Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24726 del 14/09/2021

Cassazione civile sez. I, 14/09/2021, (ud. 14/06/2021, dep. 14/09/2021), n.24726

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8371/2017 proposto da:

S.M., quale padre dei minori S.A. e S.C.,

elettivamente domiciliato in Roma, Via Giuseppe Avezzana n. 2/b,

presso lo studio dell’avvocato Latella Stefano, rappresentato e

difeso dall’avvocato Graglia Gabriella, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

G.C., quale curatore speciale dei minori, N.D.,

madre dei minori, P.M. Sostituto Procuratore Generale presso la

Corte di Appello di Torino, Tutore Provvisorio presso il Servizio

Sociale (OMISSIS) – Associazione Socio Assistenziale dei Comuni

(OMISSIS);

– intimati –

avverso l’ordinanza n. 3486/2017 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA, depositata il 09/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/06/2021 dal cons. Dott. TRICOMI LAURA.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

Questa Corte con ordinanza n. 3486/2017, all’esito dell’adunanza camerale partecipata svoltasi in data 11/11/2016, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da S.M. avverso la sentenza n. 26/2015 della Corte di Appello di Torino.

Segnatamente la Corte ha statuito “In esito alla odierna adunanza camerale, il collegio, letti gli atti e sentito il difensore del ricorrente, rileva come il ricorrente non abbia nel termine assegnatogli, provato, mediante produzione della relata di notifica di cui all’avviso di ricevimento postale, il perfezionamento della notifica del ricorso alla controparte. L’inammisstilità che ne deriva deve dunque essere dichiarata in via preliminare, senza provvedere sulle spese di questo giudizio non avendo gli intimati svolto difese.”.

S. propone ricorso per revocazione con un mezzo. Le parti convenute sono rimaste intimate.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Preliminarmente va osservato che “In tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, qualora consti un mero rinvio alla sezione semplice ex art. 376 c.p.c., comma 1, ultimo periodo, senza che sia stata effettuata alcuna previa valutazione in ordine all’ammissibilità del ricorso, non deve farsi luogo a trattazione in pubblica udienza.” (Cass. n. 24258 del 03/11/2020).

2. Con l’unico motivo di ricorso, S., dopo avere rammentato che con avviso in data 30/9/2016 la Corte di legittimità gli aveva assegnato termine fino all’adunanza camerale per il deposito in atti dell’avviso di ricevimento costituente prova della notifica all’intimata N.D. ed avere sostenuto che l’avviso era in atti, ha chiesto la revocazione dell’ordinanza n. 3486/2017 di questa Corte, in epigrafe indicata.

3. Il ricorso è inammissibile sotto plurimi aspetti.

4. Il ricorso per revocazione contro sentenza della Corte di Cassazione è soggetto, a pena di inammissibilità, alle stesse regole formali e sostanziali del ricorso per Cassazione ordinario, tra le quali quella della sua autosufficienza.

Ne discende che il ricorso è inammissibile quando contenga solo la domanda di revocazione della sentenza o dell’ordinanza, idonea a provocare la fase rescindente del giudizio, ma non quella di decisione sull’originario ricorso attraverso la riproposizione degli argomenti in esso riportati. Siffatto ricorso, invero, non è idoneo ad attivare la eventuale, successiva fase rescissoria (Cass. n. 12816 del 3/9/2002; Cass. n. 24203 del 14/11/2006).

Nella fattispecie, con l’unico motivo di ricorso, S., ha esposto le circostanze di fatto dalle quali si dovrebbe ricavare l’errore revocatorio in cui è incorsa l’ordinanza impugnata, senza alcuna indicazione riguardante la fase rescissoria del processo, ed ha chiesto la revocazione dell’ordinanza formulando solo una generica richiesta di accoglimento del ricorso originario all’esito.

5. Il ricorso è inammissibile anche perché la fattispecie in esame non integra alcun errore percettivo.

Alla stregua di quanto esposto in ricorso, l’avvocato domiciliatario Stefano Latella in data 13/09/2016 – antecedente alla comunicazione dell’avviso di fissazione della camera di consiglio – aveva provveduto al deposito della cartolina postale (ricevuta di ritorno e busta) relative alla notifica del ricorso alla N.; quindi – ricevuto l’avviso di fissazione dell’udienza e rilevato l’invito a depositare la cartolina – l’avvocato Latella si era recato in cancelleria in data 27/10/2017 ed ivi aveva accertato il rinvenimento delle cartoline già in precedenza depositate, ottenendo garanzia che, prima dell’udienza, le cartoline sarebbero state depositate nel fascicolo d’ufficio; la circostanza dell’assenza della prova del perfezionamento della notifica non era emersa nel corso dell’udienza dell’11/11/2016, ultima occasione per il ricorrente per eventualmente provvedere all’adempimento.

Sulla scorta di questa ricostruzione, il ricorrente assume che vi era in atti la prova dell’avvenuta notifica del ricorso a N. e sostiene che l’ordinanza risulterebbe inficiata da errore percettivo: tale prospettazione è errata perché la fattispecie non integra un errore revocatorio.

Invero “L’istanza di revocazione di una pronuncia della Corte di cassazione, proponibile ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., implica, ai fini della sua ammissibilità, un errore di fatto riconducibile all’art. 395 c.p.c., n. 4, che consiste in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l’esistenza (o l’inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso, su cui il giudice si sia pronunciato. L’errore in questione presuppone, quindi, il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l’altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio, formatosi sulla base di una valutazione.” (Cass. n. 442 del 11/01/2018).

Nel caso di specie, la mancata produzione dell’avviso di ricevimento ha costituito oggetto di una duplice valutazione da parte della Corte di legittimità: la prima confluita nell’ordine di produzione e la seconda nell’accertamento del mancato adempimento di detto ordine, all’esito dell’adunanza camerale partecipata alla quale ebbe a presenziare il difensore, cui competeva di rappresentare e documentare il regolare assolvimento della produzione prescritta in ottemperanza all’ordine ricevuto, trattandosi, come evidenziato dallo stesso ricorrente, dell’ultima occasione per comprovare la regolare instaurazione del contraddittorio nei confronti della N., e che non risulta avervi provveduto. Si deve, pertanto, escludere la riconducibilità della fattispecie in esame nell’alveo dell’errore percettivo.

6. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

Alcuna pronuncia deve essere messa sulle spese di questo giudizio, nel quale l’altra parte non ha svolto attività difensiva.

Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle partii e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Va dato atto che dagli atti il processo risulta esente da contributo e che, quindi, non si applica nella specie l’D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso;

dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52;

Dà atto che dagli atti il processo risulta esente da contributo e che quindi non si applica nella specie il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2021

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