Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24727 del 08/10/2018

Cassazione civile sez. II, 08/10/2018, (ud. 17/05/2018, dep. 08/10/2018), n.24727

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CORRENTI Vincenzo – Presidente –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25661/2014 R.G. proposto da:

C.G., rappresentato e difeso dall’Avv. Sergio Liberati, con

domicilio eletto in Roma, presso la Cancelleria della Corte di

cassazione;

– ricorrente –

contro

A.A.M., e M.P.;

– intimati-

avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona n. 15/2014,

depositata il 23.1.2014;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17.5.2018,

dal Consigliere Giuseppe Fortunato.

Fatto

FATTI DI CAUSA

C.G. ha convenuto in giudizio A.A.M. e M.P. dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno, deducendo di esser proprietario di una porzione di fabbricato sito in (OMISSIS), e dello spazio circostante il fabbricato; che, in occasione della vendita di una porzione del fabbricato a Ce.Ga., si era riservato la proprietà di detto spazio, costituendo una servitù di passaggio pedonale e carrabile sui quattro lati del percorso al solo scopo di consentire l’accesso ad un locale terraneo adibito a garage; che detto vano era stato trasformato in cucina sin dal 1975, per cui la servitù non era stata esercitata conformemente al titolo per oltre un ventennio, con conseguente estinzione del diritto ex art. 1073 c.c.; che inoltre il transito era stato esercitato solo sui lati est per raggiungere il garage, e sul lato nord per raggiungere a piedi il portone di ingresso dello stabile, per cui il tracciato non poteva considerarsi più gravato dalla servitù sugli altri lati; che Ce.Ga., con atto del 1993, aveva venduto il proprio immobile agli attuali resistenti, i quali avevano iniziato a compiere atti emulativi, effettuando manovre sul piazzale di esclusiva proprietà dell’attore e a parcheggiare le auto, in contrasto con il titolo.

Ha chiesto di dichiarare l’estinzione della servitù di transito carrabile nonchè di quella di transito pedonale sul tratto che corre dal cancello di accesso al portone di ingresso dell’edificio, o, in via subordinata, di stabilire che i convenuti potevano transitare con automezzi ma non eseguire manovre sul piazzale posto all’interno della recinzione esterna del fabbricato, nè altre attività non consentite dal titolo. Nella memoria ex art. 183, ha chiesto di dichiarare, in via subordinata, l’estinzione della servitù carrabile per non uso sui lati ovest e sud, e, nel lato est, nel tratto che corre dall’ingresso del locale di proprietà dei convenuti al muro a sud del fabbricato, stabilendo le modalità di esercizio del diritto nei limiti di quanto effettivamente necessario per il passaggio delle autovetture.

I convenuti hanno proposto domanda riconvenzionale al fine di ottenere la rimozione degli ostacoli che impedivano il libero esercizio della servitù.

Il tribunale ha respinto la domanda principale, con pronuncia confermata dal giudice d’appello.

La Corte distrettuale ha ritenuto che la servitù carrabile non era stata costituita solo per accedere al garage, essendo stata imposta sui quattro lati del fabbricato; che la trasformazione del garage in cucina non impediva l’uso del percorso per finalità (trasporto e scarico di merce) comunque connesse all’uso del vano che ne era beneficiato e che l’esercizio parziale della servitù non ne aveva determinato la estinzione. Ha ritenuto provato che quantomeno dal 1993 il transito fosse stato esercitato lungo il percorso che andava dal cancello al portone e dal cancello al locale rustico per raggiungere l’ex garage, pur essendo necessaria l’effettuazione di manovre; ha asserito che il ricorrente aveva – comunque riconosciuto la sussistenza della servitù intervenendo in un giudizio promosso dai resistenti verso Ce.Ga., loro dante causa, interrompendo il decorso del termine ex art. 1073 c.c..

Infine ha escluso il diritto di parcheggio ed ha respinto la domanda subordinata proposta nelle memorie ex art. 183 c.p.c., sostenendo che l’art. 1065 c.c. può venire in considerazione solo ove sussistano dubbi sull’estensione del titolo o dell’utilitas.

Per la cassazione di questa sentenza C.G. ha proposto ricorso sviluppato in cinque motivi.

