Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24727 del 05/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 05/11/2020, (ud. 28/01/2020, dep. 05/11/2020), n.24727

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 30682/2011 R.G. e sul ricorso riunito

iscritto al n. 30686/2011 proposto da:

R. Viaggi di R.C. & C. s.n.c., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Corso

Vittorio Emanuele II, N. 18, presso lo studio Grez e Associati,

rappresentata e difesa dall’avv. Claudio Generoso giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

e

R.C., elettivamente domiciliato in Roma, Roma, Corso

Vittorio Emanuele II, N. 18, presso lo studio Grez e Associati,

rappresentato e difeso dall’avv. Claudio Generoso giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso le sentenze della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 122/11/10 e 123/11/10, depositate il 25 ottobre 2010.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 28 gennaio 2020

dal Consigliere Nonno Giacomo Maria.

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott.ssa Zeno Immacolata, che ha concluso per la

declaratoria di nullità della sentenza e, in subordine, per

l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione.

Udito l’avv. Giuseppe Pecorilla per delega dell’avv. Claudio Generoso

per i ricorrenti, nonchè l’avv. Pietro Garofoli per la

controricorrente.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 122/11/10 del 25/10/2010 la Commissione tributaria regionale della Lombardia (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto da R. Viaggi di R.C. & C. s.n.c. (di seguito R. Viaggi) avverso la sentenza n. 172/01/08 della CTP di Pavia, che aveva a sua volta rigettato il ricorso della società contribuente avverso l’avviso di accertamento per IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2004, con il quale l’Ufficio aveva accertato nei confronti della società contribuente maggiori ricavi in applicazione degli studi di settore.

1.1. Con altra sentenza n. 123/11/10, pronunciata in pari data, la CTR della Lombardia rigettava anche l’appello proposto da R.C. nei confronti della sentenza n. 171/01/08 della CTP di Pavia, che aveva a sua volta rigettato l’impugnazione del contribuente avverso l’avviso di accertamento per IRPEF, addizionali regionali e comunali, contributi previdenziali e sanzioni, concernenti l’anno d’imposta 2004, avviso emesso in conseguenza dell’atto impositivo nei confronti di R. Viaggi, della quale il ricorrente era socio.

1.2. Osservava la CTR nelle due sentenze che, da un lato, “la L. n. 146 del 1998, art. 10, comma 1, stabilisce la valenza probatoria degli studi di settore, quale presunzione relativa, dotata dei requisiti di gravità, precisione e concordanza” e, dall’altro, la società contribuente, convocata per il contraddittorio, fase in cui avrebbe potuto “meglio valutare la situazione commerciale cogliendone gli elementi caratterizzanti in ragione della localizzazione, della struttura, modalità di esercizio dell’attività, pur comparendo, nulla ha obiettato in relazione a quanto risultato”.

1.3. Evidenziava, altresì, la CTR che “in sede di contenzioso il contribuente non ha assolto all’onere della prova posto a suo carico dalla legge (…) apportando solo giustificazioni generiche” e non comprovate da idonea documentazione.

2. Avverso le due sentenze della CTR sia R. Viaggi che R.C. proponevano separati ricorsi per cassazione, ciascuno affidato a quattro identici motivi.

3. L’Agenzia delle entrate resisteva in entrambi i giudizi con controricorso.

4. All’udienza in camera di consiglio del 10/01/2018 veniva pregiudizialmente disposta la riunione del ricorso iscritto al n. 30686/2011 R.G. al ricorso iscritto al n. 30682/2011 R.G. per ragioni di connessione oggettiva e, quindi, le parti venivano invitate a dedurre in ordine alla eventuale non integrità del contraddittorio, con conseguente rinvio della causa a nuovo ruolo.

