Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24726 del 23/11/2011

Cassazione civile sez. II, 23/11/2011, (ud. 04/10/2011, dep. 23/11/2011), n.24726

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GOLDONI Umberto – Presidente –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 4151/2006 proposto da:

T.E. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA G. PISANELLI 2, presso lo studio dell’avvocato DI MEO

Stefano, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato SARTORE

GIUSTINO;

– ricorrente –

contro

CENTRO FORUM SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimato –

sul ricorso 6265/2006 proposto da:

CENTRO FORLM SRL (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NIZZA 63, presso

lo studio dell’avvocato CROCE MARCO, rappresentato e difeso dagli

avvocati JOVINO MARIA GABRIELLA, RUSSO MARCELLO;

– controricorrente ricorrente incidentale –

contro

T.E. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA G. PI 3ANELLI 2, presso lo studio dell’avvocato DI MEO

STEFANO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

SARTORELLI GIUSTINO;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 1024/2005 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata i 17/11/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/10/2011 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA;

udito l’Avvocato DI MEO Stefano, difensore della ricorrente che si

riporta agli atti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per il rigetto del

ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Centro Forum s.r.l. proponeva opposizione al decreto emesso dal presidente del Tribunale di Chieti su ricorso dell’arch. T. E., decreto col quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di L. 97.798.000, oltre IVA e CNPAIA, quale quota parte di un onorario dovuto per un incarico collegiale avente ad oggetto la progettazione e direzione dei lavori di un complesso edilizio da realizzare in località (OMISSIS). A sostegno dell’opposizione deduceva che in base all’art. 11 del disciplinare d’incarico qualora la società committente avesse deciso di non dare esecuzione alle opere, i professionisti incaricati della progettazione sarebbero stati remunerati con la sola somma di L. 70.000.000 per il lavoro svolto; e che la Centro Forum aveva poi deciso di non eseguire le opere per varie ragioni (incongruità dei tempi di realizzazione imposti dalla Regione, mancato di rilascio del terreno da parte dei mezzadri, mancata concessione di proroghe da parte della stessa Regione ecc.), corrispondendo in effetti solo quest’ultimo importo.

La parte opposta resisteva deducendo la nullità ai sensi dell’art. 1355 c.c., della clausola di cui al citato art. 11, trattandosi di condizione sospensiva meramente potestativa, e la sua sostituzione in base all’art. 1419 c.c., con le norme regolamentari sull’inderogabilità dei minimi tariffari.

Respinta dal Tribunale, l’opposizione era, invece, accolta dalla Corte d’appello dell’Aquila. Quest’ultima, qualificata la convenzione inter partes come contratto ad esecuzione continuata o periodica con previsione di facoltà di recesso anche dopo che il contratto avesse avuto un inizio d’esecuzione, interpretava il citato art. 11 come attributivo di tale facoltà, legittimamente esercitata dalla società committente in quanto l’arch. T. (e gli altri due professionisti con lei incaricati) non aveva ultimato l’adempimento dell’obbigazione assunta, che aveva ad oggetto anche l’attività di direzione dei lavori, pacificamente non espletata. Concludeva, pertanto, che il solo importo spettante di L. 70.000.000 era stato versato per cui null’altro doveva la società committente.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre T.E., con quattro motivi.

La Centro Forum resiste con controricorso e ricorso incidentale condizionato, affidato ad un motivo.

Entrambe le parti hanno presentato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Preliminarmente vanno riuniti, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., i due ricorsi, in quanto proposti avverso la medesima sentenza.

2. – Con il primo motivo del ricorso principale è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1373, 2237 e 1360 c.c. e dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in quanto, a) anche a voler aderire all’impostazione seguita dalla Corte aquilana, in base all’art. 1373 c.c., comma 2, nei contratti ad esecuzione continuata o periodica il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione, e nella specie la progettazione era già stata eseguita e doveva essere remunerata ai sensi dell’art. 2237 c.c., operante anche nel caso di recesso, in relazione all’importanza dell’opera e al decoro della professione; b) non vi è stata manifestazione di recesso, che è atto recettizio, visto che l’impostazione difensiva della Centro Forum si basava sulla volontà di non realizzare l’opera e non su di una volontà di recedere dal contratto.

3. – Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt 1354 e 1355 c.c., in relazione ai nn. 3 e 5 dell’art. 360 c.p.c., deducendo che quella che la Corte aquilana ha ritenuto essere clausola attributiva il diritto di recesso è, in realtà, una condizione sospensiva potestativa, nulla ai sensi dell’art. 1355 c.c.. Parte ricorrente deduce, inoltre, che la condizione in esame, ove ritenuta invece di carattere risolutivo, sarebbe ugualmente nulla per violazione di norma imperativa, quale la L. n. 404 del 1977, art. 6, d’interpretazione autentica dell’articolo unico della L. n. 340 del 1976, che fissa il principio d’inderogabilità della tariffa professionale degli ingegneri e degli architetti quanto meno nei rapporti interni con i privati e perchè apposta ad un elemento essenziale del contratto.

