Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24728 del 02/12/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. II, 02/12/2016, (ud. 17/06/2016, dep. 02/12/2016), n.24728

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27026/2013 proposto da:

CREDSEC SPA c.f., (OMISSIS), in persona dell’amministratore unico e

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 22, presso lo studio dell’avvocato

ALESSANDRO FUSILLO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

BANCA D’ITALIA SPA, c.f. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

NAZIONALE 91, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA RITA MARIA R.

CECI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIOVANNI

LUPI;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA nel procedimento

iscritto al n. 60843/2010 R.G. V.G., depositato il 09/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/06/2016 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;

udito l’Avvocato ALESSANDRO FUSILLO, difensore della ricorrente, che

ha chiesto l’accoglimento del ricorso ed ha depositato una cartolina

di ricevimento;

udito l’Avvocato STEFANIA RITA MARIA R. CECI, difensore della

controricorrente, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DEL CORE Sergio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. – La Corte d’appello di Roma, con decreto depositato in data 9.4.2013, ha respinto l’opposizione proposta D.Lgs. n. 385 del 1993, ex art. 145 (cd. T.U.B.) dalla società Intermediaria Finanziaria CREDSEC spa contro un provvedimento sanzionatorio inflitto dal Direttorio della Banca d’Italia alla predetta società e ai Sindaci a seguito di accertamenti ispettivi e di vigilanza svolti tra i mesi di aprile e maggio 2009.

Per giungere a tale conclusione la Corte d’Appello ha rilevato:

che alla fattispecie non erano applicabili le disposizioni del D.M. del 2009;

che per il tipo di attività esercitata dalla società (rientrante certamente in quella di finanziamento) sussisteva l’obbligo di iscrizione nell’elenco speciale di cui all’art. 107 T.U.B, per il superamento dei limiti dimensionali richiesti dalla normativa applicabile ratione temporis (D.M. del 1996);

– che anche l’acquisto di crediti era una attività di tipo finanziario, come si evince dal D.M. 6 luglio 1994;

– che non poteva accogliersi la tesi dell’errore in buona fede sull’obbligo di iscrizione nell’elenco speciale intermediari;

– che non risultava svolta dalla società la verifica dei requisiti di onorabilità e professionalità degli organi amministrativi e di controllo, a nulla rilevando la oggettiva sussistenza in concreto di tali requisiti;

che dall’ispezione era emersa altresì la omessa registrazione di alcuni dati nell’Archivio Unico Informatico;

– che la cancellazione volontaria dall’elenco generale di cui all’art. 106 T.U.B. non aveva fatto venir meno il potere sanzionatorio della Banca d’Italia.

3. – Per la cassazione di tale decreto ha proposto ricorso la CREDSEC spa sulla base di dieci motivi a cui resiste la Banca d’Italia con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo si deduce la violazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, del combinato disposto del D.M. 6 luglio 1994, D.M. 28 giugno 1996, D.M. 1 settembre 1998, D.M. 17 febbraio 2009, n. 29, dell’art. 107 TUB. Secondo la ricorrente, se la Corte avesse seguito le premesse del proprio ragionamento (applicabilità del D.M. del 1996 piuttosto che il D.M. n. 29 del 2009), avrebbe dovuto accogliere l’opposizione perchè la società pacificamente non aveva i requisiti per l’iscrizione nell’elenco speciale secondo la vecchia normativa la contestazione, del tutto infondata, riguardava il superamento dei parametri della nuova regolamentazione degli intermediari finanziari).

Il motivo è inammissibile per difetto di specificità perchè la sua formulazione, poco chiara e del tutto generica, non consente neppure di cogliere quale sia l’errore di diritto che la Corte di merito avrebbe commesso. Il ricorso per cassazione è bene ricordarlo – è una domanda impugnatoria che può proporsi per certi particolari motivi e come tale necessariamente si deve sostanziare, per il concetto stesso di impugnazione, in una critica alla decisione impugnata, il che impone di prospettare alla Corte, nell’atto con cui viene proposta, perchè la decisione è errata secondo il paradigma dell’art. 360 c.p.c. e, quindi, di dirlo argomentando dalle risultanze processuali del merito, siano esse documenti o atti processuali Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 7455 del 25/03/2013 Rv. 625596 in motivazione).

In ogni caso, la Corte d’Appello a pagg. 3 e 4 ha del tutto correttamente ritenuto applicabile ratione temporis il D.M. 13 maggio 1996, osservando che la violazione contestata (riguardante la mancata iscrizione nel registro speciale) si era verificata tra il 2005 e il 2008, con conseguente applicazione della normativa all’epoca in vigore, secondo la regola del tempus regit actum. E, poichè gli importi riscontrati dagli ispettori eccedevano il limite dettato dal D.M. 13 maggio 2006, sia con riferimento ai mezzi patrimoniali che al volume di attività finanziaria, si imponeva l’iscrizione di cui all’art. 107 TUB.

2-3 Col secondo motivo si denunzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione del D.M. 17 febbraio 2009, art. 17 e art. 107 TUB. Richiamando i DD.MM. citati nel primo motivo, la società ricorrente ritiene che – contrariamente a quanto rilevato dalla Corte d’Appello – non vi era stato alcun superamento dei limiti dimensionali del volume delle attività finanziarie e dunque non sussisteva alcun obbligo di iscrizione nel registro speciale. Secondo la tesi della ricorrente, invece, la Corte romana avrebbe dovuto tenere in debito conto il D.M. n. 29 del 2009, che non comporta un obbligo immediato di iscrizione nell’elenco speciale.

Col terzo motivo si denunzia, ai sensi dell’art. 360 c.pc.., n. 3, la violazione del D.M. n. 29 del 2009, art. 15, con riferimento al requisito dei mezzi patrimoniali. Osserva la CREDSEC che il parametro relativo ai mezzi patrimoniali non riveste più importanza in quanto ai sensi del D.M. n. 29 del 2009, art. 15, il solo elemento da prendere in considerazione al fine di affermare l’obbligo di iscrizione nell’elenco speciale è il volume di attività finanziaria. Rileva che la situazione verificatasi è paradossale perchè le è stata applicata una sanzione per la mancata iscrizione nell’elenco speciale in base al superamento dei limiti dimensionali con riferimento al solo elemento dei mezzi patrimoniali, rilevante per la normativa abrogata, ma non più preso in considerazione in base alle regole vigenti. Sostiene poi che il superamento del limite constatato nel corso di un semestre, deve essere confermato anche in quello successivo e che nel caso in esame ciò è avvenuto solo per il 2005 mentre per il primo semestre 2006 i mezzi patrimoniali erano nuovamente al di sotto del limite stabilito per l’obbligatoria iscrizione nell’elenco speciale.

Questi due motivi – che per il comune riferimento alla normativa applicabile – ben si prestano a trattazione unitaria sono privi di fondamento.

Il DM D.M. 13 maggio 1996 (Criteri di iscrizione degli intermediari finanziari nell’elenco speciale di cui del D.Lgs. settembre 1993, n. 385, art. 107, comma 1) all’art. 2 detta criteri per l’individuazione degli intermediari, prevedendo, al comma 2, lett. a), un obbligo di iscrizione per “gli intermediari esercenti l’attività di finanziamento sotto qualsiasi forma che abbiano un volume di attività finanziaria pari o superiore a Lire 200 miliardi ovvero mezzi patrimoniali pari o superiori a Lire 10 miliardi”.

Già nel 2012 le sezioni unite affermarono che il principio penalistico dell’applicazione retroattiva della legge più favorevole non si applica in materia di sanzioni disciplinari, poichè l’illecito deontologico è riconducibile al “genus” degli illeciti amministrativi, per i quali – in difetto della “eadem ratio” – non trova applicazione, in via analogica, il principio del “favor rei” sancito dall’art. 2 c.p., bensì quello del “tempus regit actum” Sez. U, Sentenza n. 14374 del 10/08/2012 Rv. 623482). Il principio è stato ripreso anche di recente dalla prima sezione di questa Corte con le sentenze n. 13433 del 30/06/2016 Rv. 640354 e n. 4114 del 02/03/2016 Rv. 638803 secondo cui il principio cd. del “favor rei”, di matrice penalistica, non si estende, in assenza di una specifica disposizione normativa, alla materia delle sanzioni amministrative, che risponde, invece, al distinto principio del “tempus regit actum”. Nè tale impostazione viola i principi convenzionali enunciati dalla Corte EDU nella sentenza 4 marzo 2014 (Grande Stevens ed altri c/o Italia).

