, di una falsa realtà
documentale, in conseguenza della quale il giudice si sia indotto ad affermare
l’esistenza di un fatto o di una dichiarazione che, invece, incontrastabilmente non
risulta dai documenti di causa (e.x.p/urimis Cass. 20 febbraio 2006, n. 3652; Cass. 11
aprile 2001, n. 5369). In particolare l’errore di fatto previsto dall’art. 395, n. 4, cod.
proc. civ. — idoneo a costituire motivo di revocazione delle sentenze di Cassazione
ai sensi dell’art. 391 bis cod. proc. civ. — deve consistere, al pari dell’errore
revocatorio imputabile al giudice di merito, nell’affermazione o supposizione
dell’esistenza o inesistenza di un fatto la cui verità risulti invece, in modo
indiscutibile, esclusa o accertata in base al tenore degli atti o dei documenti di
causa; deve essere decisivo, nel senso che deve esistere un necessario nesso di
causalità tra l’erronea supposizione e la decisione resa; non deve cadere su un
punto controverso sul quale la Corte si sia pronunciata; deve infine presentare i
caratteri della evidenza ed obiettività (Cass. 28 febbraio 2007, n. 4640).
L’errore revocatorio deve, pertanto, apparire di assoluta immediatezza e di
semplice e concreta rilevabilità, senza che la sua constatazione necessiti di
argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche, e non può consistere, per

comunque, l’infondatezza del ricorso.

converso, in un preteso, inesatto apprezzamento delle risultanze processuali
ovvero in una critica del ragionamento del giudice sul piano logico – giuridico.
4.1. Ciò posto, si osserva innanzitutto che il ricorso esula dagli schemi sopra
precisati, denunciando in buona sostanza un’insufficiente motivazione sul motivo
di ricorso per cassazione.
L’errore in cui sarebbe incorsa la Corte di Cassazione non sarebbe, infatti,

di non avere motivato su di essi (e cioè un presunto errore di giudizio). Invero la
revocazione dell’ordinanza impugnata viene chiesta, come lo stesso ricorrente
specifica, per non avere «nemmeno preso in esame» il motivo con cui si deduceva
l’avvenuta interruzione della prescrizione per effetto della costituzione di parte
civile in sede penale (oltre che per effetto di altri non meglio precisati eventi
interruttivi) e cioè per un tipico error in indicando.
4.2. In ogni caso non può sottacersi che (contrariamente a quanto opinato da
parte ricorrente) una pur succinta motivazione vi è nella ordinanza impugnata (e
non solo con riferimento all’argomento “sussidiario” svolto dal giudice di appello),
segnatamente laddove si evidenzia l’eccentricità del thema decidendum in sede civile,
rispetto ai reati di «truffa o altre ipotesi correlate» oggetto delle vicende penali, da cui si
vorrebbero evincere i pretesi fatti interruttivi.
4.3. E’ appena il caso di aggiungere che l’ulteriore istanza di “annullamento”
dell’ordinanza emessa ex art. 375 n.5 cod. proc. civ (impugnabile solo con il
rimedio straordinario di cui all’art. 391

bis cod. proc. civ.) è formulata su

presupposti — quali l’impugnabilità dell’ordinanza della «Commissione filtro» alle
SS.UU. e il mancato riconoscimento di «tre gradi di giudkio» – che sono privi di ogni
fondamento logico-giuridico. Invero “il giudizio” di Cassazione non è un terzo
“grado” di merito e neppure il principio del doppio grado di giurisdizione è
costituzionalmente garantito.»
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il
Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.

quello di avere dato per inesistenti i presunti atti interruttivi (errore di fatto), bensì

In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese del presente procedimento, liquidate come in dispositivo alla stregua
dei parametri di cui al D.M. n. 140/2012, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al
rimborso delle spese processuali, liquidate in € 2.000,00 (di cui € 200,00 per

Roma 10 ottobre 2013

IL PRESIDENTE

tt. Annamaria

ti

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esborsi) oltre accessori come per legge.

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