4. – Con il terzo motivo si censura la violazione degli artt. 1362, 1367 c.c. e art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 lamentando che la Corte territoriale ha dato rilievo solo all’art. 11 e non anche all’art. 8, che prevedeva la concessione ai progettisti di un 40% del compenso al momento della erogazione della prima parte del finanziamento regionale; non ha considerato il comportamento delle parti, in particolare il fatto che la soc. committente ricevette il progetto ed ottenne grazie ad esso il rilascio della concessione e la realizzazione di almeno una parte dell’opera; e, infine, ha omesso di motivare su tale punto, ossia sulla parziale esecuzione delle opere.

5. – Con il quarto motivo è denunciata la violazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn.3 e 5 nonchè l’insufficiente, omessa e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, perchè la Corte d’appello non dice da quale atto del processo si desuma che la Centro Forum abbia corrisposto alla T. il compenso di L. 70.000.000, in realtà mai versato, come più volte contestato dalla T., da ultimo anche nella comparsa conclusionale d’appello.

6. – Il terzo motivo, da esaminare con priorità perchè inerente all’interpretazione del contratto da cui dipendono tutte le questioni dedotte in causa, è infondato.

Secondo il fermo e costante orientamento di questa Corte, in tema di ermeneutica contrattuale, l’accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità nella sola ipotesi di motivazione inadeguata ovvero di violazione di canoni legali di interpretazione contrattuale di cui all’art. 1362 cod. civ., e segg.. Pertanto, al fine di far valere una violazione sotto i due richiamati profili, il ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamene violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti, non essendo consentito il riesame del merito in sede di legittimità (Cass. nn. 13242/10, 15381/04 e 13839/04). In altri termini, allorchè – come nella specie sia denunciata la violazione di norme sull’interpretazione dei contratti in connessione con una censura di difetto motivazionale, è necessario che il ricorrente selezioni i singoli passaggi della sentenza impugnata ritenuti viziati, evidenziandone l’insufficienza e/o l’illogicità attraverso un’argomentata relazione dapprima con (la struttura de)i canoni legali asseritamente violati e poi con i costituti di fatto utilizzati dalla stessa sentenza, e non già con gli elementi storici o documentali ad essa estrinseci, dei quali si lamenti la mancata valorizzazione.

6.1. – Nello specifico, la censura in esame si limita a richiamare alcune norme di ermeneutica contrattuale, senza esplicitare senso e portata del supposto malgoverno che la sentenza impugnata ne avrebbe operato; e per accreditare la fondatezza della critica svolta, il motivo semplicemente enfatizza e assolutizza una clausola diversa da quella che la Corte territoriale ha ritenuto di applicazione assorbente, così che esso mal cela la propria sostanza di puro fatto, volta a sollecitare un sindacato di merito incompatibile con i limiti interni della giurisdizione di legittimità.

7. – Il secondo motivo è infondato in entrambe le sue articolazioni.

7.1. – E la prima, a sua volta, non ha pregio per due ragioni.

Ribadito che l’interpretazione delle clausole contrattuali è esercizio rimesso all’esclusivo potere del giudice di merito, e richiamato quanto osservato ai due paragrafi precedenti in ordine ai limiti del relativo controllo di legittimità, va osservato (1) che la censura non contiene adeguate argomentazioni volte a dimostrare l’illogicità o l’insufficienza dell’interpretazione operata dalla Corte di merito, che ha ritenuto che la clausola in questione fosse attributiva di un diritto di recesso in favore della parte committente; (2) e che secondo la giurisprudenza di questa Corte, in generale, la condizione è “meramente potestativa” quando consiste in un fatto volontario il cui compimento o la cui omissione non dipende da seri o apprezzabili motivi, ma dal mero arbitrio della parte, mentre si qualifica “potestativa” quando la volontà del debitore dipende da un complesso di motivi connessi ad apprezzabili interessi che, pur essendo rimessi all’esclusiva valutazione di una parte, agiscano sulla sua volontà determinandola in un certo senso (Cass. n. 11774/07). In particolare, poi, la clausola contrattuale con la quale il sorgere del diritto al compenso da parte del professionista incaricato del progetto di un’opera viene condizionato all’ottenimento del finanziamento per l’opera progettata non è configurabile come condizione meramente potestativa, come tale nulla, atteso che, se è vero che il verificarsi di essa dipende dalla volontà e dall’attività di una sola delle parti, è anche vero che tale accadimento non è indifferente per la parte in questione, alla stregua di un mero si voliterò, non potendosi dubitare della piena funzionalità della pattuizione ad uno specifico interesse dedotto come tale nel contratto e perciò oggetto del medesimo (Cass. nn. 20444/09 e 9587/00).

7.1.1. – Nello specifico, la sentenza impugnata ha affermato, con accertamento in parte qua non sindacato circa la correttezza dell’iter motivazionale sotteso – accertamento che, del resto, è recuperato nello stesso motivo lì dove in esso si sottolinea il rilievo fondamentale, ai fini del decidere, della clausola n. 8 -, che il contratto supponeva la riscossione di un finanziamento dell’opera, sicchè è implicito nell’interpretazione della clausola effettuata dalla Corte territoriale il riferimento a tale presupposto, che renderebbe ad ogni modo non “meramente potestativa”, ma “potestativa” quella che parte ricorrente deduce essere una condizione sospensiva.

7.2. – La seconda censura del motivo in esame, poi, introduce una questione nuova – l’essere la somma di L. 70 milioni, prevista come omnicomprensiva in caso di non esecuzione del progetto, inferiore ai minimi tariffari -, non trattata nella sentenza della Corte aquilana, e che la parte ricorrente non dimostra di aver dedotto in quel giudizio.

8. – Anche il primo motivo è infondato, sebbene per ragioni diverse da quelle indicate dalla Corte territoriale, per cui s’impone l’esercizio del potere correttivo ex art. 384 c.p.c., u.c..

Infatti, escluso che l’appalto d’opera (tale è l’implicita interpretazione in fatto dei giudici d’appello) rientri nella categoria dei contratti ad esecuzione continuata o periodica, non bastando a tal fine che le prestazioni a rispettivo carico delle parti fossero frazionate nel tempo seguendo una determinata calendarizzazione, è sufficiente osservare che il primo comma dell’art. 1373 c.c. è norma suscettibile di deroga convenzionale (v.

Cass. nn. 812/92 e 1513/90).

9. – Pure il quarto motivo è infondato.

9.1. – Il principio di preclusione, che per la sua connotazione “causale” è irriducibile alla sola decadenza, quest’ultima costituendone una sub categoria, comporta la formazione di effetti impeditivi non già per l’inattività della parte che non abbia esercitato una data facoltà processuale nel relativo termine perentorio, bensì per il rapporto di contraddizione fra una precedente condotta assertiva o probatoria e la susseguente attività che la medesima parte intenda compiere. Nel giudizio di cognizione anteriore alla novella di cui alla L. n. 353 del 1990, lo sbarramento temporale per la formazione delle preclusioni è costituito dall’udienza di precisazione delle conclusioni (art. 184 c.p.c. testo anteriore alla citata legge), oltre la quale l’attività delle parti è circoscritta alle sole difese nell’ambito di themata probanda et decidenda ormai definiti, e a loro volta modificabili in appello nei limiti previsti dall’art. 345 c.p.c..

Pertanto, nel giudizio di cassazione, la parte ricorrente la quale deduca che la sentenza impugnata abbia considerato pacifico un fatto, invece, controverso, ha l’onere di indicare, per il principio di autosufficienza del ricorso, in quale atto del giudizio di primo grado e con quali espressioni il fatto medesimo sia stato reso controverso, essendo insufficiente a tal fine sia la generica allegazione di averlo sempre contestato, sia la sola trascrizione della comparsa conclusionale d’appello in cui tale negazione sia stata esplicitata.

9.1.1. – Nella fattispecie, parte ricorrente si è limitata a quest’ultima indicazione, riportando la frase, contenuta nella comparsa conclusionale redatta nel giudizio di secondo grado, secondo cui la Centro Forum non avrebbe corrisposto all’arch. T. l’importo di L. 70 milioni.

Va da sè che non essendo stato assolto il predetto onere di allegazione, resta assorbita la censura relativa alla mancata indicazione da parte della Corte aquilana della fonte del proprio convincimento al riguardo.

10. – In conclusione, il ricorso principale va respinto.

11. – Il ricorso incidentale, sebbene condizionato e, dunque, assorbito dalla reiezione del principale, deve essere preliminarmente dichiarato inammissibile perchè proposto dalla parte risultata interamente vittoriosa nel giudizio d’appello.

12. – Per tale ultima ragione, sussistono giusti motivi per l’integrale compensazione delle spese fra le parti.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale, dichiara inammissibile quello incidentale condizionato e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 4 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2011

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