Nel caso di specie, del tutto corretta è stata l’applicazione della regola tempus regit actum con riferimento a violazioni poste in essere tra il 2005 e il 2008, come pure accertato dalla Corte d’Appello pag. 3 e 4 provvedimento impugnato). Avendo il giudice di merito, con tipico apprezzamento in fatto, accertato che gli importi riscontrati dall’Ispettorato di Vigilanza nel periodo di riferimento eccedevano il limite dettato dal D.M. 13 maggio 1996, con riguardo sia ai mezzi patrimoniali che al volume di attività finanziaria giuridicamente corretta è la conclusione di ritenere obbligatoria l’iscrizione nell’elenco speciale. E, per completezza, il giudice di merito ha rilevato che il volume di attività riscontrato per l’anno 2008 risulta superiore anche alla disciplina introdotta dal D.M. n. 29 del 2009.

4. Col quarto motivo si denunzia violazione degli artt. 106 e 107 TUB, del D.M. 6 luglio 1994, D.M. 13 maggio 1996, D.M. 1 settembre 1998 e D.M. n. 29 del 2009, art. 3: la Corte d’Appello avrebbe dovuto rilevare che la CREDSEC non svolge attività implicante l’obbligo di iscrizione nell’albo speciale, perchè si occupa di “acquisto crediti pro soluto”, attività non rilevante ai fini dl superamento delle soglie regolamentari.

La censura è priva di fondamento.

Come si è visto, del D.M. 13 maggio 1996, art. 2, comma 2, lett. a), sottopone all’obbligo di iscrizione gli intermediari esercenti l’attività di finanziamento sotto qualsiasi forma. Il D.M. 6 luglio 1994 (Determinazione, ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 106, comma 4, del contenuto delle attività indicate nello stesso art. 106, comma 1, nonchè in quali circostanze ricorre l’esercizio delle suddette attività nei confronti del pubblico) all’art. 2, definisce l’attività di finanziamento sotto qualsiasi forma precisando che con tale espressione si intende anche ogni tipo di finanziamento connesso con operazioni di “acquisto di crediti” (v, art. 2 lett. b).

Collegando il contenuto di tali disposizioni, si rivela giuridicamente corretta la decisione impugnata laddove, a pag. 4, ha ritenuto compresa nell’attività di finanziamento anche quella destinata all’acquisto di crediti e cessione pro soluto.

5 Col quinto motivo la ricorrente denunzia, ai sensi dell’art. 360, n. 3, violazione dell’art. 112 c.p.c.: omessa pronuncia sul terzo motivì di opposizione con cui si negava il compimento di operazioni in contrasto col principio di esclusività della attività finanziaria e dello Statuto. Ripropone quindi il motivo di opposizione non esaminato dalla Corte d’Appello rilevando la mancanza di contrasto con lo Statuto e ricostruendo l’attività svolta dalla società partecipata ICS.

La censura è priva di fondamento.

In materia di opposizione ad ordinanza ingiunzione, il ricorso per cassazione che denunzi il mancato esame, da parte del giudice di merito, di un motivo dell’opposizione può condurre alla cassazione della sentenza impugnata soltanto se, vertendo su questione di diritto, esso sia fondato, atteso che, nel caso di sua infondatezza, lo iato esistente tra la pronuncia di rigetto ed il mancato esame della censura deve essere colmato dalla Corte di Cassazione facendo uso del proprio potere di correzione della motivazione della sentenza, integrando la decisione di rigetto mediante l’enunciazione delle ragioni di diritto che sostengono il provvedimento opposto, senza necessità di rimettere la causa ad altro giudice affinchè dichiari infondato il motivo non esaminato (Sez. 2, Sentenza n. 8561 del 12/04/2006 Rv. 588332; Sez. 1, Sentenza n. 3388 del 18/02/2005 Rv. 579433).

Ebbene nel caso in esame il motivo di opposizione non era fondato perchè per “attività strumentali e connesse” che gli intermediari finanziari possono esercitare si intendono, tra l’altro, quelle di “gestione di immobili ad uso funzionale” (D.M. 6 luglio 1994 cit., art. 8, comma 2) e le attività svolte dalla partecipata ICS (le cui attività risultano costituite per il 75% da poste non finanziarie) certamente non rientravano in tale categoria, così come non vi rientravano le transazioni commerciali in campo immobiliare anch’esse segnalate nel verbale ispettivo cui passeggi rilevanti vengono trascritti nel controricorso della Banca d’Italia a pag. 18), a nulla rilevando le modalità di acquisizione dei fondi (mediante contratti bancari di leasing), essendo invece determinante la gestione di immobili con finalità lucrativa.