5. Con successiva ordinanza, resa all’esito delle camere di consiglio del 04/04/2019 e 02/10/2019, questa Corte rimetteva la controversia alla pubblica udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Va, pregiudizialmente evidenziato che, con memorie di uguale contenuto depositate, ex art. 378 c.p.c., prima dell’udienza pubblica del 28/01/2020, R. Viaggi e R.C. hanno documentato – diversamente da quanto avvenuto a seguito dell’ordinanza resa all’esito dell’udienza camerale del 10/01/2018 – la non integrità del contraddittorio, non essendosi il giudizio svolto, fin dal primo grado davanti alla CTP, nei confronti di R.M.D., altro socio della società contribuente.

2. In proposito, costituisce principio consolidato quello per il quale “l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi della società di persone e di quelle dei singoli soci comporta, in linea di principio, la configurabilità di un litisconsorzio necessario, con il conseguente obbligo per il giudice, investito dal ricorso proposto da uno soltanto dei soggetti interessati, di procedere all’integrazione del contraddittorio, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, pena la nullità assoluta del giudizio stesso, rileva/pile anche d’ufficio – in ogni stato e grado del processo” (così Cass. n. 16730 del 25/06/2018; ma la giurisprudenza della S.C. è pacifica: si vedano a mero titolo esemplificativo Cass. n. 27603 del 30/10/2018; Cass. n. 1472 del 22/01/2018; Cass. n. 26648 del 10/11/2017; Cass. n. 15566 del 27/07/2016; Cass. n. 7789 del 20/04/2016; Cass. n. 25300 del 28/11/2014; litisconsorzio escluso dalla Corte unicamente in caso di controllo automatizzato delle dichiarazioni della società, senza rideterminazione del reddito: cfr. Cass. n. 9527 del 11/05/2016).

2.1. Il litisconsorzio non viene meno allorquando, come in ipotesi, si discuta di IRAP e IVA: da un lato, l’IRAP è imputata per trasparenza ai singoli soci (Cass. S.U. n. 13452 del 29/05/2017; Cass. S.U. n. 10145 del 20/06/2012; Cass. n. 29128 del 13/11/2018; Cass. n. 19599 del 24/07/2018; Cass. n. 13767 del 31/07/2012); dall’altro, se è vero che in tema di IVA non si pone un problema di litisconsorzio, è altrettanto vero che allorquando l’Ufficio abbia contestualmente proceduto, con un unico atto, ad accertamenti ai fini anche di altre imposte (come appunto l’IRAP), fondati su elementi comuni, il profilo dell’accertamento impugnato concernente l’imponibile IVA non si sottrae al vincolo necessario del simultaneus processus per l’inscindibilità delle due situazioni, insuscettibili di autonoma definizione (Cass. n. 6303 del 14/03/2018; Cass. n. 21340 del 21/10/2015; Cass. n. 26071 del 30/12/2015).

2.2. La necessità dell’integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti pretermessi è esclusa unicamente nel caso di contemporanea pendenza di più giudizi introdotti dai litisconsorti e trattati e decisi in unico contesto (cfr. Cass. n. 29843 del 13/12/2017; Cass. n. 3830 del 18/02/2010), con possibile riunione sanante in appello (Cass. n. 3789 del 15/02/2018), ma non in sede di legittimità (Cass. n. 13595 del 30/05/2017).

3. L’evidenziata non integrità del contraddittorio implica la declaratoria di nullità delle sentenze di primo e secondo grado e la loro cassazione con rinvio in primo grado alla CTP di Pavia per nuovo esame, previa integrazione del contraddittorio nei confronti del litis-consorte pretermesso R.M.D..

4. Tenuto conto del rilievo solo ufficioso del difetto di contraddittorio, sussistono giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese dell’intero giudizio.

PQM

La Corte, pronunciando sui ricorsi riuniti, dichiara la nullità delle sentenze di merito di primo e secondo grado per violazione del litisconsorzio necessario tra la società e i soci; cassa le menzionate sentenze e rinvia per la trattazione del giudizio davanti alla Commissione tributaria provinciale di Pavia, in diversa composizione, previa integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte pretermesso R.M.D.; compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2020

 

 

 

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