I resistenti non hanno svolto attività difensive.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo censura la violazione degli artt. 1051,1064 e 1065 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la sentenza asserito che la servitù di passaggio comprende la facoltà di scaricare pacchi, effettuare manovre e sostare i veicoli, mentre il diritto deve essere esercitato conformemente al titolo o al possesso e quindi, nella specie, solo per accedere al vano destinato a garage; che, quindi, cessata tale destinazione dell’immobile, doveva ritenersi estinta la servitù, essendo decorso il termine ventennale ai fini dell’usucapio libertatis. La Corte distrettuale avrebbe, infine, erroneamente respinto la domanda subordinata con cui era stata chiesto di accertare l’estinzione della servitù su parte del tragitto.

Il secondo motivo censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 1027,1073 e 1074 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la Corte distrettuale asserito che i titolari del fondo dominante avevano continuato ad esercitare la servitù, impedendone l’estinzione per non uso, non considerando che i resistenti avevano compiuto attività non rientranti nelle previsioni del titolo (quali lo scarico di merci e l’effettuazione di manovre) e che non costituivano esercizio del diritto.

Il terzo motivo censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 1165 e 2944 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la sentenza ritenuto che il ricorrente avesse riconosciuto la sussistenza della servitù con l’atto di intervento nel giudizio promosso dai coniugi M. nei confronti del loro dante causa Ce.Ga., mentre il C. aveva inteso solo impedire il riconoscimento del diritto di proprietà sullo spazio circostante il fabbricato ma non riconoscere che la servitù non si era estinta.

Il quarto motivo censura l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, asserendo che il ricorrente aveva richiesto, in via subordinata, di dichiarare l’estinzione della servitù nei lati ovest e sud del fabbricato nonchè nel lato est dal limite dell’ingresso del locale dei resistenti al muro a sud del fabbricato, mentre la sentenza ha respinto la domanda con motivazione del tutto insufficiente, giungendo all’erroneo convincimento che la servitù era stata esercitata in modo da impedire l’estinzione del diritto; che i testi V. e Ca. avevano dichiarato di non aver visto passare i resistenti su tutti i lati dell’edificio mentre la Corte distrettuale, mal interpretando le risultanze della prova, ha ritenuto che essi non avevano avuto la possibilità di osservare l’intera porzione gravata dalla servitù.

Il quinto motivo censura – letteralmente – la violazione dell’art. 91 c.p.c., L. n. 794 del 1942, art. 3 dei D.M. 5 ottobre 1994, n. 585, D.M. 8 aprile 2004, n. 127 e 140/2012, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la sentenza liquidato i compensi dei difensori non in base al valore della causa dichiarato dal ricorrente, ma alla nota spese dei difensori, ritenendo la domanda di valore indeterminato, attribuendo importi superiori al dovuto.

2. I primi due motivi, da esaminare congiuntamente vertendo su questioni connesse, sono infondati.

La Corte distrettuale ha escluso l’estinzione della servitù per non uso, avendo accertato che non era venuta meno la specifica utilitas per la quale essa era stata costituita, ritenendo, sulla base del contenuto dell’atto del 10.7.1991, che la servitù non poteva considerarsi volta a consentire solo l’accesso al garage, essendo imposta su tutti i lati dello spazio circostante il fabbricato, e che fosse irrilevante la creazione della cucina, potendo il transito essere legittimamente esercitato non per custodire l’auto ma ad es. per scaricare merce, trattandosi di finalità strettamente connesse alla nuova destinazione del vano, non contrastanti con il titolo.

Inoltre, dopo aver ribadito che la servitù di transito ha carattere discontinuo e che nessun rilievo può assumere un esercizio saltuario del diritto, ha ritenuto che le dichiarazioni testimoniali dimostrassero che il transito veicolare era stato esercitato “quantomeno dal 1993”.

In tal modo la pronuncia, con accertamento in fatto, ha desunto dal titolo costitutivo della servitù l’effettiva estensione del diritto di passaggio, avendo stabilito che la servitù era volta a soddisfare generiche esigenze di utilizzazione del vano non inscindibilmente connesse con la sua precedente destinazione a cucina e che, inoltre, rientrava nell’esercizio del diritto anche il transito funzionale alle nuove esigenze di utilizzazione della porzione di proprietà dei resistenti.

Tale accertamento in fatto non è censurabile per violazione di legge poichè l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 si riferisce al tipico “error in iudicando” e, nel menzionare la violazione o falsa applicazione di legge, sintetizza i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto, cioè quello concernente la ricerca e l’interpretazione della norma ritenuta regolatrice del caso esaminato e – il secondo – l’applicazione della norma alla specifica fattispecie concreta, una volta correttamente individuata ed interpretata.

Per contro, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e invade la tipica valutazione del giudice di merito.

Inoltre, la sentenza ha accertato che le manovre effettuate lungo il tracciato asservito erano necessarie per giungere al vano dei resistenti, senza riconoscere facoltà ulteriori, non strettamente connesse ed indispensabili per esercitare la servitù, la quale comprende, difatti, tutto quanto necessario per usarne (art. 1064 c.c.).

Giova, infine, considerare che l’art. 1063 c.c. stabilisce una graduatoria delle fonti regolatrici dell’estensione e dell’esercizio delle servitù, ponendo a fonte primaria il titolo costitutivo del diritto, mentre i precetti dettati dai successivi art. 1064 e 1065 rivestono carattere meramente sussidiario.

L’estensione di una servitù convenzionale e le modalità del suo esercizio devono, perciò, essere desunte dal titolo, da interpretarsi con i criteri dettati dagli art. 1362 c.c. e segg., non potendo assumere alcun rilievo il possesso, che è criterio idoneo per stabilire il contenuto soltanto delle servitù acquistate per usucapione. Solo ove la convenzione non consenta di dirimere i dubbi al riguardo, la servitù acquistata in base a titolo negoziale deve reputarsi costituita, ai sensi dell’art. 1065 c.c., in modo da soddisfare il bisogno del fondo dominante col minore aggravio del fondo servente (Cass. 216/2015; Cass. 14088/2010; Cass. 4222/2007).

3. Il terzo motivo è infondato.

La sentenza ha rilevato che C.G., intervenendo volontariamente nel giudizio intentato dai resistenti nei confronti del loro dante causa, Ce.Ga., aveva chiesto che fosse accertata la sussistenza della sola servitù di passaggio sulla striscia di terreno che circonda il fabbricato, e ha ritenuto che il ricorrente avesse riconosciuto la servitù interrompendo il corso della prescrizione, con valutazione che attiene al merito e che non si espone a censure sotto i profili sollevati in ricorso, poichè il riconoscimento del diritto utile ad interrompere la prescrizione per non uso non deve necessariamente concretarsi in una dichiarazione di volontà consapevolmente diretta all’intento pratico di riconoscere il diritto stesso, ma può consistere in qualunque dichiarazione o comportamento incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore.

Tale accertamento è rimesso al giudice di merito ed è sindacabile solo per vizi di motivazione (Cass. 2.12.2010, n. 24555; Cass. 23.2.2010, n. 4324).

4. Il quarto motivo è inammissibile.

La censura è volta a sindacare l’insufficienza delle argomentazioni con cui la Corte distrettuale ha respinto la domanda subordinata di riduzione del contenuto della servitù, sollecitando, inoltre, un inammissibile riesame delle deposizioni testimoniali.

La sentenza, depositata in data 23.1.2014, ricade, tuttavia, nel regime dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come modificato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con L. n. 134 del 2012, norma che non contempla il vizio di insufficiente o contraddittoria motivazione, ma l’omesso esame di un fatto materiale, principale o secondario, avente carattere decisivo, oggetto di domanda o di eccezione.

Lo scrutinio sul vizio di motivazione è ammissibile ai sensi dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, come violazione di legge e nei limiti di garanzia del minimo costituzionale ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 6, ferma comunque l’impossibilità di contestare, come nel caso in esame, la sola insufficienza delle argomentazioni poste a base della decisione (Cass. s.u. 7.4.2014, n. 87053).

Spetta infine al giudice di merito valutare le prove e stabilire quali di esse siano idonee a giustificare la decisione assunta, e tale apprezzamento opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, sindacabile in sede di legittimità per vizi di motivazione, sempre nei limiti consentiti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012 (Cass. 23940/2015).

5. Il quinto motivo è infondato.

Il valore delle cause relative a beni immobili (fra le quali quella di regolamento di confini) si determina sulla base del reddito dominicale o della rendita catastale, che compete alle parti allegare e provare, sicchè, in mancanza, il giudice deve attenersi alle risultanze processuali, valutando non soltanto gli atti processuali in senso stretto, ma tutta la documentazione esistente nel processo, che conferisca riferimenti oggettivi, tali da offrire al giudice un razionale fondamento di stima.

Ove difettino elementi concreti ed attendibili per la stima, la causa deve ritenersi di valore indeterminabile (Cass. 636/1980; Cass. 1686/1983).

Il ricorso è quindi respinto.

Non luogo a provvedere sulle spese, non avendo gli intimati svolto attività difensive.

Sussistono le condizioni per dichiarare che il ricorrente è tenuto a versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1-quater al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13.

PQM

rigetta il ricorso.

Si dà atto che il ricorrente è tenuto a versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1-quater al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13.

Così deciso in Roma, il 17 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2018

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