Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24727 del 03/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 03/10/2019, (ud. 04/06/2019, dep. 03/10/2019), n.24727

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29402-2017 proposto da:

B.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI

NICOTERA 29, presso lo studio dell’avvocato PARADISI SIMONETTA,

rappresentata e difesa dagli avvocati ALBO ANTONIO FRANCESCO, DI

NAPOLI CLAUDIO;

– ricorrente –

contro

BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPAZ, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE GORIZIA 22,

presso lo studio dell’avvocato MOTTI BARSINI GIUSEPPE LUDOVICO, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato BONDIONI MASSIMO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 644/2017 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 04/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. NAZZICONE

LOREDANA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

– che è proposto ricorso, sulla base di due motivi, avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia n. 644 del 4 maggio 2017 la quale ha confermato la decisione di primo grado, che aveva respinto l’opposizione contro il decreto ingiuntivo emesso in favore della Banca Popolare di Sondrio soc. coop. p.a. per saldo debitore di rapporto di conto corrente;

– che si difende Banca Popolare di Sondrio soc. coop. p.a. con controricorso.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

– che i motivi di ricorso possono essere così riassunti:

1) violazione e falsa applicazione degli artt. 1321,1325,1350 e 1418 c.c., del D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 23 e del Reg. Consob n. 11522 del 1998, art. 30, nonchè insufficienza della motivazione, per non avere la corte del merito ritenuto nullo il contratto cd. quadro di negoziazione, la cui copia debitamente sottoscritta dall’istituto bancario di intermediazione non è mai stata consegnata all’odierna ricorrente;

2) violazione e falsa applicazione dell’art. 1322 c.c. e del D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 1, comma 6, lett. c), poichè il giudice di secondo grado non ha rilevato la nullità, derivante da vizio attinente alla causa concreta, delle operazioni di investimento in strumenti finanziari, ed essa ben può essere riscontrata in sede di legittimità;

– che i due motivi sono inammissibili, in quanto non attaccano la ratio decidendi della decisione impugnata, che ha escluso la possibilità dell’ingresso di nuove domande in corso di causa;

– che, inoltre, il primo motivo segue tesi disattesa dalle Sezioni unite di questa Corte, secondo cui il requisito della forma scritta del contratto-quadro relativo ai servizi di investimento, disposto dal D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, art. 23, è rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente-investitore, ed è sufficiente la sola sottoscrizione di quest’ultimo, non necessitando la sottoscrizione anche dell’intermediario, il cui consenso si può desumere alla stregua dei suoi comportamenti (Cass. civ., sez. un., 1601-2018, n. 898);

– che il vizio di motivazione insufficiente è stato espunto da quelli censurabili in Cassazione (cfr. art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5);

– che il secondo motivo è altresì inammissibile, in quanto “in sede di legittimità non è consentita la proposizione di nuove questioni di diritto, ancorchè rilevabili dyicio in ogni stato e grado del giudizio, quando esse presuppongano o richiedano nuovi accertamenti o apprezzamenti di fatto preclusi alla Corte di

cassazione, salvo che nelle ipotesi previste dall’art. 372 tra le quali rientra la nullità della sentenza purchè il vizio infici direttamente il provvedimento e non sia getto di altra nullità relativa al procedimento” (Cass. n. 2443/2016; Cass. n. 14477/2018);

– che, pertanto, il ricorso è inammissibile;

– che la condanna alle spese segue la regola della soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, di Euro 5.100,00 (di cui Euro 100 per esborsi), oltre alle spese forfetarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modificato dalla 1. 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 4 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2019

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