6 Col sesto motivo la ricorrente lamenta la violazione della L. n. 689 del 1981, art. 3 e art. 5 c.p., dolendosi del mancato riconoscimento dell’errore in buona fede sulla antigiuridicità della condotta, considerata l’obiettiva incertezza della normativa e la conseguente insorgenza di ignoranza inevitabile anche per soggetti dotati di particolari conoscenze giuridiche o dediti alla medesima attività professionale.

Il motivo è infondato.

In tema di sanzioni amministrative, la buona fede rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa quando sussistono elementi positivi idonei ad ingenerare nell’autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e quando l’autore medesimo abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso, neppure sotto il profilo della negligenza omissiva. L’onere della prova degli elementi positivi che riscontrano l’esistenza della buona fede è a carico dell’opponente e la relativa valutazione costituisce un apprezzamento di fatto di stretta competenza del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se non sotto il profilo del vizio di motivazione (v. Sez. 5, Sentenza n. 23019 del 30/10/2009 Rv. 610357; ez. 2, Sentenza n. 13610 del 11/06/2007 Rv. 597317; v. altresì Sez. Ordinanza n. 19759 del 02/10/2015 Rv. 636814; Sez. L, Sentenza n. 16320 del 12/07/2010 Rv. 614381).

Nel caso che ci occupa la Corte d’Appello ha escluso la inevitabilità dell’errore osservando pag. 5) che la società, di fronte ad una difficoltà interpretativa, ben avrebbe potuto rivolgersi alla competente area di vigilanza bancaria finanziaria per ottenere i chiarimenti necessari ad eliminare ogni incertezza.

Trattasi, come si vede, di tipico apprezzamento in fatto, privo di vizi logici e come tale qui non sindacabile dalla censura che, invece, tende sollecitare proprio una rivisitazione di accertamenti fattuali in senso ad essa favorevole, preclusa nel giudizio di legittimità.

7 Col settimo motivo viene denunciata la violazione del TUB e del Provvedimento della Banca d’Italia sulla “presunta omessa verifica dei requisiti di onorabilità e professionalit degli organi amministrativi e di controllo perchè la disciplina del provvedimento Banca d’Italia (del 14.5.2009) era applicabile per il futuro e non agli esercizi dal 2005 al 2008. Rileva poi la sussistenza in concreto dei predetti requisiti, come da apposita elencazione dei soggetti che ricoprono cariche amministrative e di controllo.

Il motivo è anch’esso infondato.

Il D.M. 30 dicembre 1998, n. 516, art. 1, comma 4 (Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti di professionalità e di onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari, ai sensi del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 385, art. 109) stabilisce espressamente che “il consiglio di amministrazione, nel verificare, ai sensi dell’art. 109, comma 2, del testo unico, la sussistenza dei requisiti previsti dai commi 2 e 3, sentito l’interessato, previa contestazione dei requisiti mancanti da effettuarsi almeno quindici giorni prima dell’audizione, valuta l’esperienza anche in relazione alle esigenze gestionali dell’intermediario finanziario, indicando nel verbale della riunione le valutazioni effettuate”.

Nella vicenda che ci occupa, alla società ricorrente è stata contestata proprio l’omissione della verifica, che è normativamente prevista dalla citata disposizione: perde pertanto di consistenza l’assunto difensivo secondo cui la verifica preventiva sarebbe stata introdotta dal provvedimento della Banca d’Italia del 14.5.2009, e che quindi si trattava di una disciplina da operare per il futuro.

Altro errore che traspare dalla censura in esame sta nel confondere il dovere di verifica (da compiere in via preventiva e da documentare proprio per dimostrarne l’adempimento nei confronti degli organi ispettivi) con la sussistenza in concreto dei requisiti di onorabilità e professionalità. La censura, pertanto, ancora una volta, non coglie nel segno e pertanto si sottrae a critica il provvedimento impugnato che, prescindendo dal possesso effettivo dei requisiti onorabilità e professionalità, ha sottolineato invece la mancata prova dello svolgimento della doverosa verifica in epoca precedente all’ispezione pagg. 5 e 6 decreto impugnato).

