Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24728 del 03/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 03/10/2019, (ud. 16/04/2019, dep. 03/10/2019), n.24728

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16179-2018 proposto da:

RISCOSSIONE SICILIA SPA, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GIANCARLO GRECO;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 80078750587,

in persona del legale rappresentante in proprio e quale procuratore

speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI I.N.P.S.

(S.C.C.I.) S.p.A. 05870001004, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto

medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D’ALOISIO,

ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO,

ESTER ADA VITA SCIPLINO;

– controricorrente –

contro

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

SUL LAVORO 01165400589, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso la

sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

dagli avvocati LORELLA FRASCONA’, GIANDOMENICO CATALANO;

– controricorrente –

contro

ACLI PROVINCIALE DI PALERMO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO

TODARO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 102/2018 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 14/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

RIVERSO.

Fatto

CONSIDERATO

CHE:

la Corte d’appello di Palermo con la sentenza n. 102/2018, in parziale riforma della sentenza impugnata da Acli Provinciale di Palermo, dichiarava la prescrizione dei crediti Inps ed Inail oggetto delle intimazioni di pagamento ivi indicate.

A fondamento della sentenza la Corte ha sostenuto che l’ente concessionario, in persona di Riscossione Sicilia S.p.A., si era costituito nel giudizio di primo grado tardivamente, oltre il termine previsto dall’art. 416 c.p.c., incorrendo così nella decadenza dalla produzione dei documenti intesi a provare l’esistenza di atti interruttivi tra l’ultima intimazione di pagamento e la notifica della originaria cartella esattoriale; pertanto il primo giudice, nel ritenere utilizzabile la stessa documentazione tardivamente prodotta dal concessionario, non aveva fatto buongoverno delle disposizioni processuali che regolano il rito del lavoro atteso che il mancato rispetto dei termini di costituzione aveva comportato l’irreversibile estinzione del diritto di produrre i documenti con l’insuscettibilità di una sua reviviscenza in un successivo) grado di giudizio. Nè poteva essere utilizzato il potere officioso ex art. 421 c.p.c., in quanto nel rito del lavoro tali poteri, pur diretti alla ricerca della verità, non possono sopperire alle carenze probatorie delle parti, nè tradursi in poteri di indagine di tipo inquisitorio.

Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione Riscossione Sicilia SPA con due motivi. ha resistito Acli Provinciale di Palermo con controricorso; Inps ed Inail hanno depositato controricorso nel quale hanno aderito al ricorso principale.

E’ stata comunicata alle parti la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camere di consiglio.

Diritto

RITENUTO

CHE:

1.- col primo motivo di ricorso Riscossione Sicilia S.p.A. deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 421 c.p.c. in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dall’impugnata sentenza, bene aveva fatto il giudice di prime cure ad acquisire la produzione documentale indispensabile al fine del decidere, posto che il verificarsi di preclusioni o decadenze in danno delle parti non ostava certamente all’ammissione d’ufficio della prova ai sensi della stessa norma;

2.- col secondo motivo il ricorso deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 437 e 345 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 4 in quanto il giudice di secondo grado nulla aveva provveduto in merito all’istanza formulata dalla difesa nella memoria di costituzione di ammettere in appello gli stessi documenti ai sensi dell’art. 437 c.p.c. in quanto indispensabili ai fini della decisione della ricerca della verità.

3. Il primo motivo di ricorso, avente valore assorbente, è fondato.

Va infatti considerato che, secondo l’orientamento consolidato, anche di recente ribadito da questa Corte (ordinanza n. 14755 del 07/06/2018), l’eccezione di interruzione della prescrizione integra un’eccezione in senso lato, come peraltro accade in ambito previdenziale (ed a differenza della materia civile) per la stessa eccezione di prescrizione del credito contributivo (Cass. ordinanza n. 31345/2018, n. 9226/2018, n. 27163/2008, n. 230/2002).

4.- Talchè essa non è soggetta a preclusioni in caso di mancata tempestiva costituzione della parte la quale, pur costituendosi in ritardo, non decade dal potere di allegare il relativo fatto costitutivo ed introdurre così nel processo il presupposto su cui si innesta il potere dovere del giudice di dare corso ai poteri officiosi (ex art. 421. c.p.c.) intesi alla ricerca della verità materiale.

5.- La decadenza prevista dall’art. 416 c.p.c., commi 2 e 3, per il convenuto che si costituisce in ritardo riguarda, infatti, oltre le domande riconvenzionali, le sole “eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio” ed “i mezzi di prova dei quali intende avvalersi”. Talchè a nulla poteva rilevare nella presente causa che il concessionario della Riscossione si fosse costituito in ritardo, potendo egli allegare il fatto interruttivo della prescrizione in relazione al quale il giudice esercitare il proprio potere di ammissione della prova, a prescindere dalla decadenza probatoria pure prodottasi per la parte.

6.- 11 ricorso va quindi accolto in relazione al primo motivo, assorbito il secondo; la sentenza impugnata deve essere quindi cassata, con rinvio alla medesima Corte d’Appello, in diversa composizione, la quale nella decisione della causa si atterrà ai prefati principi.

Ai sensi dell’art. 384 c.p.c. la stessa Corte d’appello provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. Avuto riguardo all’esito del giudizio non sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, all’adunanza camerale, il 16 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2019

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