Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24727 del 19/10/2017


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Cassazione civile, sez. II, 19/10/2017, (ud. 11/05/2017, dep.19/10/2017),  n. 24727

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26294-2013 proposto da:

CORNELLO CENTRIFUGHE S.r.l., (p.iva (OMISSIS)), in persona

dell’Amministratore unico e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FRANCO SACCHETTI 125, presso

lo studio dell’avvocato GIUSEPPINA STILLITANI, rappresentata e

difesa dall’avvocato ASCANIO AMENDUNI;

– ricorrente –

contro

ITALTECNICA S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza n. 921/2013 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 21/08/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/05/2017 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Bari, con sentenza depositata il 21 agosto 2013 e notificata il 16 settembre 2013, ha rigettato l’appello proposto da Cornelio Centrifughe s.r.l. avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 2570 del 2006, e nei confronti di Italtecnica s.r.l.

1.1. Il Tribunale accolse la domanda riconvenzionale di Italtecnica e, per l’effetto, condannò Cornelio Centrifughe al pagamento dell’importo di Euro 78.140,11 a titolo di corrispettivo della fornitura di cuscinetti per centrifughe, previo rigetto della domanda con cui l’attrice Cornelio aveva chiesto l’accertamento della non spettanza del corrispettivo della fornitura per vizi della merce, o, in subordine, la riduzione del corrispettivo, oltre al risarcimento danni.

2. La Corte d’appello ha confermato la decisione di primo grado, rilevando: a) che il termine di consegna della merce non era essenziale; b) che il materiale difettoso era stato sostituito a distanza di pochi giorni, sicchè la sospensione dei pagamenti era contraria a buona fede; c) che non era provato il danno da ritardo.

3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Cornelio Centrifughe srl, sulla base di due motivi. La società Italtecnica non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è infondato.

1.1. Con il primo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., artt. 2697,2727 e ss., 1362,1457 c.c., omesso esame di fatti decisivi per il giudizio riguardante l’essenzialità del termine pattuito per la consegna della merce, e omessa pronuncia sulla richiesta di ammissione di prova testimoniale.

2. Con il secondo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., artt. 2697,2727 e ss., 1218,1226 c.c., nonchè omesso esame delle circostanze e dei fatti indicati nel motivo precedente, e si contesta, in via consequenziale, il mancato riconoscimento del danno da ritardo nella consegna del materiale compravenduto.

3. La doglianze, da esaminare congiuntamente perchè in rapporto di connessione-dipendenza, sono in parte inammissibili e in parte infondate.

3.1. Il nucleo del ricorso risiede nella contestazione del giudizio di non essenzialità del termine di consegna della merce, di cui si assume l’erroneità per violazione di legge e per omesso esame di fatti decisivi. Tuttavia, l’esame delle censure rende evidente che la ricorrente solo apparentemente denuncia error in iudicando, sollecitando in realtà il riesame del quadro probatorio e quindi una nuova lettura dei fatti, alternativa a quella argomentata dalla Corte d’appello.

Si tratta di operazione palesemente estranea al sindacato di legittimità, come ripetutamente affermato da questa Corte (da ultimo, Cass. 04/04/2017, n. 8758), cui si deve aggiungere che il vizio di omesso esame di fatto decisivo non è dedotto secondo il paradigma del “nuovo” art. 360 c.p.c., n. 5, (ex plurimis, Cass. Sez. U. 07/04/2014, n. 8053), non essendo indicato un fatto storico che, se considerato, avrebbe sicuramente condotto ad una decisione diversa (circostanze presuntive o sintomatiche per definizione non costituiscono fatto decisivo).

3.2. Quanto alla mancata pronuncia sulle istanze istruttorie, che in ogni caso non integrerebbe il vizio di omessa pronuncia (ex plurimis, Cass. Sez. U. 18/12/2001, n. 15982), è evidente che una volta esclusa l’essenzialità del termine di consegna della merce, la prova orale articolata dalla società appellante era priva di rilevanza, donde il rigetto implicito.

3.3. Risultano infondate le doglianze prospettate con il secondo motivo di ricorso, che attengono al danno da ritardo.

La Corte d’appello, dopo aver affermato che il termine di consegna non era essenziale, ha precisato che la sostituzione della merce difettosa (cuscinetti rigati) era avvenuta a distanza di pochi giorni, e con ciò ha escluso anche il danno da ritardo relativamente al materiale sostituito.

4. Il ricorso è rigettato senza pronuncia sulle spese, poichè la parte intimata non ha svolto difese.

Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 11 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2017

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