Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24727 del 04/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 24727 Anno 2013
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: FRASCA RAFFAELE

ORDINANZA
sul ricorso 27492-2012 proposto da:
BANCA CIVIDALE SPA 02158040309, in persona del suo Direttore
Generale e legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA SAVOIA 33, presso lo studio dell’avvocato
VESCUSO GIUSEPPE, rappresentata e difesa dall’avvocato
VETTORE NADIA giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente contro
GHIAIE DELL’AGNESE SRL, in persona del legale rappresentante
Amministratore Unico nonchè socio sig. Fabio Dell’Agnese,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE FORNACI,44,
presso lo studio dell’avvocato VERGANO ARNALDO, rappresentata
e difesa dall’avvocato GASPARINETTI FRANCESCO giusta
mandato speciale a margine della memoria difensiva;

Data pubblicazione: 04/11/2013

- resistente nonchè contro
DELL’AGNESE SERGIO, DELL’AGNESE RENATO,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FEDERICO

ANDREA, rappresentati e difesi dall’avvocato DA RE
ALESSANDRO giuste procure a margine della prima e seconda
pagina della memmoria difensiva;
– resistenti nonchè contro
UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK SPA,
DELL’AGNESE LARA, DELL’AGNESE FABIO, INTESA
SANPAOLO SPA, MONTE DEI PASCHI GESTIONE CREDITI
SPA, TERNA SPA, CESCON MARIANNA,
– intimati avverso il provvedimento n. R.G. 2124/2010 del TRIBUNALE di
PORDENONE, depositata il 05/11/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;
è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS.

Ric. 2012 n. 27492 sez. M3 – ud. 10-10-2013
-2-

CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato MANZI

R.g.n. 27492-12 (c.c. 10.10.2013)

Ritenuto quanto segue:
§1. La Banca di Cividale s.p.a. ha proposto istanza di regolamento di competenza
contro Renato Dell’Agnese e Sergio Dell’Agnese, debitori esecutati in una procedura
esecutiva ex art. 599 e ss. da essa promossa nei loro confronti, Lara dell’Agnese,
comproprietaria (o, per come si dice in altra parte del ricorso, nuda proprietaria non
esecutata) dei beni indivisi espropriandi, Fabio Dell’Agnese, la s.r.l. Ghiaie Dell’Agnese,
successori a titolo particolare di Lara dell’Agnese, nonché contro la s.p.a. Unicredit Credit

Managment Bank s.p.a., Marianna Cescon, la s.p.a. Intesa San Paolo s.p.a., la s.p.a. Monte
dei Paschi Gestione Credit e la s.p.a. Terna, tutti soggetti con iscrizioni o trascrizioni sui
beni espropriandi.
L’istanza di regolamento di competenza è stata proposta contro l’ordinanza del 5
novembre 2012, con cui il Tribunale di Pordenone, investito dalla ricorrente del giudizio ai
sensi dell’art. 600 e 181 disp. att. c.p.c. (nel quale sono intervenuti nella qualità Fabio
Dell’Agnese e la citata s.r.1., il primo quale acquirente della quota indivisa di un terzo dei
beni dalla sorella Lara Dell’Agnese, e la seconda, quale destinataria del conferimento di
tale quota da parte di Fabio Dell’Agnese, che ne è il legale rappresentate) ne ha disposto la
sospensione ai sensi dell’art. 295 c.p.c. in attesa della definizione di un giudizio di
revocatoria ordinaria si sensi dell’art. 2901 c.c. introdotto dalla stessa ricorrente per
ottenere la declaratoria di inefficacia di un contratto di locazione ad uso commerciale degli
immobili espropriandi, stipulato dai debitori esecutati con la s.r.l. Ghiaie Dell’Agnese.
In tale giudizio interveniva sentenza di primo grado resa dal Tribunale di Pordenone,
con cui veniva accolta la revocatoria ed a seguito di impugnazione la relativa decisione, al
momento dell’adozione della sospensione del giudizio, pendeva in grado appello davanti
alla Corte d’Appello di Trieste.
Il Tribunale ha ritenuto esistente il nesso di pregiudizialità <>) e di altre
pronunce a ”’7ione semplice, quanto segue: «Salvi soltanto i casi in cui la sospensione
del

JUnaausa pregiudicata sia imposta da una disposizione specifica ed in modo

che debba attendersi che sulla causa pregiudicante sia pronunciata sentenza passata in
giudicato, quando fra due giudizi esista rapporto di pregiudizialità, e quello pregiudicante
sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, è possibile la sospensione del
giudizio pregiudicato soltanto ai sensi dell’art. 337 cod. proc. civ., come si trae
dall’interpretazione sistematica della disciplina del processo, in cui un ruolo decisivo
riveste l’art. 282 cod. proc. civ.: il diritto pronunciato dal giudice di primo grado, invero,
qualifica la posizione delle parti in modo diverso da quello dello stato originario di lite,
giustificando sia l’esecuzione provvisoria, sia l’autorità della sentenza di primo grado.>>.
L’applicazione dei ricordati principi di diritto è sufficiente a giustificare la
valutazione di illegittimità e, quindi, la caducazione dell’ordinanza impugnata, giacché il
Tribunale ha esercitato un potere di sospensione che non aveva, configurandosi semmai
quello del’art. 337, secondo comma, c.p.c.
Potere, peraltro, che nella specie non risulta invocato e che oggettivamente nemmeno
è stato esercitato, dato che supponeva la valutazione della forza di convincimento della
sentenza di primo grado e dell’appello incidentale della s.r.l. Ghiaie Dell’Agnese.
§3. L’ordinanza impugnata dev’essere, dunque, caducata e dev’essere disposta la
prosecuzione del giudizio.
4
Est. Cons. Raffaele Frasca

R.g.n. 27492-12 (c.c. 10.10.2013)

In esso il Tribunale, ai fini di valutare l’effettiva incidenza pratica del giudizio avente
ad oggetto la revocatoria sul giudizio divisionale, terrà eventualmente conto delle
considerazioni che questa Corte ebbe a svolgere in una fattispecie simile nell’ord. n. 18673
del 2010.
§4. Le spese del giudizio di regolamento di competenza seguono la soccombenza a

P. Q. M.
La Corte dispone la prosecuzione del giudizio. Fissa per la riassunzione termine di
mesi tre dalla comunicazione del deposito della presente. Condanna i resistenti Sergio
Dell’Agnese e Renato Dell’Agnese da un lato e la s.r.l. Ghiaie Dell’Agnese dall’altro alla
rifusione delle spese del giudizio di regolamento di competenza, liquidate a carico dei primi
in euro in euro ottomilaquattrocento, di cui duecento per esborsi, oltre accessori come per
legge ed a carico della seconda nella stessa misura.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile-3, il 10
ottobre 2013

carico di entrambe la parti resistenti e si liquidano in dispositivo.

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