Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24726 del 08/10/2018

Cassazione civile sez. II, 08/10/2018, (ud. 17/05/2018, dep. 08/10/2018), n.24726

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CORRENTI Vincenzo – Presidente –

Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26020-2014 proposto da:

M.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO

CESARE 95, presso lo studio dell’avvocato ANDREA CUTELLE’,

rappresentata e difesa dall’avvocato NICOLA SARACINO;

– ricorrente –

contro

COMUNE CAMPI SALENTINA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

FEDERICO CONFALONIERI 1, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO

TROIANI, rappresentato e difeso dall’avvocato DARIO TREVISI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 499/2014 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 07/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17.5.2018 dal consigliere Dott. RAFFAELE SABATO.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con sentenza depositata in data 07/07/2014 la corte d’appello di Lecce, in accoglimento dell’appello proposto dal comune di Campi Salentina nei confronti di M.F., in proprio e quale rappresentante di M.A., ha riformato la sentenza del tribunale di Lecce, sezione distaccata di Campi Salentina, depositata il 21/02/2011, e per l’effetto ha rigettato la domanda dei signori M. volta – all’esito del giudizio di merito possessorio – a essere reintegrati nel possesso di porzione di fondo in contrada (OMISSIS) di mq. 1200 in (OMISSIS), invaso da mezzi pesanti con abbattimento di muretto a secco nell’esecuzione di lavori pubblici appaltati dal comune.

2. A sostegno della decisione, disattese alcune eccezioni di natura processuale, la corte d’appello ha considerato non essere stato provato che la dedotta invasione del terreno fosse stata effettivamente realizzata nel corso dei lavori appaltati dal comune, non essendo emerso dall’ascolto degli informatori chi fosse l’autore dello spoglio. S.E., marito della ricorrente, si era limitato a riferire che solo probabilmente lo spossessamento era avvenuto in conseguenza dell’esecuzione dei lavori comunali, mentre F.A., ingegnere dell’ufficio tecnico comunale, aveva riferito che la ditta appaltatrice avrebbe usato strada non confinante con la proprietà M., pur non potendo escludere l’utilizzo- in qualche occasione dell’altra strada a essa prossima; in ogni caso non era emersa l’ascrivibilità dei fatti a direttive comunali, neppure potendo ritenersi ammissiva la condotta del comune consistita nel dare esecuzione all’ordinanza interdittale.

3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso M.F. sulla base di cinque motivi. Ha resistito con controricorso il comune di Campi Salentina. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con i cinque motivi la ricorrente ha dedotto altrettante censure di “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”, facendo espresso riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (p. 6 ss. del ricorso) e lamentando:

a) non avere la corte d’appello tenuto conto, in particolare ai fini di valutare l’ascrivibilità delle condotte al comune, dei comportamenti processuali ed extraprocessuali (corrispondenza, indicazione di informatore appartenente all’ufficio tecnico, diverse identità delle ditte asseritamente incaricate, ecc.) “di quest’ultimo (motivazione insufficiente secondo il primo motivo);

b) non avere la corte d’appello tenuto conto delle condotte ammissive dello spoglio (tardiva costituzione nella fase interdittale, ecc.) e della non contestazione ex art. 167 c.p.c. (motivazione contraddittoria giusta il secondo motivo), nonchè del fatto che il comune si fosse giovato dello spoglio medesimo, divenendone comunque autore morale (“vizio di motivazione” secondo il terzo motivo);

c) non avere la corte locale adeguatamente valutato le dichiarazioni degli informatori (motivazione contraddittoria giusta il quarto motivo);

d) non essere chiaro il ragionamento della corte d’appello che ha escluso, trattandosi di comportamento doveroso, potersi desumere la suitas dello spoglio dall’esecuzione da parte del comune dell’ordinanza interdittale (“vizio di motivazione” secondo il quinto motivo).

2. I motivi sono inammissibili.

2.1. Trattandosi di ricorso per cassazione avverso sentenza di appello depositata successivamente all’11/09/2012, va richiamato che il vizio motivazionale rilevante, secondo l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 nel testo applicabile ratione tediporis nella riformulazione della norma disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, è quello di “omesso esame circa un fatto decisivo”. Diversamente rispetto ai testi precedenti, il vizio ora configurato dalla norma presuppone la totale pretermissione nell’ambito della motivazione di uno specifico fatto storico, principale o secondario, oppure la “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, la “motivazione apparente”, il “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” o la “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa, invece, qualunque rilevanza della semplice “insufficienza” o di “contraddittorietà” della motivazione e fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie; la giurisprudenza ha specificato che la possibilità di sollevare tali doglianze neppure sopravvive come ipotesi di nullità della sentenza ai sensi del n. 4) del medesimo art. 360 c.p.c. (cfr. Cass. sez. U., 07/04/2014 n. 8053; Cass. n. 08/10/20,14 n. 21257 e 06/07/2015 n. 13928).

2.2. I vizi di cui innanzi non sono evidenziati nelle doglianze qui sottoposte, comunque formulate al di fuori di ogni aderenza alla norma applicabile. In particolare, non sussiste omesso esame quando, in luogo delle carenze tassativamente previste, la sentenza impugnata faccia emergere:

– una presunta mera contraddittorietà di motivazione, non più prevista dalla nuova formulazione della norma;

– un’asserita erronea valutazione anche di carattere giuridico, essendo il vizio ancorato ai soli fatti storici;

– in ogni caso, mere difformità rispetto alle attese e alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato attribuiti agli elementi (in particolare, probatori) delibati dal giudicante di merito, risolvendosi altrimenti i motivi di ricorso in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento di quest’ultimo tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione.

Va, inoltre, precisato che l’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l’omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti.

2.3. Da altro punto di vista, i motivi sono comunque inammissibili non avendo la parte ricorrente formulato gli stessi in aderenza a quanto previsto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, indicando per ciascun motivo quale sia il fatto storico il cui esame è stato omesso, il dato testuale (emergente dalla sentenza) o extratestuale (emergente dagli atti processuali) da cui ne risulti l’esistenza, il come e il quando (nel quadro processuale) tale fatto è stato oggetto di discussione fra le parti e la decisività del fatto stesso (cfr. giurisprudenza cit.).

3. In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile per assenza di idonei motivi, con condanna della ricorrente alle spese come in dispositivo. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater va dato atto del sussistere dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo pàri al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13 cit., comma 1 bis.

PQM

la corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione a favore della parte controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200 per esborsi ed Euro 3.000 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto del sussistere dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13 cit., comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile, il 17 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2018

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