8 Con l’ottavo motivo la società ricorrente lamenta violazione dell’art. 112 TUB, dolendosi della mancata applicazione della sanzione nel minimo (con riferimento alla omessa segnalazione di sindaco supplente e delle cariche rivestite dai sindaci in altre società): suo dire si tratterebbe di mera violazione formale, che non ha intaccato l’interesse alla cui tutela è finalizzato l’obbligo di segnalazione.

Il motivo è inammissibile perchè introduce un tema (implicante necessariamente accertamenti in fatto sulla gravità della condotta) che non ha formato oggetto del giudizio di opposizione davanti alla Corte d’Appello.

Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, qualora una determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata nè indicata nelle conclusioni ivi epigrafate, il ricorrente che riproponga la questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione dj inammissibilità, per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale scritto difensivo o atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare actis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (tra le varie, v. Sez. 1, Sentenza n. 25546 del 30/11/2006 Rv. 593077; Sez. 3, Sentenza n. 5070 del 03/03/2009 Rv. 606945 non massimata; Sez. 3, Sentenza n. 15422 del 22/07/2005 Rv. 584872).

Nel caso di specie lo stesso ricorso pagg. 4 e 5) elenca i motivi di opposizione devoluti alla Corte romana e tra questi non figura quello oggi proposto e che, conseguentemente, non è stato affrontato nella impugnata sentenza.

9 Col nono motivo si deduce la violazione del decreto legislativo 231/2007 con riferimento alla presunta mancata registrazione nell’Archivio Unico Informatico: sostiene la ricorrente che la Corte d’Appello non avrebbe considerato la genericità dell’addebito.

Il motivo è inammissibile per difetto di specificità perchè non contiene alcuna critica al provvedimento impugnato (v. pagg. 32 e 33 del ricorso). Per evidenti ragioni di sintesi espositiva si richiama il principio affermato nella trattazione del primo motivo rilevandosi, anche in tal caso, che la Corte di merito ha adeguatamente motivato richiamando la finalità della norma sulla regolare tenuta del registro informatico senza che rilevi alcuna distinzione sulla maggiore o minore rilevanza delle violazioni riscontrate, per cui l’omessa registrazione di alcuni dati comportava la sussistenza dell’illecito contestato (pagg. 6 e 7 decreto impugnato).

10 Infine, col decimo ed ultimo motivo, si denunzia la violazione dell’art. 145 TUB per esaurimento del potere sanzionatorio a seguito di cancellazione volontaria dall’elenco generale di cui all’art. 106 T.U.B.: la cancellazione volontaria comporterebbe, secondo la tesi della ricorrente, la definitiva uscita della società dal novero dei soggetti sottoposti al potere di vigilanza, ispezione e controllo della Banca d’Italia, a meno che non risulti un esercizio abusivo di attività soggette a vigilanza ispettiva, ipotesi non ricorrente nella specie.

Il motivo è inammissibile per una pluralità di ragioni:

– innanzitutto, perchè introduce una questione nuova, cioè quella della perdita del potere sanzionatorio da parte della Banca d’Italia a seguito della cancellazione volontaria, mentre nel giudizio di merito la questione era stata impostata sotto ben altra prospettiva e cioè con riferimento al provvedimento di cancellazione ufficiosa (v. pag. 7 decreto impugnato sub 8) – in secondo luogo, perchè si fonda su un documento (la domanda di cancellazione volontaria) di cui non risulta nè la trascrizione nel ricorso nè qualunque indicazione su data e sede di deposito nel giudizio di merito.

La violazione della regola dell’autosufficienza del ricorso per cassazione (art. 366 c.p.c., n. 6) è palese perchè in tema di ricorso per cassazione, ai fini del rituale adempimento dell’onere, imposto al ricorrente dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, di indicare specificamente nel ricorso anche gli atti processuali su cui si fonda e di trascriverli nella loro completezza con riferimento alle parti oggetto di doglianza, necessario che, in ossequio al principio di autosufficienza, si provveda anche alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame. (tra le varie, Sez. 3, Sentenza n. 8569 del 09/04/2013 Rv. 625839).

In conclusione, l’impugnazione va respinta con addebito di spese a carico della parte soccombente.

Considerato inoltre che il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è stato rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto del T.U. di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi Euro 5.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 17 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA