Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24727 del 02/12/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. II, 02/12/2016, (ud. 07/06/2016, dep. 02/12/2016), n.24727

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13615-2015 proposto da:

L&D SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CELIMONTANA 38,

presso lo studio dell’avvocato PAOLO PANARITI, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

CASSA RISPARMIO BOLOGNA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, L.GO

DI TORRE ARGENTINA 11, presso lo studio dell’avvocato DARIO

MARTELLA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

STEFANO MOLZA;

– controricorrente –

e contro

CASSA RISPARMI FORLI’ E ROMAGNA SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2412/2014 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 26/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/06/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO;

udito l’Avvocato MARTELLA Dario, difensore del resistente che ha

chiesto il rigetto del ricorso riportandosi al controricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

La L&D S.r.l. conveniva nel 2007 in giudizio innanzi al Tribunale di Rimini la Cassa di Risparmio di Bologna (Carisbo) per ivi sentirla condannare alla restituzione della somma di Euro 249.996,85, oltre interessi e rivalutazione, nonchè al risarcimento del danno, previa declaratoria di nullità del contratto di mutuo stipulato il (OMISSIS) e dell’atto di erogazione e quietanza. Tanto per la nullità del contratto di mutuo per mancanza di accordo e per indeterminatezza del tasso di interesse.

Resisteva alla domanda così proposta la Cassa di Risparmio in Bologna S.p.a. e la Cassa di Risparmio di Forlì e della Romagna S.p.a. intervenute a seguito della cessione di ramo di azienda dell’attività bancaria di succursali della Carisbo.

L’adito Tribunale, con sentenza n. 924/2010, rigettava le domande formulate dalla società attrice, condannata al pagamento delle spese di lite.

Avverso la succitata decisione interponeva appello la L&D S.r.l.. Gli istituti di credito resistevano al gravame e proponevano appello incidentale.

L’adita Corte di Appello di Bologna con sentenza n. 2412/2014, rigettava l’appello principale ed, in accoglimento del proposto appello incidentale, condannava la società appellante al pagamento delle spese di lite del primo grado del giudizio anche in favore della Carisbo, nonchè delle spese processuali del grado di appello.

Per la cassazione della suddetta decisione della Corte distrettuale ricorre la L&D S.r.l. con atto affidato a due ordini di motivi. Resistono con unico controricorso la Cassa di Risparmio in Bologna S.p.a. e la Cassa di Risparmio di Forlì e della Romagna S.p.a..

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.- Con il primo motivo del ricorso si censura il vizio di violazione e falsa applicazione degli artt. 1325 e 1346 c.c. in relazione al rigetto della domanda di nullità del contratto di mutuo per mancanza di accordo e determinabilità dell’oggetto, nonchè omesso esame dell’art. 2 ter del contratto di mutuo e art. 3 ter dell’atto di erogazione e quietanza.

Tutto ciò sia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Il motivo qui in esame è del tutto incentrato sulla nota questione della validità o meno dei contratti di mutuo a mezzo dei quali sia previsto un particolare meccanismo di determinazione di taluni elementi e, quindi, della nullità o meno del medesimo contratto in relazione all’oggetto.

La questione è stata, com’è noto, più volte affrontata da questa Corte e già risolta.

In particolare deve richiamarsi e riaffermarsi il principio già enunciato, secondo il quale “in materia di contratti bancari è da escludere che la violazione dell’onere della forma scritta si abbia con la stipulazione per iscritto di clausole del contratto di mutuo fondiario e dell’atto di erogazione e quietanza, con le quali le parti abbiano previsto l’eventualità dell’utilizzo, da parte dell’istituto mutuante, di provvista in valuta estera raccolta mediante assunzione di un prestito in ECU, onde regolare, in tale eventualità, le singole semestralità di ammortamento del mutuo. In tale caso non può parlarsi di recepimento del contenuto di un diverso contratto non sottoscritto dalla parte mutuataria, ma dell’assunzione dello stesso a presupposto del mutuo, allo scopo di variare, secondo fattori oggettivi, pur se aleatori, le condizioni del contratto di mutuo, così come in quest’ultimo convenute” (Cass. civ., Sez. Terza, Sent. 27 agosto 2014, n. 18325).

Il motivo, in quanto infondato, va, quindi, respinto.

2.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce il vizio di violazione e falsa applicazione dell’art. 1346 c.c., art. 1815 c.c., comma 1 e art. 1284 c.c., comma 3 in relazione all’art. 360 c.p.c., commi 3 e 5 in relazione alla questione degli interessi ritenuti extralegali oltre che per indeterminatezza degli stessi.

Il proposto ricorso, col motivo qui in esame, riprende – per un certo verso, ma sotto diversa angolazione – la stessa questione già innanzi affrontata con la prima esaminata doglianza.

Anche per il motivo in esame non può che rammentarsi la consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui “in tema di determinazione degli interessi corrispettivi sulle rate di ammortamento scadute sia validamente stipulata ai sensi dell’art. 1346 c.c., è sufficiente che la stessa -nel regime anteriore alla data di entrata in vigore della L. 17 febbraio 1992, n. 154 – contenga un richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purchè obiettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del saggio di interesse. A tal fine occorre che quest’ultimo sia desumibile dal contratto con l’ordinaria diligenza, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all’istituto mutuante, non rilevando la difficoltà del calcolo necessario per pervenire al risultato finale, nè la perizia richiesta per la sua esecuzione” (Cass. civ., Sez. Terza, Sent. 27 novembre 2014, n. 25205).

Il motivo quindi va, in quanto infondato, respinto.

3.- Il ricorso deve essere rigettato.

4.- Le spese seguono la soccombenza e si determinano in dispositivo. Sussistono i presupposti D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13.

PQM

LA CORTE

rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento in favore delle parti controricorrenti delle spese del giudizio, determinate in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 7 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA