Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24726 del 19/10/2017


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Cassazione civile, sez. II, 19/10/2017, (ud. 11/05/2017, dep.19/10/2017),  n. 24726

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26618-2013 proposto da:

D.F. s.n.c., (p.iva (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA EUSTACHIO MANFREDI 17, presso lo studio

dell’avvocato DEMETRIO ZEMA, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato ANTONIO CORADELLO;

– ricorrente –

contro

M.A. SCAVI S.n.c., (p.iva (OMISSIS)) – in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato

FRANCESCO A BECCARA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 113/2013 della CORTE D’APPELLO di TRENTO,

depositata il 15/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/05/2017 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Trento, con sentenza depositata il 15 aprile 2013, ha rigettato l’appello proposto da D.F. s.n.c. avverso la sentenza del Tribunale di Rovereto n. 229 del 2011, e nei confronti di M.A. Scavi s.a.s.

1.1. Il Tribunale dichiarò la risoluzione del contratto di compravendita del mini escavatore usato Neuson, condannò la venditrice società D. alla restituzione del prezzo e l’acquirente Mich alla restituzione del mezzo.

2. La Corte d’appello ha confermato la decisione rilevando, nell’ordine: a) che era tempestiva la denuncia dei vizi effettuata dall’acquirente con lettera del 14 novembre 2008; b) che le contestazioni formulate dalla società venditrice alla CTU erano state motivatamente respinte, e comunque non erano idonee ad inficiare le risultanze peritali; c) la clausola “visto e piaciuto” inserita nel contratto di compravendita dell’escavatore non escludeva la garanzia per i difetti non riconoscibili.

3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso D.F. snc, sulla base di sei motivi. Resiste con controricorso M.A. Scavi s.a.s.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è infondato.

1.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione delle norme che disciplinano la garanzia per vizi della cosa venduta, e contesta la ritenuta tempestività della denuncia dei vizi dell’escavatore.

1.2. La doglianza è infondata.

La Corte d’appello ha confermato il giudizio del Tribunale secondo cui l’acquirente aveva avuto contezza della esistenza dei vizi dell’escavatore solo a seguito della verifica effettuata da una ditta specializzata, nel mese di novembre 2008 escludendo di poter retrodatare la conoscenza dei vizi sulla base di una valutazione complessiva del comportamento dell’acquirente.

Sotto il profilo dell’applicazione della disciplina della garanzia per vizi, la decisione è conforme alla giurisprudenza consolidata di questa Corte, che fa decorrere il termine di decadenza della denuncia dei vizi dal momento in cui il compratore ne ha acquisito certezza obiettiva e completa (ex plurimis, Cass. 27/05/2016, n. 11046). Diversamente, non può essere sindacato per violazione di legge il giudizio sulla conoscibilità del vizio della cosa venduta, in quanto costituisce apprezzamento di fatto censurabile solo per limiti della motivazione (ex plurimis, Cass. 16/02/2007, n. 3644), nel senso della inadeguatezza della stessa, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, nella formulazione antecedente alla novella di cui al D.L. n. 83 del 2012, oppure, nel vigore del novellato testo di detta norma, in ipotesi di omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti.

2. Con il secondo motivo è denunciata omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su fatto controverso e decisivo, costituito dalla mancata accensione dell’escavatore da parte del CTU.

3. Con il terzo motivo è denunciata omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su fatto controverso e decisivo, costituito dalla mancata valutazione delle condizioni di utilizzo dell’escavatore.

4. Con il quarto motivo è denunciata omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su fatto controverso e decisivo, costituito dalla conoscenza da parte dell’acquirente Mich della saldatura sul braccio meccanico dell’escavatore.

5. Con il quinto motivo è denunciata omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su fatto controverso e decisivo, costituito dalla mancata valutazione del tempo di utilizzo dell’escavatore.

5.1. Le doglianze contenute nei motivi dal secondo al quinto risultano inammissibili, in quanto denunciano vizi di motivazione ai sensi della precedente formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

Secondo il diritto vivente (a partire da Cass. Sez. U. 07/04/2014, n. 8053), l’art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile al caso in esame ratione temporis (la sentenza d’appello è stata pubblicata dopo il giorno 11 settembre 2012) consente di denunciare in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.

6. Con il sesto motivo la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 1490 c.c. e contesta l’esistenza della garanzia per vizi, a fronte della clausola contrattuale “come visto e piaciuto”, della qualità professionale dei contraenti, della dichiarata condizione del macchinario industriale compravenduto (utilizzato per circa 5000 ore lavorative), della visibilità della saldatura del braccio.

6.1. La doglianza è infondata. Secondo la giurisprudenza di questa Corte regolatrice, la clausola “come visto e piaciuto” esclude la garanzia per i vizi riconoscibili con la normale diligenza e non taciuti in mala fede, e non può riferirsi ai vizi occulti emersi dopo i normali controlli eseguiti anteriormente l’acquisto (ex plurimis e da ultimo, Cass. 19/10/2016, n. 21204). La Corte d’appello ha fatto corretta applicazione dei principi indicati, poichè nella fattispecie concreta i vizi del mezzo compravenduto erano stati accertati soltanto con la verifica tecnica effettuata da una ditta specializzata diversi mesi dopo l’acquisto.

7. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alle spese, nella misura indicata in dispositivo. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 11 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2017

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